Per la Cassazione, ha diritto all’assegno divorzile la ex moglie di 53 anni che difficilmente può trovare lavoro, anche se può contare su amici e parenti
Spetta l’assegno divorzile alla ex moglie, anche se la stessa non si presenta a colloqui di lavoro e non si reca al centro per l’impiego. Il fatto che la stessa non si attivi non giustifica il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile. La donna, di 53 anni e senza esperienze lavorative pregresse è in effetti difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro, anche se il trasferimento in Francia fa supporre che grazie a parenti e amici potrebbe trovare qualche occupazione saltuaria.
Queste le considerazioni contenute nell’ordinanza n. 289/2021 della Cassazione, a cui ha fatto ricorso un ex marito contro la sentenza con cui il giudice di secondo grado ha accolto in parte il suo appello avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale, riducendo l’assegno divorzile per la ex moglie da 400 a 300 euro.
Assegno divorzile non dovuto se la moglie non vuole lavorare
Non soddisfatto dell’esito del giudizio d’appello l’uomo, come anticipato, ricorre anche in Cassazione, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
- Con il primo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, che si riferisce alla piena capacità lavorativa della moglie, la quale ha sempre manifestato la propria indisponibilità a trovare un impiego, non presentandosi al centro per l’impiego e rifiutando di effettuare dei colloqui di lavoro. Il marito ritiene quindi di essere obbligato al mantenimento del figlio, non a quello della moglie.
- Con il secondo censura la sentenza d’appello nella parte in cui ritiene erronea la compensazione parziale delle spese al 50% effettuata dal giudice di prime cure, perché non ha motivato le ragioni di tali conferma, limitandosi a sostenere la soccombenza dell’uomo in relazione alle domande di tipo economico.
Difficile trovare lavoro a 53 anni, sì all’assegno di divorzio
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 289/2021 dichiara il ricorso inammissibile, stante l’inammissibilità dei due motivi sollevati.
In relazione al primo motivo di ricorso la Cassazione chiarisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal marito, esso non solo non è decisivo, ma non è stato neppure omesso. La Corte d’Appello ha infatti motivato il riconoscimento dell’assegno alla ex spiegando che “pur non essendo realistico pensare che oggi, a 53 anni possa utilmente e proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro, non vantando neppure alcuna specifica esperienza pregressa, tuttavia occorre anche valutare la circostanza che la stessa si sia trasferita spontaneamente a Parigi, dove, pur potendo contare sugli aiuti di amici e parenti, è lecito supporre che svolga anche saltuarie attività lavorative per provvedere al proprio sostentamento.”
Il ricorrente non ha spiegato inoltre per quale ragione, la mancata presentazione della donna a un colloquio in un hotel e all’incontro del centro per l’impiego, devono ritenersi decisivi per dimostrare la capacità lavorativa della ex moglie. Non si coglie alcun collegamento tra questa e l’asserita capacità lavorativa della stessa.
Inammissibile anche il secondo motivo. La valutazione sulle proporzioni della reciproca soccombenza e la ripartizione delle spese è una scelta discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto lo stesso non è obbligato a rispettare la proporzione tra domanda accolta ed entità delle spese.