Insidia stradale: avvallamenti, buche e asfalto rovinato sono causa di responsabilità per il Comune?
Il Comune ha l’obbligo di sottoporre le strade a manutenzione costante. Diversamente, viene meno a uno dei suoi più tipici obblighi. Obblighi per i quali peraltro percepisce le tasse dai cittadini. Ma anche i cittadini devono fare la loro parte: non possono cioè guidare distratti o girati dal lato opposto alla strada o magari con lo sguardo rivolto sullo smartphone. Se così facendo dovessero finire in una buca, dovrebbero dare la colpa solo a sé stessi.
Nello stabilire quindi se, in caso di usura sul manto stradale, c’è risarcimento in caso di incidente bisogna verificare innanzitutto la condotta tenuta dall’automobilista, la prevedibilità dell’incidente e, di conseguenza, la capacità di avvistamento dell’insidia stradale. Sono questi i tre parametri per stabilire se l’automobilista che fori uno pneumatico o che, sbandando, vada a finire contro un’altra auto ha diritto ad essere risarcito.
La questione è tutt’altro che nuova per le aule giudiziarie. Di recente, la Cassazione ha definito di nuovo – come se mai ve ne fosse ancora bisogno – gli estremi della responsabilità del Comune e quella dell’automobilista in caso di incidente per usura del manto stradale.
Nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di ristoro avanzata dal proprietario della vettura nei confronti dell’Ente locale. È risultato del tutto irrilevante il richiamo allo stato di usura del manto stradale che, per quanto accertato, non costituiva la vera causa del sinistro. In realtà, hanno osservato i giudici nel caso di specie, la colpa era da attribuirsi all’esagerata andatura della vettura, resa ancora più grave dalla persistente pioggia.
Questa pronuncia lascia ancora una volta comprendere come, in caso di insidie stradali, il Comune se la possa “cavare” appellandosi al cosiddetto caso fortuito previsto dall’articolo 2051 del Codice civile: norma questa che sì stabilisce, da un lato, la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa arrecati a terzi, ma prevede anche l’esimente se tale danno è derivato da un evento imprevedibile e inevitabile. E tra gli eventi di questo tipo, oltre alla classica burrasca o al terremoto, vi è l’imprudenza dell’automobilista.
Risultato: il conducente che va veloce o che, anche a velocità normale, non si accorge di una buca grossa ed evidente non può chiedere il risarcimento. Il risarcimento compete solo per le «insidie» e per i «trabocchetti», ossia per quelle disconnessioni del manto stradale che non possono essere viste perché troppo piccole o magari coperte da foglie, ghiaia, materiali residui, pioggia (quando interessa tutta la strada e non solo lo spazio attorno alla buca, nel qual caso è facilmente immaginabile che c’è una voragine). Ed inoltre conta anche l’eventuale assenza di illuminazione laddove l’incidente avvenga di notte.
Dunque, il richiamo alla «particolare situazione del manto stradale» non è sufficiente secondo la Cassazione per alleggerire la colpa del conducente distratto o imprudente. Resta il fatto che il Comune, per evitare incidenti, dovrebbe – non appena avuto notizia del pericolo – transennare l’area. Perché, laddove è provato che l’insidia sia poco visibile e che l’automobilista abbia rispettato il Codice della strada, l’amministratore non può sottrarsi all’obbligo di pagare il risarcimento.