Investigatore privato (ordinamento italiano) Voce principale: Investigatore. Sebbene vi siano una bibliografia e/o dei collegamenti esterni, manca la contestualizzazione delle fonti con note a piè di pagina o altri riferimenti precisi che indichino puntualmente la provenienza delle informazioni. Puoi migliorare questa voce citando le fonti più precisamente.

Investigatore privato (ordinamento italiano)

Voce principale: Investigatore.

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Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l’attività di investigatore.

Indice

* 1Storia

* 2Descrizione

o 2.1Disciplina normativa

o 2.2Le attività

* 3Figure

o 3.1Investigatore titolare

o 3.2Investigatore dipendente

o 3.3Informatore commerciale titolare

o 3.4Informatore commerciale dipendente

* 4Requisiti

o 4.1Licenza

o 4.2Progetto tecnico organizzativo

o 4.3Obbligo di deposito cauzionale

o 4.4Tariffario

* 5Adempimenti obbligatori previsti

o 5.1Registro delle operazioni

o 5.2Tesserino identificativo

* 6Note

* 7Bibliografia

* 8Voci correlate

* 9Collegamenti esterni

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con regio decreto (R.D.) 18 giugno 1931, n. 773 assieme al relativo regolamento di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l’emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell’Interno, prevedendo altresì con tale atto l’individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti. In particolare il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che “nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice”.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale;[1] Sempre a riguardo, il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:

«Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione […] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.[2]»

Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.

La figura dell’investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (trattata al Titolo IV “degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate”) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260, nonché dal il decreto del Ministero dell’interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:

* investigatore privato titolare d’istituto;

* informatore commerciale titolare d’istituto;

* investigatore autorizzato dipendente;

* informatore autorizzato dipendente.

Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:

* la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);

* la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve però essere in possesso di apposita licenza.

Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato in apposita circolare del Ministero dell’interno del 2011,[3] la netta distinzione tra l’attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest’ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.

L’art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:

* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale);

* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;

* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);

* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;

* indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;

* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. – nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.

* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”).

Assumono particolare rilevanza, all’interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell’investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l’utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all’attività investigativa di controllo e pedinamento.

Secondo il predetto D.M. 269/2010 si distinguono diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.

Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

* a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense – Sociologia – Scienze Politiche – Scienze dell’Investigazione – Economia ovvero corsi di laurea equiparati;

* b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

* c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

oppure

* aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

A tale riguardo si chiarisce – ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno 24 marzo 2011 – che l’esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

* a1) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a2) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno 5 anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.

Informatore commerciale titolare[modifica |

la di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);

oppure:

* a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d’impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno 3 anni negli ultimi 5.

Informatore commerciale dipendente[modifica

* a) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a1) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria – per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.

Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[4] Bisogna poi avere determinate competenze di cui all’art. 136 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 nonché ottenere, tramite presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all’allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Riguardo alla figura dell’investigatore autorizzato, ai sensi dell’art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale italiano di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e dell’art. 327-bis del codice di procedura bisogna ricordare che in considerazione del disposto dell’art. 257-bis dell’R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – secondo cui nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. – l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta “solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile”.

Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell’allegato G del D.M. 269/2010.

Al momento della richiesta della licenza in una prefettura italiana, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). L’obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all’allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.

La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all’atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative. La validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell’investigatore titolare d’istituto.

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza. In tale decreto infatti, modificando l’art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[5]

Progetto tecnico organizzativo[modifica |

Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all’istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:

* sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);

* i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza;

* la tipologia dei servizi che intende svolgere;

* il personale che si intende impiegare;

* la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);

* le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.

Obbligo di deposito cauzionale

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all’art. 137 del T.U.L.P.S.

Essi sono disciplinati dall’allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:

* istituti di investigazioni private: 20000,00 €;

* istituti di informazioni commerciali: 40000,00 €.

La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di 10000,00 €. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, …) di 5000,00 €.

