Danno parentale: come ottenere dall’assicurazione il risarcimento in caso di morte o di grave invalidità di un familiare.
Non solo i familiari conviventi della vittima di un sinistro stradale possono chiedere all’assicurazione il risarcimento per il decesso di quest’ultima. Anche gli altri parenti, se dimostrano un vincolo affettivo con il deceduto, hanno diritto a un ristoro.
E ciò riguarda sia il «danno non patrimoniale» (quello cioè per la sofferenza conseguente alla perdita della persona amata) che, in alcuni casi, quello «patrimoniale» (conseguente alla perdita del reddito prodotto dalla vittima). A tale conclusione è arrivata ormai la giurisprudenza con numerose pronunce. Il risarcimento ai parenti della vittima da incidente stradale è un diritto ormai riconosciuto in tutte le aule di giustizia. Si parla a riguardo di «danno parentale».
Risarcimento per invalidità di un familiare
A ben vedere, la giurisprudenza ha ammesso il risarcimento anche in assenza di decesso, quando l’invalidità abbia determinato una perdita economica per il nucleo familiare. Si pensi al lavoratore autonomo che, a seguito di un grave sinistro, non possa più svolgere la propria attività lavorativa con cui manteneva il coniuge e i figli. Ed anche nel caso della donna casalinga il cui impegno in casa, inibito dall’invalidità, deve essere sostituito da una colf a pagamento.
Quale prova dovranno fornire i parenti della vittima di un incidente per ottenere il risarcimento? Secondo i giudici è necessario dimostrare due importanti elementi:
- un effettivo reciproco vincolo di affetto familiare;
- l’intensità del legame affettivo.
Fornire la prova di tali elementi è assai difficile; perciò la giurisprudenza si accontenta anche di semplici indizi che lascino ritenere e presupporre la sofferenza subìta dalle parti per l’improvviso distacco con il proprio congiunto e l’improvvisa recisione del rapporto parentale. Dunque, il danno parentale è ipotizzabile e dimostrabile facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
Come chiarito dal tribunale di Napoli, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l’esistenza di un legame affettivo di particolare intensità.
Anche l’assenza di un rapporto di stretta parentela, come quello tra nuora e suocero o tra nonno e nipote, consente di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito da una delle due parti per la morte dell’altra.
Risarcimento parenti non conviventi
Secondo la giurisprudenza, non è necessario che il defunto fosse convivente per pretendere dall’assicurazione il risarcimento, anche se tale convivenza può comunque costituire un elemento da valutare per l’accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva (prova che, come detto, è essenziale per allargare il risarcimento anche ai parenti della vittima).
La Cassazione ritiene ormai pacificamente che «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta dai congiunti della vittima stradale, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza» non è necessario, «ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità».
È sempre la Suprema Corte a scrivere che l’assenza del requisito della convivenza non è elemento sufficiente per escludere il risarcimento del danno per la morte di parente in un incidente stradale.
«In tema di danno parentale, l’assenza del requisito della convivenza non può essere di per sé considerato un elemento sufficiente per escludere il risarcimento del danno per la morte di un parente in un incidente stradale. Sussiste il danno parentale, pertanto, anche in assenza di convivenza. A precisarlo è la Cassazione accogliendo con rinvio il ricorso dei nipoti di una donna deceduta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada, nei confronti del conducente, del proprietario e dell’assicurazione. Per la Suprema corte va superata l’aprioristica esclusione del risarcimento nei confronti dei parenti che non abitano con la vittima. Va sempre accordata, invece, la possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto».
Secondo il tribunale di Torino, l’individuazione dei soggetti a cui riconoscere il risarcimento del danno per perdita del prossimo congiunto può prescindere sia dal rapporto di stretta parentela, sia da un rapporto di convivenza, «allorché risulti provata l’effettiva consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può eventualmente (a seconda dei casi) costituire elemento probatorio utile».
Secondo una pronuncia della Corte d’appello di Reggio Calabria, i genitori potrebbero chiedere il risarcimento del danno patrimoniale per la morte del figlio giovane se dimostrano che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, o che questi ultimi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio.