Investigatore privato_Assegno mantenimento: spetta se c’è una nuova relazione?

Il contributo economico si interrompe o deve continuare quando l’ex coniuge intraprende una convivenza con un altro partner?

 

Dopo la fine del matrimonio molte mogli, e anche i mariti, si “rifanno una vita” con un nuovo compagno. Non c’è nulla di illecito in questo, perché ormai i doveri coniugali sono cessati. Bisogna capire che fine fa l’assegno di mantenimento: spetta se c’è una nuova relazione?

 

La giurisprudenza prevalente ritiene che in caso di nuova convivenza l’assegno non è più dovuto, perciò l’ex coniuge obbligato al pagamento può chiedere al giudice della separazione, o del divorzio, la revoca del contributo mensile da versare. Attenzione, però: bisogna dimostrare che la nuova convivenza è effettiva e stabile. Ma la prova può essere fornita anche attraverso i social: una recente sentenza del tribunale di Roma ha stabilito che valgono anche i post su Facebook.

La questione, comunque, rimane complessa, tant’è che la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del quesito, per capire se l’instaurazione di una nuova famiglia di fatto da parte dell’ex coniuge fa cadere in automatico il diritto all’assegno divorzile oppure se esso deve perdurare ancora. Intanto, la stessa Cassazione, in una recentissima sentenza, ha confermato l’assegno di divorzio ad una ex moglie che conviveva con un altro uomo ma con «una condivisione limitata di vita e budget»: cioè non era un affetto stabile, dormiva con lei ma il giorno era altrove. E la donna (impossibilitata a lavorare) era priva di mezzi economici propri per sostenere una vita dignitosa.

In attesa delle prossime decisioni della Suprema Corte, che probabilmente chiariranno in maniera definitiva la questione, cerchiamo, dunque, di orientarci in questo apparente ginepraio per capire se e quando l’assegno di mantenimento spetta in caso di nuova relazione dell’ex coniuge beneficiario, oppure se può cessare e in caso affermativo come ottenere la revoca.

 

Assegno di mantenimento e assegno di divorzio

Il termine «mantenimento» dell’ex coniuge comprende due aspetti diversi: l’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio. L’assegno di mantenimento è quello stabilito dal giudice a seguito della separazione coniugale. È basato sulle condizioni economiche rispettive delle parti e, se c’è sproporzione, viene attribuito a chi dei due ha il reddito più basso, in modo da garantirgli il precedente tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.

L’assegno divorzile, invece, non tiene più conto del vecchio tenore di vita, ma – come ha stabilito la Cassazione in due fondamentali sentenze nel 2017 e nel 2018 – è parametrato alla non autosufficienza economica dell’ex coniuge beneficiario ed ha una funzione prettamente assistenziale, compensativa e perequativa. Perciò, esso non viene riconosciuto (o può essere revocato in seguito) se l’ex moglie è in grado di mantenersi da sé, con i propri redditi o altre disponibilità patrimoniali. Così il mutamento successivo delle condizioni economiche legittima l’ex coniuge onerato a chiedere al giudice la revisione dell’assegno stabilito in precedenza, in modo da ottenerne la riduzione, o anche la completa revoca se i presupposti per la sua erogazione sono venuti meno.

 

Nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno

La nuova convivenza intrapresa dall’ex coniuge beneficiario dell’assegno è uno dei fattori che possono determinare la riduzione o la revoca del mantenimento. Attenzione, però: non è sufficiente una relazione occasionale, ma occorre un legame stabile. Inoltre, ricorda che in caso di nuovo matrimonio dell’ex coniuge beneficiario l’assegno divorzile si perde definitivamente, per legge.

La nuova convivenza stabile e duratura fa ritenere che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno abbia migliorato le proprie condizioni economiche grazie all’apporto fornito dal nuovo partner, e ciò può giustificare la revoca dell’emolumento versato dall’obbligato. Così una nuova sentenza della Corte d’Appello di Roma ha disposto la cessazione dell’assegno di mantenimento nei confronti di un’ex moglie che, dopo il divorzio, aveva intrapreso da tempo un’altra relazione e beneficiava delle entrate economiche del suo attuale partner, insieme al quale aveva avviato un’attività commerciale.

 

Come si dimostra la nuova convivenza stabile dell’ex coniuge?

Nel giudizio di revisione dell’assegno di mantenimento, l’aspetto più difficile è la dimostrazione della nuova convivenza intrapresa dall’ex coniuge. La prova del legame con un nuovo partner, e della sua stabilità – che come abbiamo visto è un requisito essenziale – può essere validamente fornita in base ad alcuni indici rivelatori, come la residenza comune, l’avvio di un’attività economica insieme, la nascita di figli nella nuova coppia.

In questa prospettiva si spiega la decisione del tribunale di Roma nella sentenza cui accennavamo all’inizio: i giudici hanno eliminato l’assegno in base alla prova della nuova relazione pubblicizzata in rete con numerosi post diffusi sui social, che ritraevano in modo evidente i momenti di vita della coppia formata dall’ex moglie e dal suo nuovo compagno. Inoltre, la loro stabile convivenza era attestata da un domicilio comune, nella stessa abitazione, ove entrambi i nominativi erano presenti sul citofono. Così quel rapporto è stato riconosciuto «consolidato, caratterizzato da ufficialità e fondato sulla quotidiana frequentazione, con periodi di piena ed effettiva convivenza».

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