Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Prova liberatoria sinistro stradale: ultime sentenze

Accertamento colpa esclusiva di uno dei conducenti e regolare guida dell’altro; tamponamento a catena di autoveicoli in movimento; criterio di distribuzione della responsabilità.

L’accertamento della colpa esclusiva del conducente costituisce prova liberatoria dal concorso di colpa per l’altro soggetto coinvolto. La presunzione di pari responsabilità opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno.

 

Sinistro stradale: accertamento della responsabilità

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista.

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884

 

Presunzione di pari colpa e onere probatorio

Nel caso di scontro tra autoveicoli opera la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione dell’incidente; pertanto tale presunzione va esclusa solo se venga accertato che l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell’altro: Tale presunzione pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria: ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada.

Tribunale Crotone sez. I, 30/04/2021, n.416

 

Presunzione di pari responsabilità

La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria. Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.

La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa in questione non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.

Corte appello Napoli sez. VIII, 25/09/2020, n.3246

 

Circolazione dei veicoli e presunzione di colpa

La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.

La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente – dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.

Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1731

 

Responsabilità da sinistri stradali

In tema di circolazione stradale la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.

Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1731

 

Presunzione di responsabilità concorrente

Trattasi quindi di accertamento in concreto della responsabilità, e della “esclusiva responsabilità” del danneggiato nella causazione del sinistro, con conseguente sollevazione del conducente dell’auto dall’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro: ed infatti, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8885

 

La presunzione di pari responsabilità

L’art. 2054, co. 2 c.c. prevede che, nel caso di scontro tra veicoli, sussiste una presunzione di pari responsabilità. La presunzione di pari responsabilità concorrente dei conducenti di veicoli coinvolti in uno scontro, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è residuale ed opera solamente nel caso in cui sia impossibile accertare con indagini specifiche la dinamica del sinistro e le relative responsabilità e nel caso in cui sia impossibile stabilire con certezza la quota di responsabilità delle singole condotte colpose sul verificarsi dell’evento.

In altri termini la presunzione opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno. Al fine di superare la presunzione di colpa concorrente è necessario poi che uno dei conducenti fornisca la c.d. prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e alle comuni regole di prudenza, nonché di aver fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare il verificarsi dello scontro e il prodursi di eventuali danni.

Tribunale Latina sez. I, 28/01/2020, n.202

 

Prova liberatoria

In caso di scontro tra veicoli l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti – anche per avere commesso una violazione grave del Codice della Strada – non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, che deve comunque cooperare e fare tutto il possibile per evitare l’incidente. All’uopo il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria, ovvero non solo la dimostrazione di essersi uniformato – da parte sua – alle norme della circolazione, ma anche di avere tentato una manovra di emergenza – anche se infruttuosa – per evitare il sinistro. Salvo il caso in cui una qualsiasi manovra di emergenza astrattamente idonea ad evitare l’incidente sia concretamente impossibile.

Corte appello Genova sez. II, 02/05/2019, n.600

 

Quando è applicabile la presunzione di pari colpa?

La presunzione stabilita dall’art. 2054 comma 2 c.c. è applicabile anche nei casi di tamponamento a catena di autoveicoli in movimento, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato) fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Tale presunzione costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto dell’impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.

Tribunale Bari sez. II, 03/09/2019, n.3304

 

Prova liberatoria nello scontro tra veicoli

In caso di scontro tra veicoli l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti – anche per avere commesso una violazione grave del Codice della Strada – non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, che deve comunque cooperare e fare tutto il possibile per evitare l’incidente.

All’uopo il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria, ovvero non solo la dimostrazione di essersi uniformato – da parte sua – alle norme della circolazione, ma anche di avere tentato una manovra di emergenza – anche se infruttuosa – per evitare il sinistro. Salvo il caso in cui una qualsiasi manovra di emergenza astrattamente idonea ad evitare l’incidente sia concretamente impossibile.

Corte appello Genova sez. II, 02/05/2019, n.600

 

Responsabilità da sinistro stradale e onere della prova

In mancanza di una collisione il danneggiato ha l’onere di fornire una prova rigorosa non solo della presenza sui luoghi del mezzo ma anche della specifica condotta tenuta da quest’ultima e del rapporto di causalità tra il medesimo e l’evento.

