Se l’assicurazione accetta il pagamento tardivo senza riserve e condizioni, la copertura ha effetto retroattivo?
In caso di pagamento in ritardo dell’assicurazione, viene riconosciuto il risarcimento? Come certamente saprai, se fai un incidente stradale o ti rubano l’auto quando ormai l’assicurazione è scaduta non ti spetta alcun risarcimento. Se anche provvedi a rinnovarla, la polizza inizia ad operare solo dopo la mezzanotte del giorno in cui hai effettuato il pagamento.
Ma cosa succede se ti rechi in fretta e furia allo sportello della tua compagnia, versi il premio e questo viene accettato senza alcuna riserva? Può la copertura assicurativa retroagire al momento in cui si è verificato l’evento indennizzabile?
La questione è stata sottoposta al vaglio della Cassazione. Alla Suprema Corte è stata appunto posta la seguente domanda: se viene effettuato il pagamento dell’assicurazione in ritardo, spetta il risarcimento? Nel caso di specie un assicurato, che aveva subito il furto della propria auto durante la scoperta assicurativa, si era affrettato a pagare immediatamente il premio dovuto. Pagamento che era stato incassato dalla compagnia senza alcuna “postilla”. Sicché, l’uomo aveva anche presentato la richiesta di risarcimento. Richiesta rigettata. Di qui il ricorso in tribunale. Vediamo cosa prescrive la nostra legge in merito.
Assicurazione scaduta: che succede?
La norma che regola le conseguenze della scadenza dell’assicurazione Rc-auto è l’articolo 1901 del Codice civile. Questo detta due importanti regole.
In caso di nuovo contratto, se l’automobilista non paga il premio (o, in caso di pagamento rateizzato, la prima rata), la copertura non opera anche se c’è stato un accordo informale tra le parti o se il contratto è stato regolarmente firmato. È quindi necessario il materiale versamento del denaro alla compagnia. Una volta effettuato il pagamento, la polizza inizia ad operare dalla mezzanotte del giorno del pagamento. Il che significa che l’assicurato non può ancora usare l’auto. Resta tuttavia facoltà dell’assicuratore anticipare questo momento e consentire all’assicurato di guidare da prima, rendendo efficace ed operativa la polizza prima delle ore 24.
In caso di rinnovo di un precedente contratto o di pagamento della seconda rata del premio annuale, la polizza resta sospesa dalla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. È ciò che viene detto «periodo di tolleranza».
Quindi, sia nell’ipotesi di scadenza della prima rata che della seconda (e quindi anche del contratto annuale) l’automobilista ha 15 giorni per saldare il proprio debito. Se non lo fa entro la mezzanotte del quindicesimo giorno, la copertura cessa fino a che non viene pagata la rata. Da questo momento in poi, ogni incidente avvenuto per colpa dell’automobilista privo di assicurazione viene indennizzato non già dalla sua compagnia ma dal cosiddetto Fondo di Garanzia Vittime della Strada che però si rivale sul responsabile del sinistro.
Pagamento assicurazione oltre la scadenza: che succede?
Poniamo il caso di un automobilista che paghi il premio quando ormai l’assicurazione è scaduta ossia oltre il 15° giorno dalla suddetta scadenza (ad esempio il 17° giorno). In tal caso, secondo la Cassazione, anche se la compagnia accetta il pagamento senza riserve, la copertura comunque non retroagisce ad un momento anteriore. Dunque, l’eventuale sinistro avvenuto tra il 15° giorno dalla scadenza del contratto o del pagamento della seconda rata e quello di pagamento della polizza resta pur sempre scoperto.
La Suprema Corte ha dunque ribadito il principio secondo cui l’accettazione senza riserve di un premio tardivamente pagato non comporta l’indennizzabilità del sinistro avvenuto durante la scopertura assicurativa.
Pagamento tardivo assicurazione: Cassazione
Per ciò che attiene alla compatibilità di una accettazione senza riserve da parte dell’assicuratore di una rata di premio con la volontà dello stesso di avvalersi della sospensione, sussistono in realtà due orientamenti all’interno della stessa Cassazione.
Secondo il primo, l’accettazione senza riserve del pagamento tardivo del premio costituisce rinuncia alla sospensione dell’efficacia del contratto.
Una seconda e più rigorosa interpretazione ritiene invece che la volontà dell’assicurazione di rinunciare all’effetto sospensivo della polizza a partire dal 15° giorno può sì essere manifestata anche per fatti concludenti, ma deve essere chiara e inequivoca.
La sentenza in commento ha ritenuto di seguire quest’ultimo orientamento, definito «più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio».
La Cassazione ha quindi ribadito che «la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall’aver l’assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell’assicuratore».