Responsabilità civile e circolazione stradale
Affinché la procedura di risarcimento descritta dall’art. 145 cod. ass. possa operare è indispensabile che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere e, cioè, di formulare un’«offerta congrua»”.
Ciò richiede sia “un presupposto formale”, ovvero “la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all’assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta»”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)”.
Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione — subendone, come conseguenza, l’improponibilità della domanda risarcitoria — il danneggiato che “si è sottratto all’ispezione” del mezzo, “attività utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria”. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756.
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756