Si può parlare di circonvenzione di incapace per chi si approfitta della dipendenza affettiva della donna nei confronti degli uomini?
Nel caso di una persona vittima di dipendenza affettiva, quale tutela legale si può invocare? Nel caso in cui la vittima sia stata, ad esempio, indotta a elargire somme sotto minaccia di abbandono, si può procedere a una querela? A rispondere a questo interessante quesito è stata di recente la Cassazione. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi in merito.
L’articolo 643 del Codice penale punisce il reato di circonvenzione di persone incapaci. L’illecito penale scatta quando qualcuno si approfitta di una persona in stato di infermità o deficienza psichica (anche se non interdetta o inabilitata) o quando si abusi dei suoi bisogni, delle passioni o semplicemente della sua inesperienza. Il tutto per procurare a sé o ad altri un profitto e con conseguente danno alla vittima.
La pena prevista dal Codice penale è della reclusione da due a sei anni e la multa da 206 a 2.065 euro.
Circonvenzione di incapace
Secondo la Cassazione, il concetto di «incapace» che fa scattare la circonvenzione deve essere inteso in senso molto ampio: non solo quindi con riferimento ai soggetti affetti da patologie, ma anche a quelli che presentino un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porre uno stato di minorata capacità intellettiva – volitiva od affettiva – e ne affievolisca le capacità critiche ed agevoli la suggestionabilità della vittima riducendone i poteri di difesa contro le altrui insidie.
Ed ancora, sempre secondo la Cassazione, «Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione».
In merito alla dipendenza affettiva, la sentenza in commento conferma che possa parlarsi di una minorazione psichica tale da inficiare le capacità di autodeterminazione della vittima. Sicché, si può parlare di circonvenzione di incapace nel caso, ad esempio, di una donna fragile che, per via della sua dipendenza affettiva dagli uomini, viene convinta da una persona a compiere dei bonifici in suo favore, ovviamente, per lei pregiudizievoli.
la vicenda
Nel caso di specie, era proprio successo che un uomo aveva svuotato il patrimonio di una donna vittima di dipendenza affettiva. Lui si era giustificato sostenendo che la patologia non sarebbe riconoscibile all’esterno e pertanto di aver operato in buona fede. Una difesa che traeva spunto dall’insegnamento della Cassazione stessa secondo cui infatti, per poter parlare di circonvenzione di incapaci è necessaria, tra l’altro, «l’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità» della persona offesa, in modo che «chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti». Ciò significa che «lo stato di deficienza psichica è una condizione del soggetto passivo, condizione che deve sussistere in termini oggettivi.
Tuttavia, «non è indispensabile che la situazione di deficienza psichica della persona offesa sia, oltre che oggettiva, riconoscibile a colpo d’occhio da parte di tutti coloro che vengono in contatto occasionale con la persona offesa, ma è sufficiente», precisano i Giudici, «che sia apprezzabile da parte di quella cerchia di persone che instaurano con la persona una relazione significativa, ed abbiano la possibilità di apprezzarne la debolezza cognitiva o affettiva».
In questa prospettiva va collocata la vicenda presa in esame, poiché ben tre testimoni «hanno concordemente sottolineato la debole personalità e la significativa vulnerabilità della persona offesa», la quale «manifestava un apprezzabile livello di dipendenza affettiva dagli uomini che avevano rivestito un ruolo importante nella sua vita».
Correttamente, quindi, i giudici hanno dato atto che «la fragilità cognitiva della persona offesa non appariva a colpo d’occhio e non era immediatamente percepibile all’esterno da soggetti estranei, ma era certamente apprezzabile da quei soggetti che entravano con la donna in un contatto più personale». E per completare il quadro va tenuto presente anche il racconto fatto da un altro teste, il quale «ha ricordato le difficoltà e la condizione di disorientamento della persona offesa».
Conclusioni
Tirando le somme, preso atto della «difficoltà di rilevare la fragilità psichica» della vittima è stata confermata la condanna dell’imputato per il reato di circonvenzione di incapace.
Volendo tirare le fila del discorso è bene tenere in considerazione che, per poter denunciare una persona che si approfitti di un’altra che versi in uno stato di fragilità e di «dipendenza affettiva» è necessario che:
- la patologia psichica venga accertata da un medico e quindi sia effettivamente riscontrabile clinicamente;
- la patologia sia in qualche modo riconoscibile, non necessariamente a tutta la collettività, ma almeno a chi sta accanto alla vittima;
- che l’approfittatore abbia abusato di tale condizione inducendo la vittima a porre degli atti per lei svantaggiosi (come delle donazioni).