Confermato dalla Cassazione l’addebito della separazione al padre che si disinteressa della figlia autistica e non se ne vuole occupare
Per la Cassazione, che si pronuncia con l’ordinanza n. 27235/2020 su una situazione familiare complessa e delicata, è corretto addebitare la separazione al marito e padre che si disinteressa completamente della malattia da cui è affetta la minore e che va via di casa dopo un litigio con il suocero perché in disaccordo sulle cure della minore. Gli Ermellini ricordano infatti che l’abbandono del tetto coniugale è motivo sufficiente per l’addebito perché rende impossibile la convivenza. Per comprendere però al meglio le ragioni che hanno portato la Cassazione a concludere in questi termini analizziamo la vicenda sin dall’inizio.
La Corte di appello conferma la separazione coniugale con addebito al marito, assegna la casa alla moglie, affida la minore alla madre in via esclusiva e stabilisce il diritto di visita del padre previo consulto con la terapeuta che ha in cura la ragazza. Per quanto riguarda gli aspetti economici fissa in 400 euro l’assegno per la moglie e in 650 euro quello per la figlia, a cui va aggiunto il 5% delle spese straordinarie per la minore.
La Corte conferma le conclusioni del Tribunale sull’addebito perché dalle prove è emerso che il padre, durante la convivenza matrimoniale, si è sempre disinteressato della figlia, affetta da autismo, abbandonando per questo il tetto coniugale dopo un litigio insorto con il suocero sulle cure per la minore. La Corte conferma anche l’affidamento esclusivo della figlia alla madre, perché la minore è bisognosa di cure e assistenza continue, problematiche verso le quali il padre non ha mai dimostrato alcun coinvolgimento. Confermati anche gli emolumenti economici visto che la minore ha continuamente bisogno di cure e assistenza e percepisce un’indennità di accompagnamento destinata alle stesse di soli 460.000 euro.
Il matrimonio è naufragato per colpa dei suoceri
L’uomo però non si arrende e si rivolge alla Corte di Cassazione facendo valere 5 motivi di doglianza:
- Con il primo contesta l’addebito della separazione
- con il secondo fa presente che la frattura matrimoniale è insorta a causa delle ingerenze dei suoceri
- con il terzo contesta l’affidamento esclusivo della minore alla madre
- con il quarto contesta l’affidamento esclusivo della minore alla madre perché fondato solo sul disinteresse che lo stesso avrebbe dimostrato nei confronti della minore
- con il quinto contesta l’entità degli obblighi economici nei confronti della moglie e della figlia, determinata a causa dell’omesso esame di un fatto decisivo.
Addebito per il padre che si disinteressa della malattia della figlia
La Corte però con l’ordinanza n. 27235/2020 respinge il ricorso del padre, ribadendo in merito al primo punto che “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa per sé sufficiente di addebito della separazione.” La Corte d’Appello nel confermare l’addebito ha tenuto conto soprattutto del disinteresse mostrato dal padre per la malattia della figlia. L’uomo ha infatti proposto il ricovero della stessa in un centro esterno, rifiutandosi di aiutare la moglie nelle cure, a cui quindi sono state delegate tutte le funzioni di assistenza della minore. Situazione sfociata, a causa di un diverbio con il suocero, nell’abbandono del tetto coniugale.
Inammissibile il secondo motivo con cui il ricorrente rimette in discussione la decisione dei giudici di merito. Nessun fatto storico è stato omesso ai fini del decidere sulle cause che hanno portato alla frattura del matrimonio e riconducibili alla condotta del marito.
Parimenti inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, entrambi sull’affidamento esclusivo della minore, deciso dalla Corte dopo le prove testimoniali e le relazioni dei servizi sociali. Richieste sull’affidamento che in ogni caso devono considerarsi inammissibili per carenza d’interesse dovuto al raggiungimento della maggiore età del minore nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l’affidamento dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inammissibile infine anche il quinto motivo perché finalizzato anch’esso a un riesame della documentazione già esaminata in sede di merito sulle condizioni economico patrimoniali dei coniugi. L’uomo inoltre lamenta lacune nella documentazione bancaria della moglie, senza però allegare fatti specifici e documentali e provati il cui esame sarebbe stato omesso ai fini del decidere.