Investigatore privato_A chi rivolgersi se un minore viene condotto in un altro Stato senza il consenso del genitore?

A chi rivolgersi se un minore viene condotto in un altro Stato senza il consenso del genitore

In questo articolo parleremo della moglie fuggita all’estero con i figli: che fare? Cosa prevede la legge? Devi sapere che quando un minore viene condotto e trattenuto in un altro Stato senza il consenso del genitore si parla di sottrazione internazionale. In tal caso, è opportuno rivolgersi immediatamente all’autorità centrale italiana oppure alle autorità giudiziarie o amministrative del Paese straniero. Inoltre, tale condotta integra un reato punito con la reclusione fino a quattro anni. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di affrontare la questione punto per punto.

Moglie fuggita all’estero con figli: cosa significa?

Non sono rari i casi in cui un genitore, soprattutto nel corso di una separazione, decida di portare via i figli in un altro Paese.

Ebbene, quando un bambino è condotto in uno Stato diverso dalla sua residenza senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, si parla di sottrazione internazionale di minore.

Molti Paesi hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980 che prevede una procedura specifica da attivare in caso di illecito trasferimento e/o trattenimento del minore in uno Stato estero.

Tale procedura si applica solo se sussistono i seguenti requisiti:

  • sia lo Stato di residenza abituale del minore che lo Stato di rifugio hanno ratificato o aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980;
  •  il minore ha meno di sedici anni di età;
  •  il richiedente è titolare della responsabilità genitoriale sul figlio.

 

Moglie fuggita all’estero con figli: che fare?

A questo punto, vediamo insieme cosa fare se un genitore porta il figlio minore in uno Stato diverso dall’Italia senza il consenso dell’altro.

Per prima cosa, è necessario rivolgersi immediatamente all’autorità centrale italiana (presso il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) e chiedere il rientro immediato del minore. A tal fine, è indispensabile fornire idonea documentazione per:

  •  identificare il bambino: ad esempio, certificati anagrafici, fotografie, ecc.;
  • dimostrare la responsabilità genitoriale: ad esempio, è possibile allegare il provvedimento del giudice che ha disposto l’affidamento;
  •  provare la residenza in Italia del minore: ad esempio, è utile un certificato del medico pediatra oppure un attestato di frequenza a scuola.

Una volta verificati tutti i requisiti, l’autorità centrale si attiva per localizzare il bambino ed invia l’istanza (tradotta in lingua straniera) allo Stato di rifugio, ossia quello dove si trova il minore.

Se il genitore che ha sottratto il figlio non è disponibile a rientrare volontariamente in Italia, allora scatta la procedura giudiziaria affinché il giudice dello Stato estero emetta un ordine di rientro in presenza dei seguenti presupposti:

  •  il minore sottratto non ha ancora compiuto 16 anni e ha la residenza abituale nello Stato in cui si chiede il ritorno;
  •  l’istante è titolare della responsabilità genitoriale sul figlio;
  •  la sottrazione è avvenuta senza il consenso del genitore.

Inoltre, il giudice valuta anche da quanto tempo è avvenuta la sottrazione e se il minore nel frattempo si è integrato nel suo nuovo ambiente.

Attenzione: l’ordine di rientro non verrà emesso se:

  •  risulta che il richiedente ha acconsentito al trasferimento;
  • c’è il rischio che il minore, una volta rientrato in Italia, sia esposto a pericoli fisici e psichici: ad esempio, se il bambino è vittima di maltrattamenti;
  •  il minore si oppone al ritorno.

In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente e autonomamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto.

Tale seconda modalità è l’unica via da percorrere qualora lo Stato estero non abbia aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980.

Quanto ai costi, l’assistenza da parte delle autorità centrali è gratuita sia in Italia che all’estero.

Se, invece, viene attivata la procedura giudiziaria, il richiedente deve scegliere un avvocato di fiducia e pagargli il compenso professionale per il lavoro svolto.

Tuttavia, c’è la possibilità di essere ammessi al gratuito patrocinio se ricorrono le condizioni stabilite dalla normativa vigente nello Stato interessato.

 

Moglie fuggita all’estero con figli: quando dura la procedura per il rientro?

La procedura per ottenere il rientro del minore ha carattere d’urgenza e non può durare più di sei settimane per il primo grado di giudizio.

I tempi si allungano se nello Stato di rifugio sono state adottate delle norme speciali oppure se al primo grado segue la fase di appello.

 

Moglie fuggita all’estero con figli: è reato?

Nel nostro ordinamento, chi sottrae un minore al genitore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la sua volontà, commette un reato punito dal Codice penale con la reclusione da uno a quattro anni e la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

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