Tariffario[modifica |

Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio – in modo visibile – una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[6]

Adempimenti obbligatori previsti[modifica

Registro delle operazioni[modifica |

Ciascun istituto di investigazioni ha l’obbligo di compilare e tenere aggiornato il “registro di polizia” (formalmente “giornale degli affari”), all’interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.[7] Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[8]

* la data e la specie dell’affare o dell’operazione;

* l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione;

* i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Tesserino identificativo

Tutti coloro che esercitano l’attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo, il cui modello è predisposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell’Interno. Secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti con apposito decreto emanato dal Ministero dell’Interno.[9] Il D.M. 18 maggio 2022 ha stabilto le caratteristiche del suddetto tesserino dando nel contempo indicazioni procedurali per il rilascio del medesimo. In particolare, esso ha una durata pari alla licenza prefettizia, e deve avere le caratteristiche tecniche di cui all’allegato A del succitato decreto ministeriale.[10]

Note[modifica | modifica

  1. ^ (PDF)Testo dell’art. 222 del codice di procedura penale italiano
  2. ^ Art 222 comma 1 d.lgs. 27 luglio 1999 n. 271
  3. ^ Circoalre ministeriale n. 557/pas/u/004935/10089.D del 24 mar 2011 (Vademecum operativo concernente Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr. 269)
  4. ^ Art. 134 comma 1 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931
  5. ^ Art. 13 comma 1 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
  6. ^ Art. 135 commi 4 e 5 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dal decreto legge 8 aprile 2008 n. 59.
  7. ^ Art. 135 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
  8. ^ Art. 260 R.D. 6 maggio 1940, n. 635
  9. ^ Art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dall’art.1 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 153/2008
  10. ^ Andrea Marchi, Approvato il tesserino di riconoscimento per gli investigatori privati, su forensicnews.it, 7 luglio 2022.

 

 

Come diventare investigatore privato: percorso di studi e possibilità

Come diventare investigatore privato? L’iter cambia a seconda del tipo di investigatore. Attualmente, infatti, esiste l’investigatore privato titolare e quello dipendente, ma anche la figura dell’informatore commerciale. Per diventare investigatore privato titolare, per esempio, è necessaria una laurea e un periodo di tirocinio presso un altro investigatore della durata di almeno 5 anni.

In questa guida dell’Università Niccolò Cusano ti spiegheremo come si diventa investigatore, dal percorso di studi da intraprendere alle possibilità occupazionali.

Quello dell’investigatore privato è un lavoro che attrae sempre più l’attenzione dei giovani. Tant’è vero che la professione è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Alla norma del 1989, per esempio, si sono aggiunti due decreti nel 2010 e nel 2011.

Ma vediamo ora quali sono i passaggi fondamentali in modo da capire come diventare detective in Italia.

Come diventare detective privato: la guida completa

Il  lavoro dell’investigatore va ben oltre quello che, di solito, vediamo nei film e nelle serie TV. Si tratta di un professionista che possiede moltissime competenze, da quelle informatiche a quelle giuridiche.

Se ti stai chiedendo come diventare investigatore privato dipendente o come aprire il tuo studio di investigazioni, continua pure nella lettura.

Investigatore: chi è e cosa fa

Prima di capire come diventare investigatore privato in Italia, approfondiamo l’analisi della figura del detective e delle sue principali attività.

Per fare l’investigatore privato c’è bisogno di moltissime competenze. Un buon detective, infatti, deve avere una preparazione sia tecnica che fisica, possedere delle buone conoscenze di informatica e saper utilizzare gli strumenti “del mestiere”, come i mezzi fotografici per scattare foto e video.

Chiaramente, essendo un lavoro molto delicato, c’è bisogno anche di una conoscenza della normativa sulla privacy.

Ma cosa significa esattamente lavorare come investigatore privato? Qui sotto, un elenco con alcune delle mansioni:

* indagini sulla sfera personale (infedeltà coniugale), patrimoniale ed ereditaria per clienti privati

* indagini per tutelare i dipartimenti ricerca e sviluppo e i brevetti per conto di aziende private

* raccolta di informazioni commerciali

* investigazioni per eventuali ammanchi, problemi a livello contabile, furti di merce all’interno di aziende e attività commerciali

Come si diventa investigatore privato

Entriamo ora nel vivo della nostra guida e parliamo di come diventare investigatore privato.

Per lavorare come investigatore titolare di una propria agenzia bisogna possedere i seguenti requisiti:

* laurea in giurisprudenza oppure laurea triennale in economia, psicologia forense, scienze politiche, scienze dell’investigazione

* tre anni di pratica come dipendente presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni. Al termine del tirocinio, l’investigatore rilascia un certificato con esito positivo

* frequenza di corsi di perfezionamento in materia di investigazioni private organizzati da enti riconosciuti e autorizzati dal Ministero dell’interno

Ricordiamo anche che per intraprendere questa professione c’è bisogno di avere la fedina penale pulita. Se sei in possesso di tutti i requisiti elencati, puoi aprire la tua agenzia dopo aver richiesto una licenza alla prefettura.

