Requisiti di validità del testamento. Quando il testamento può essere impugnato?
Il testamento è un atto revocabile con il quale ogni persona capace di agire può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri beni.
Esso è il principale strumento che consente di disporre dei propri beni dopo la morte.
Non possono fare testamento:
* i minorenni;
* gli interdetti per infermità di mente;
* quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d’incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse: ciò significa che può proporre impugnazione non solo l’erede nominato, ma anche colui che è stato escluso dall’eredità.
L’azione per impugnare il testamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Quando si può procedere all’impugnazione del testamento
Il testamento è impugnabile innanzitutto se non rispetta le quote legittime, cioè quelle percentuali di eredità che la legge impone che vengano riservate ai familiari del defunto in base al grado di parentela e che devono essere necessariamente rispettate nella stesura del testamento.
In particolare, se il coniuge defunto lascia solo l’altro coniuge, spetta a lui la metà dell’eredità del coniuge defunto ed il diritto di abitazione sulla casa coniugale; il restante 50 % dell’eredità rappresenta la quota del testamento liberamente disponibile.
Se il coniuge defunto lascia marito o moglie e un figlio unico, un terzo dell’eredità e il diritto di abitazione sulla casa vanno al coniuge, un terzo dell’eredità va al figlio unico e un terzo dell’eredità rappresenta la quota disponibile.
Se il coniuge defunto lascia marito o moglie e due o più figli, un quarto dell’eredità spetta al coniuge più il diritto della casa coniugale, metà dell’eredità deve essere divisa tra i figli in parti uguali e un quarto dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile.
Se manca il coniuge e in presenza di un figlio unico, al figlio spetta metà dell’eredità e l’altra metà dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile.
Se il coniuge deceduto lascia coniuge e genitori, l’eredità spetta per metà al coniuge più il diritto della casa coniugale, un quarto dell’eredità spetta a genitori e altri ascendenti e un quarto dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile.
Se il coniuge defunto lascia solo i genitori, spetta a loro un terzo dell’eredità e due terzi dell’eredità sono di quota del testamento liberamente disponibile.
Impugnazione del testamento olografo
Il testamento può essere redatto mediante atto notarile o scritto a mano dal testatore.
In quest’ultimo caso la legge richiede che vengano rispettati alcuni requisiti di forma. Tale tipo di testamento che viene chiamato “olografo” deve essere scritto a mano (corsivo o stampatello) dal testatore. Il testamento olografo deve essere scritto unicamente dal testatore essendo l’olografia il requisito primario di questo tipo di atto. Pertanto, un testamento scritto al computer o con una macchina da scrivere sarebbe nullo.
Il testamento olografo deve essere firmato in calce dal testatore alla fine e se consta di più pagine deve essere sottoscritta ogni pagina. Il testamento dovrà riportare la data scritta a mano, con giorno, mese e anno.
Anche la guida della mano del testatore da parte di altra persona nel redigere il testamento olografo rende l’atto invalido, a nulla rilevando che quanto scritto corrisponda effettivamente alla volontà manifestata dal testatore
Un testamento è infatti impugnabile ed annullabile anche quando presenta vizi della volontà e del consenso, cioè quando il testamento è stato scritto non per propria libera volontà ma in condizioni di minaccia, errore, violenza, fisica o psicologia, per cui non è autentica manifestazione della volontà del testatore.
In particolare l’errore consiste nella falsa rappresentazione della realtà giuridica (errore di diritto) o di fatto (errore di fatto). In pratica, è annullabile il testamento (o solamente una parte di esso) quando risulti chiaro che esso sia stato scritto sulla base di convinzioni errate. Il codice civile specifica che si può annullare il testamento per errore sul motivo quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
In caso di annullamento per violenza psicologica o morale si deve provare che il testamento e’ stato redatto dietro la minaccia di un male ingiusto.
L’annullamento per dolo contempla le ipotesi in cui il testamento è stato scritto dietro l’inganno di una terza persona.
Il testamento e’ impugnabile anche quando è caratterizzato da motivo, condizione o onere illecito; quando il testamento è a favore del notaio o dei testimoni che hanno partecipato alla redazione dello stesso; quando il testamento è fatto dalla persona sottoposta a tutela in favore del tutore o dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno a favore dell’amministratore.
Il testamento è nullo quando presenta anomalie o vizi particolarmente gravi. In tal caso esso non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai venuto ad esistenza.
E’ invece annullabile quando presenta anomalie meno gravi rispetto alla nullità e produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono venire eliminati con specifica azione giudiziaria.
La nullità del testamento
Le nullità di un testamento possono essere
– formali: ai sensi dell’art. 606 del Codice Civile il testamento (olografo) è nullo per mancanza di autografia, vale a dire quando non è stato interamente scritto di pugno dal testatore, o per mancanza di sottoscrizione.
– sostanziali: rientrano tra le nullità sostanziali i patti successori, il testamento congiuntivo, testamento reciproco, il testamento a favore di persone incapaci a ricevere, la disposizione rimessa all’arbitrio del terzo, il testamento a condizione di reciprocità.
Inoltre, il testamento pubblico ed il testamento segreto sono nulli per mancanza della redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore e per mancanza della sottoscrizione del notaio o del testatore;