Investigatore Privato Milano, Agenzia Investigativa Milano, Investigazione Privata Milano, Private Investigator Milan. Tel.+3902344223, mail: max@idfox.it Cosa fa un investigatore privato: mansioni, regolamenti e settori lavorativi? Prezzo, Costi, Tariffe, Investigatore Privato.

Investigatore Privato Milano, Agenzia Investigativa Milano, Investigazione Privata Milano, Private Investigator Milan. Tel.+3902344223, mail: max@idfox.it

Cosa fa un investigatore privato: mansioni, regolamenti e settori lavorativi? Prezzo, Costi, Tariffe, Investigatore Privato.

In questo vademecum scopriamo cosa fa un investigatore privato, la figura professionale che ricerca e raccoglie informazioni di vario genere su commissione. Vediamo quali sono le necessità e i settori per cui è richiesto e i risultati auspicabili da un’operazione di investigazione privata.

L’investigatore privato ha come obiettivo professionale principale quello di trovare e registrare informazioni e prove utili riguardanti il caso per cui è stato assunto.

La valutazione del caso

Vista la massima riservatezza e attenzione richiesta alla mansione, ancora prima di iniziare l’operazione di indagine, l’investigatore privato deve valutare con cura le motivazioni della clientela e poi decidere se accettare o meno l’incarico. La valutazione avviene durante un primo incontro formale ma comunque coperto dal segreto professionale durante il quale ha modo di stabilire se procedere costituisca o meno un illecito o un danneggiamento a terzi.

La pianificazione delle mansioni

In caso di esito positivo del colloquio preliminare, l’investigatore concorda e pianifica di comune accordo con il cliente le azioni da intraprendere al fine di ottenere le informazioni necessarie. In una giornata lavorativa tipo, l’investigatore privato impiega gran parte del suo tempo in:

-ricerca e acquisizione delle informazioni e delle prove relative al caso affidatogli dal cliente

-analisi dei possibili dati inerenti al caso presenti su database e fonti di pubblico dominio

-appostamenti e pedinamenti

-fotografie e video solo in luoghi pubblici

-registrazione di dialoghi (solo quelli avvenuti in sua presenza)

-esame dei luoghi indicati dal cliente previa autorizzazione del proprietario

-localizzazione degli spostamenti con strumentazioni professionali

-richiesta del supporto di collaboratori e dipendenti

-controllo e miglioramento della qualità

– del materiale raccolto

-creazione di un report dettagliato da presentare al cliente.

L’insieme dei materiali raccolti dall’investigatore privato ha valore anche durante lo svolgimento di processi penali e civili perciò è fondamentale che il professionista abbia la giusta formazione nel settore.

I documenti nel dossier per il cliente

L’investigatore fornisce al cliente un pacchetto composto da diverse tipologie di prove quali:

-fotografie e video con data e ora dell’acquisizione (riproduzioni meccaniche)

-registrazioni di conversazioni avvenute in presenza dell’investigatore

-domicilio e residenza

-redditi lavorativi da dipendente o da autonomo

-certificati di proprietà di terreni, abitazioni, veicoli e altri beni mobili e immobili

-presenza di ipoteche sui beni posseduti

-presenza di insolvenze (protesti, procedure concorsuali o altre tipologie di eventi di tipo pregiudizievole)

-informazioni sulla proprietà intellettuale e industriale.

Secondo la Legge, il dossier fornito dall’investigatore privato ha valore di prova perciò può essere utilizzato a favore del cliente durante un processo civile o penale, insieme alla testimonianza dell’investigatore stesso.

La regolamentazione professionale

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) regolamenta le attività dell’investigatore privato e il Decreto del Ministero dell’Interno numero 269 del 2010 disciplina le caratteristiche e i requisiti minimi di qualità. In particolare, l’articolo 5 identifica la classificazione delle attività di investigazione in:

– privata (familiare, matrimoniale,

patrimoniale e ricerca di persone scomparse)

-aziendale (esame pre-assunzione, concorrenza sleale, assenze ingiustificate, frodi e abusi)

-commerciale

-assicurativa

-difensiva (raccolta di prove per processi civili e penali)

-speciale per indagini demandate da leggi o decreti ministeriali.

Sono delineati anche i confini oltre i quali l’investigatore privato non può operare senza infrangere la Legge.

Cosa non può fare l’investigatore privato

L’investigatore per lavorare in modo legale deve richiedere delle specifiche autorizzazioni per lo svolgimento dell’indagine e alcune azioni restano comunque escluse dal suo operato. Ad esempio, l’investigatore privato non può introdursi senza permesso all’interno di proprietà private, tanto meno farvi riprese o fotografie, né svolgere mansioni tipiche delle forze dell’ordine e dei pubblici ufficiali quali gli arresti, gli interrogatori, le perquisizioni, le intercettazioni telefoniche, le consultazioni di dati sensibili (conti bancari e altri documenti personali). Se agisse altrimenti, violerebbe la Legge italiana sul diritto alla privacy.

La tipologia di documentazione prodotta

Di solito le documentazioni (cartacee e digitali) vengono ricavate attraverso ricerche su:

-atti giudiziari

-atti notarili

-atti amministrativi

-quotidiani e riviste

-email

-chat

-lettere

-quaderni e diari personali

-tracce lasciate durante la navigazione online

-profili dei social media.

La tecnica applicata e la determinazione fanno la differenza nella buona riuscita dell’operazione.

Il percorso di formazione

Se la professione dell’investigatore privato ti incuriosisce, vediamo quali sono i requisiti e le modalità per diventarlo. Il Decreto del Ministero dell’Interno numero 269 dell’anno 2010 regolamenta la professione dell’investigatore privato e indica quattro diverse categorie:

  1. titolari
  2. dipendenti
  3. commerciali titolari
  4. commerciali dipendenti.

Ognuna delle tipologie presenta diversi criteri di accesso e peculiarità nello svolgimento della mansione.

  1. Investigatori titolari

Tra i quattro livelli della professione, quello da titolari è il più alto e permette di avviare un’agenzia investigativa in proprio e assumere dei dipendenti.

I requisiti

I titoli richiesti sono:

* la laurea in uno dei corsi a scelta tra giurisprudenza, scienze investigative

*  , economia, psicologia con indirizzo forense, sociologia e titoli equiparati

*  lo svolgimento di almeno tre anni di praticantato presso un investigatore privato qualificato attraverso un contratto di lavoro dipendente

*  certificato da un attestato;

*  la partecipazione a dei percorsi sia teorici che pratici di perfezionamento in ambito dell’investigazione privata tenuti da università oppure centri di formazione accreditati dal Ministero dell’Interno. In alternativa, sono ritenute valide anche le esperienze di indagine svolte nel corpo delle forze di polizia

* per almeno cinque anni, senza note di demerito nel curriculum.

Il Ministero dell’Interno ritiene valida l’esperienza svolta nei corpi delle forze di polizia d’Italia in sostituzione a tutti i requisiti eccetto quelli riguardanti i titoli di studio.

  1. Investigatori dipendenti

Alla seconda categoria è permesso di esercitare la professione solo in veste di dipendenti e collaboratori di un investigatore titolare oppure di un’agenzia investigativa.

I requisiti

Il titolo di studio richiesto per gli investigatori dipendenti è il diploma della scuola secondaria di secondo grado oppure in alternativa il completamento di un’indagine documentata presso un reparto di tipo investigativo delle forze pubbliche di almeno cinque anni concluso senza demerito. In aggiunta alla formazione teorica sono richieste anche ottanta ore minime di formazione pratica su base triennale svolte con un investigatore titolare e il completamento di un ciclo di formazione sia pratica che teorica.

  1. Investigatori commerciali titolari

La terza categoria include tutti gli investigatori privati che lavorano in ambito commerciale e aziendale, svolgendo ricerche su:

* operato e trascorsi dei dipendenti;

* protezione della titolarità di copyright e di brevetti;

* variazioni insolite di denaro o di altri beni aziendali.

Questi professionisti hanno la possibilità di lavorare sia in autonomia che di assumere dei dipendenti nella propria agenzia.

I requisiti

Per lavorare in queste vesti le opzioni sono due:

* conseguire la laurea triennale in psicologia forense, sociologia, scienze investigative, scienze politiche, economia o titoli equiparati

* certificare un’iscrizione di almeno tre anni nel registro delle imprese competente come titolare d’impresa

* individuale o amministratore di società di persone o di capitali negli ultimi cinque anni.

  1. Investigatori commerciali dipendenti

Questa categoria di investigatori opera in ambito commerciale e aziendale ma non può farlo in modo autonomo ma solo in veste di dipendente di un’agenzia oppure di un professionista indipendente.

I requisiti

Per far parte di questa categoria di lavoratori è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure la certificazione dello svolgimento di un’attività investigativa di almeno cinque anni presso i reparti di investigazione delle forze di polizia per reati di tipo finanziario, senza demerito. Sono inoltre richiesti almeno tre anni di attività pratica ininterrotta con un informatore commerciale autorizzato legalmente e la frequentazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento sia pratici che teorici sul tema delle informazioni commerciali presso università oppure centri formativi riconosciuti in Italia. Leggi anche: Addetto alla sicurezza: cosa fa, competenze e stipendio medio

Il tesserino e il registro

A prescindere dalla categoria, chiunque svolga la professione di investigatore privato deve avere sempre con sé il tesserino identificativo i cui requisiti del modello sono stabiliti dal Ministero dell’Interno italiano e la durata equivale a quella della licenza. Inoltre, ogni azienda che svolge attività di investigazione deve per obbligo di legge compilare, aggiornare e conservare per cinque anni il registro di polizia. Tale documento, secondo il Regio decreto numero 635 del 6 maggio 1940, deve riportare:

* data e tipologia di servizi erogati

* la tariffa praticata

* i risultati ottenuti dall’investigazione

* i documenti di identità forniti dal committente.

Il registro deve essere esibito in caso di richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Le soft skill utili

Vediamo alcune abilità trasversali in grado di migliorare le performance lavorative di un investigatore privato.

Etica lavorativa

Il ruolo dell’investigatore richiede assoluta riservatezza ed etica professionale per essere svolta nel rispetto della legge. I dati e le informazioni raccolte devono restare nell’ambito circoscritto dell’indagine: far trapelare le notizie o ancora peggio utilizzarle a proprio vantaggio costituisce un illecito a tutti gli effetti.

Flessibilità

All’investigatore privato è richiesta la massima flessibilità e disponibilità lavorativa anche per quanto riguarda i turni e la reperibilità poiché è importante essere nel posto giusto al momento giusto. Spesso un pedinamento può andare per le lunghe e bisogna avere la pazienza e la tenacia di attendere per ottenere le prove e le informazioni necessarie per il caso.

Trasparenza

Altra abilità indispensabile è la lealtà e la chiarezza nei confronti del cliente sia nelle possibilità offerte dai servizi erogati che nell’applicazione delle tariffe degli stessi. Per Legge l’investigatore privato, sia titolare che direttore dell’agenzia di investigazione, deve sempre esporre in modo ben visibile e permanente nei locali degli uffici le tariffe corrispondenti a ciascuno dei servizi erogati. Inoltre, non gli è permesso:

* svolgere mansioni e servizi non presenti sulle tabelle affisse

* chiedere maggiorazioni rispetto alle tariffe esposte

* svolgere servizi per clienti e collaborare con persone prive di documenti identificativi.

L’insieme di queste norme ha l’obiettivo di tutelare la clientela e promuovere una concorrenza leale nel settore investigativo.

Le prospettive di guadagno

In Italia, lo stipendio medio da investigatore ammonta a 13.594 € all’anno ovvero circa 6,8 € all’ora. Sono diversi i fattori che influenzano le possibilità di guadagno reali per la categoria professionale degli investigatori privati a partire dagli anni di esperienza, dalla tipologia contrattuale, dall’avere una propria agenzia oppure lavorare in veste di liberi professionisti. In questo articolo abbiamo visto cosa fa un investigatore privato: le mansioni principali, le modalità di azione regolamentate e i divieti previsti dalla legge.

 

 

 

Investigatore privato (ordinamento italiano)

Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l’attività di investigatore.

Indice

* 1 Storia

* 2 Descrizione

o 2.1 Disciplina normativa

o 2.2 Le attività esercitabili

* 3 Le figure previste

o 3.1 Investigatore titolare

o 3.2 Investigatore dipendente

o 3.3 Informatore commerciale titolare

o 3.4 Informatore commerciale dipendente

* 4 I requisiti richiesti

o 4.1 La licenza

o 4.2 La formazione professionale

o 4.3 Il progetto tecnico organizzativo

* 5 Adempimenti obbligatori previsti

o 5.1 L’obbligo di deposito cauzionale

o 5.2 Il tariffario

o 5.3 Il registro delle operazioni

o 5.4 Il tesserino identificativo

* 6 Note

* 7 Bibliografia

* 8 Voci correlate

* 9 Collegamenti esterni

Storia

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prescriveva gli elementi che la domanda dovesse contenere, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l’emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell’Interno, prevedendo altresì con tale atto l’individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.

Nel 1989 con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano l’art. 222 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 stabilì che l’autorizzazione all’attività di investigazione privata fosse rilasciata dal prefetto, previo requisito una specifica competenza professionale.[1] Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati nel vademecum operativo al D.M. 269/2010 emanato con circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.[2][3]

Descrizione

Disciplina normativa

La figura dell’investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal:

* regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Titolo IV Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata);

* regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in particolare gli artt. da 257 a 260);

* decreto del Ministero dell’interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il decreto ministeriale ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi, introducendo due novità di rilievo:

* il distinguo tra investigatore privato e informatore commerciale;

* la creazione della nuova categoria dell’investigatore dipendente per il quale è prevista una licenza dedicata.

Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato dalla suddetta circolare del Ministero dell’interno del 2011, la netta distinzione tra l’attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest’ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.

Le attività esercitabili

L’art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:[4]

* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste da un privato per sua tutela o di un proprio diritto in sede giudiziaria, come ad esempio in ambito matrimoniale (infedeltà coniugale), patrimoniale, familiare (ricerca di persone scomparse);

* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, ovvero società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria; ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore, di contraffazione di prodotti, tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali;

* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);

* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;

* indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice;[5]

* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. – nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy;

* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”).

Assumono particolare rilevanza, all’interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell’investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l’utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all’attività investigativa di controllo e pedinamento.

Le figure previste

L’art. 4 del D.M. 269/2010 introduce la distinzione tra diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.[6] L’allegato G prescrive i titoli richiesti per le rispettive tipologie.

Investigatore titolare

Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

* a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense – Sociologia – Scienze Politiche – Scienze dell’Investigazione – Economia ovvero corsi di laurea equiparati;

* b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

* c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

oppure

* aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane (FF.PP.) per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

A tale riguardo si chiarisce – ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno 24 marzo 2011 – che l’esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

Investigatore dipendente

* a1) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a2) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno cinque anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.

Informatore commerciale titolare

* a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);

oppure:

* a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d’impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno tre negli ultimi cinque anni

Informatore commerciale dipendente

* a) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a1) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria – per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.

I requisiti richiesti

La licenza

Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[7] Al momento della richiesta, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto del 2010).

Per il rilascio della citata autorizzazione bisogna apposita domanda ai sensi dell’art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, previo possesso delle capacità tecniche in relazione ai servizi da esercitare, in assenza dei quali la licenza può esser rifiutata.[8] Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza, modificando l’art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[9]

La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all’allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell’allegato G del D.M. 269/2010; la validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell’investigatore titolare d’istituto.

La formazione professionale

L’obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all’allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.[10]

La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all’atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative.

Il progetto tecnico organizzativo

Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all’istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:

* sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);

* i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza;

* la tipologia dei servizi che intende svolgere;

* il personale che si intende impiegare;

* la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);

* le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.

Adempimenti obbligatori previsti

L’obbligo di deposito cauzionale

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all’art. 137 del T.U.L.P.S.

Essi sono disciplinati dall’allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:

* istituti di investigazioni private: 20000,00 €;

* istituti di informazioni commerciali: 40000,00 €.

La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di 10000,00 €. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, …) di 5000,00 €.

Il tariffario

Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio – in modo visibile – una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[11]

Il registro delle operazioni

Ciascun istituto di investigazioni ha l’obbligo di compilare e tenere aggiornato il “registro di polizia” (formalmente “giornale degli affari”), all’interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.[12] Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[13]

* la data e la specie dell’affare o dell’operazione;

* l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione;

* i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Il tesserino identificativo

Tutti coloro che esercitano l’attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo, il cui modello è predisposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell’Interno. Secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti con apposito decreto emanato dal Ministero dell’Interno.[14] Il D.M. 18 maggio 2022 ha stabilto le caratteristiche del suddetto tesserino dando nel contempo indicazioni procedurali per il rilascio del medesimo. In particolare, esso ha una durata pari alla licenza prefettizia, e deve avere le caratteristiche tecniche di cui all’allegato A del succitato decreto ministeriale.[15]

Note

  1. ^ Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, su filodiritto.com.
  2. ^ (PDF) Circolare Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011 (PDF), su tuttocamere.it.
  3. ^ (PDF) VADEMECUM OPERATIVO Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata (PDF), su prefettura.interno.gov.it.
  4. ^ Art. 5 D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, su edizionieuropee.it.
  5. ^ Dispositivo dell’art. 327 bis Codice di procedura penale, su brocardi.it.
  6. ^ Art. 4 D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, su edizionieuropee.it.
  7. ^ Art. 134 comma 1 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, su edizionieuropee.it.
  8. ^ Art. 136 R.D.18 giugno 1931, n. 773 del, su brocardi.it.
  9. ^ Art. 13 comma 1 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, su edizionieuropee.it.
  10. ^ Allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, su gazzettaufficiale.it.
  11. ^ Art. 135 commi 4 e 5 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773., su edizionieuropee.it.

Fonte internet

 

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