Infatti, se nell’ipotesi di scontro il nesso eziologico può considerarsi senz’altro provato, essendo insito nel fatto stesso dell’impatto tra due mezzi – sicché una volta accertato lo scontro opera la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. – nel caso in cui questo sia mancato il danneggiato deve dimostrare in modo autonomo che il rapporto tra la manovra posta in essere dall’auto ed il sinistro non si pone in termini di mera occasionalità per modo che l’evento stesso appaia come una conseguenza, sia pure mediata e indiretta, della circolazione, considerata unicamente come fatto storico, ossia a prescindere da qualsiasi valutazione sul comportamento del conducente, richiesta ai fini della graduazione della colpa e della prova liberatoria della presunzione stessa.

Tribunale Bari sez. II, 03/12/2018, n.5071

 

L’accertamento della colpa esclusiva del conducente

In caso di sinistro stradale, la violazione  commessa da un conducente non dispensa il giudice dal verificare l’eventuale  concorso di colpa dell’altro soggetto coinvolto. E’ altrettanto vero, però, che per quest’ultimo la prova liberatoria può scaturire anche in modo indiretto dall’accertamento che la condotta del conducente trasgressore è legata da un esclusivo rapporto di causa-effetto all’evento dannoso.

Tribunale Potenza, 29/11/2018, n.987

 

L’accertamento della colpa di una delle parti

La presunzione di eguale concorso di colpe, ex art. 2054 c.2 c.c., trova applicazione nell’ipotesi in cui gli elementi probatori acquisiti non permettono di accertare in modo concreto in che misura la condotta dei soggetti coinvolti nel sinistro abbia cagionato l’evento dannoso.

Lo scopo è quello di evitare che la rilevata incertezza circa le responsabilità danneggi colui che, danneggiato dallo scontro, non riesca a dimostrare la colpa altrui o l’assenza di propria colpa. Comunque, il concreto accertamento della colpa di una delle parti non comporta l’automatico superamento della presunzione ma occorre inoltre che lo stesso fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e sulla comune prudenza.

Corte appello Roma sez. III, 26/11/2018, n.7516

 

Risarcimento del danno da sinistro stradale

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, l’accertamento in concreto di un profilo di responsabilità a carico di un conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l’altro conducente si fosse pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed avesse fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Non è possibile applicare questo principio quando non è fornita tale prova liberatoria, ma anzi è stata accertata in concreto una concorrente responsabilità dell’attore determinazione del danno.

Tribunale Perugia sez. II, 15/11/2018, n.1499

 

Riparto dell’onere probatorio

Il danneggiato (nella specie: pedone caduto sul manto stradale) deve provare, anche a mezzo di presunzioni, l’evento lesivo e il suo rapporto eziologico con il bene in custodia, mentre  sul custode grava la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (nella specie non vi è stata la prova liberatoria del caso fortuito in quanto sono state considerate insufficienti sia l’allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rimasta ignota la causa remota dell’evento che la violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato, essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell’interruzione del nesso causale tra il bene e l’evento, inoltre benché il demanio stradale di Roma Capitale sia di notevole estensione, è individuabile un rapporto di custodia in relazione alla strada ove si è verificato il sinistro e cioè Largo Somalia, in quanto trattasi di strada posta in pieno centro urbano con possibilità da parte dell’amministrazione di manutenere la stessa, in quanto a distanza di circa 10-15 giorni dall’incidente sono intervenuti degli operai ad eseguire dei lavori di livellamento della strada e successivamente ne hanno rifatto interamente la pavimentazione).

Tribunale Roma sez. XIII, 09/11/2018, n.21607

 

Esclusione della presunzione della concorrente responsabilità

L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2018, n.12610

 

Danni da circolazione stradale e prova liberatoria

Ai fini della prova liberatoria ex art. 2054 c.c., può ravvisarsi il concorso di colpa del pedone che, oltre a non utilizzare la zona destinata all’attraversamento pedonale, al momento del sinistro godeva della buona illuminazione presente sul posto e, quindi, di sufficiente visibilità per avvedersi, con l’utilizzo di media diligenza, del sopravvenire dell’autovettura investitrice.

Tribunale Marsala, 28/02/2018, n.194

 

L’inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico

Nell’ipotesi di sinistro stradale determinato dall’inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un’autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell’animale è stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, non essendo all’uopo sufficiente la dimostrazione della mera presenza di una recinzione, ancorchè integra, in corrispondenza del tratto interessato dall’incidente, atteso che tale circostanza, non avendo in concreto impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, conferma l’inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza su di essa.

Cassazione civile sez. III, 12/05/2017, n.11785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_La promessa di matrimonio
Articolo successivo
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Usura manto stradale: c’è risarcimento in caso di incidente?
Menu