Gli investigatori privati dipendenti, invece, devono essere in possesso del diploma di scuola superiore e aver frequentato un tirocinio di 3 anni con almeno 80 ore mensili presso un investigatore abilitato alla professione da almeno 5 anni. A questi requisiti, si aggiunge l’obbligo di corsi specifici organizzati da università e altri centri di formazione autorizzati.

Lavorare come investigatore privato: gli sbocchi occupazionali

L’investigatore privato può lavorare come titolare o come dipendente di un’agenzia di investigazioni oppure di un’agenzia di sicurezza. In realtà, oggi esistono diverse possibilità che dipendono dal tipo di specializzazione. Una nuova figura, per esempio, è quella dell’E- Detective (Digital Forensics Expert). Si tratta di un esperto di dispositivi digitali che si occupa di software spia, di investigazioni digitali e di analisi forensi dei dati.

E non si tratta neppure dell’unica figura nuova nel campo dell’investigazione privata. Oggi, un investigatore privato può lavorare anche come Chief Information Security Officer (CISO). Chi è? L’addetto alla protezione delle informazioni in possesso di un’azienda. Colui che monitora la vulnerabilità dei sistemi informatici aziendali, pianifica le strategie di protezione e attua le procedure di sicurezza per la gestione dei rischi informatici.

Un altro sbocco interessante è quello del Security Manager, figura che gestisce la sicurezza di persone e infrastrutture dati all’interno delle grandi aziende.

É possibile anche lavorare solo in ambito commerciale e aziendale, investigando sul comportamento di manager e dipendenti, curando la protezione di brevetti e copyright e indagando su perdite di denaro. La figura appena descritta è quella dell’informatore commerciale. Si tratta a tutti gli effetti di un investigatore privato in possesso di una specializzazione in ambito commerciale. Per lavorare come informatore commerciale titolare e aprire una propria agenzia bisogna avere una laurea in psicologia forense, scienze politiche, economia o scienze dell’investigazione, oppure essere stato titolare di un’impresa individuale o amministratore di una società per un periodo minimo di almeno 3 anni (senza superare i 5 anni).

Investigatore privato stipendio

Ti stai chiedendo ma un investigatore privato quanto guadagna? I guadagni cambiano a seconda del lavoro come titolare o dipendente. Il titolare di un’agenzia investigativa guadagna in media 2.700 euro al mese. Ovviamente, queste cifre sono molto variabili e dipendono anche dall’esperienza e dalla notorietà. Un buon investigatore con un’ottima reputazione può arrivare a percepire anche sui 4.000 euro al mese.

Lo stipendio di un investigatore privato dipendente, invece, si aggira sui 1.500 euro al mese. Con l’avanzamento di carriera, lo stipendio medio ovviamente è destinato a salire.

Differenza tra investigatore privato e criminologo

Il criminologo e l’investigatore privato sono due professioni diversissime. Il primo è uno studioso che si occupa di prevenzione e studio del crimine. Ha, tra l’altro, una formazione specifica che unisce insieme nozioni di psicologia forense, antropologia, medicina forense e non solo. Gli sbocchi professionali di questa figura sono molteplici. Può lavorare, per esempio, come tecnico di parte o come consulente per i tribunali.

Come è evidente da questa piccola descrizione, la figura del criminologo e quella dell’investigatore privato sono davvero ben distinte l’una dall’altra. Formazione, ambiti lavorativi e possibilità occupazionali, infatti, non si sovrappongono per niente.

Gli studi: i corsi di laurea di Unicusano

Abbiamo detto che per diventare investigatore occorre almeno una laurea triennale. Per acquisire conoscenze utili per l’esercizio di questa professione, i Corsi di Laurea dell’area giuridica e dell’area economica dell’Università Niccolò Cusano rappresentano la soluzione ideale per te:

* Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (L-18)

* Corso di Laurea in Giurisprudenza (LMG/01)

Il Corso di Laurea in Economia e Management ha durata triennale e si pone l’obiettivo di fornire una serie di competenze in area economica, aziendale e giuridica.

In particolare, il corso di studi approfondisce le metodologie di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche aziendali e favorisce l’acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi dell’economia e della gestione delle aziende pubbliche e private.

Il Corso di Laurea in Giurisprudenza, invece, ha una durata quinquennale e prevede il raggiungimento di 300 CFU. Il piano di studio include tutte le diverse branche del diritto, da quello privato a quello ecclesiastico, da quello internazionale a quello civile e non solo.

Entrambi i corsi sono fruibili in qualsiasi momento grazie a una piattaforma di e-learning attiva 24 ore su 24. All’interno della piattaforma, infatti, sono sempre a disposizione le lezioni dei docenti in formato video o videoconferenza.

 

 

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