Investigatore Privato_ Attraversamento carreggiata e colpa del pedone

Quali sono le regole da rispettare in assenza di strisce pedonali? Quando il conducente non ha colpe?

Quando si verifica un sinistro stradale e c’è di mezzo un pedone, purtroppo è quasi sempre questi ad avere la peggio. Da tanto può sembrare naturale attribuire la colpa al conducente che, a bordo del proprio veicolo, avrebbe dovuto prestare attenzione a non investire la persona a piedi.

Dal punto di vista giuridico, però, esistono circostanze al ricorrere delle quali il pedone potrebbe essere colpevole del sinistro più del conducente stesso, nonostante nell’impatto abbia avuto la peggio. Con questo articolo vedremo quando, in caso di incidente, il pedone non ha sempre ragione.

Il pedone, in quanto utente della strada, è tenuto a rispettare le regole imposte dalla legge esattamente come la persona che si trova alla guida di un veicolo. In altre parole, il pedone non è esonerato dal rispetto delle norme previste dal Codice della strada. Ecco perché, in caso di incidente, potrebbe accadere che la colpa sia da attribuire, in tutto o in parte, a chi si trovava a piedi. È il classico caso del pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali, magari in piena curva.

Attraversamento stradale: regole per i pedoni

Prima di vedere quando il pedone non ha ragione, occorre esporre brevemente le principali regole riguardanti l’attraversamento stradale dei pedoni.
Secondo il Codice della strada, i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali (cioè, le strisce pedonali disegnate sull’asfalto), dei sottopassaggi oppure dei sovrapassaggi.

Quando non esistono strisce pedonali, sottopassaggi o sovrapassaggi, oppure distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono in ogni caso dare la precedenza ai conducenti.

Solo in caso di piazze e slarghi, i pedoni devono effettuare l’attraversamento sulle strisce pedonali, anche se distanti oltre cento metri. Se le strisce sono totalmente assenti, allora l’attraversamento è consentito, ma sempre adottando ogni tipo di precauzione.

 

Responsabilità del pedone in caso di sinistro

Quando il pedone è responsabile del sinistro causato dal suo attraversamento della carreggiata? Bisogna distinguere a seconda delle seguenti situazioni:

  •  se il pedone è investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali;
  • se il pedone è investito fuori dalle strisce pedonali.
    Pedone investito sulle strisce pedonali
    Se il pedone è investito mentre attraversa la carreggiata sulle strisce pedonali, la responsabilità è del conducente del veicolo, salvo verificare un eventuale concorso di colpa del pedone nell’ipotesi in cui abbia attraversato in maniera imprudente, ad esempio gettandosi sulle strisce proprio nel momento in cui l’automobilista stava transitando.
    Se ad essere investito è il pedone che attraversa la strada sulle strisce pedonali, ma in presenza di un contestuale divieto, allora la responsabilità potrà essere attribuita al pedone. Ad esempio, non ci potrà essere responsabilità del conducente del veicolo se il pedone attraversa sulle strisce quando il semaforo è per lui rosso.
    È sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.
    Pedone investito fuori dalle strisce pedonali
    Nel caso di pedone investito durante l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali, la responsabilità dovrà essere valutata a seconda della dinamica del sinistro:
  • se il pedone attraversava la strada in un punto di massima visibilità e in apparente sicurezza, la responsabilità sarà del conducente del veicolo;
  • in caso contrario, la responsabilità dell’evento potrà anche essere attribuita esclusivamente al pedone.

Secondo la giurisprudenza, ad esempio, è responsabile il pedone che attraversa una strada a scorrimento veloce di notte in un luogo in cui è vietato l’attraversamento pedonale.
In generale, tra i parametri presi in considerazione dai giudici per misurare la colpa del pedone ci sono la sua distanza dalle strisce, la velocità di marcia e, in generale, la visibilità da parte del conducente.
Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida.

Quando il pedone ha torto: esempi

Secondo la giurisprudenza, è responsabile del sinistro (almeno all’80%) il pedone che attraversa la strada senza guardare perché intento a parlare al cellulare.
Sono completamente responsabili del sinistro stradale i pedoni che attraversano la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza.
Come anticipato nei paragrafi precedenti, se il pedone attraversa all’improvviso, fuori dalle strisce, la responsabilità del conducente è in genere ridimensionata.
Secondo i giudici, il conducente si salva del tutto se riesce a dimostrare che il comportamento del pedone è stato così inatteso e repentino da non consentirgli di adottare la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento. È il caso del pedone che attraversa l’incrocio di corsa con il semaforo rosso

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