Per la Cassazione, la sicurezza e la disciplina dell’attività economica, come quella della prostituzione, non sono materia sulle quali il Sindaco può intervenire, multando il conducente che si ferma per far salire in auto una prostituta
Illegittima per eccesso di potere la norma del regolamento di polizia locale del Comune che sanziona con una multa di 500 euro il conducente che si ferma sulla pubblica via per far salire una prostituta, con la scusa che in tal modo intralcia il traffico. La sicurezza pubblica è una materia di competenza statale, così come lo è l’iniziativa economica privata identificata con l’attività di prostituzione, i cui limiti possono essere stabiliti solo son legge dello Stato. Queste le precisazioni ricavabili dall’ordinanza della Cassazione n. 4927/2022 .
Multa se si fa salire una prostituta in auto
Nell’agosto 2015 una pattuglia della Polizia locale contesta a un automobilista la violazione del regolamento Comunale perché ha arrestato la marcia per far salire sul veicolo una prostituta. Viene quindi notificata una multa di 500 euro, ma il conducente ricorre al Giudice di Pace contro l’ordinanza ingiunzione, contestando l’illegittimità della norma del regolamento che avrebbe violato, chiedendo la disapplicazione.
A propria difesa il Comune produce una sentenza del TAR, che ha rigettato un ricorso finalizzato a ottenere l’annullamento proprio della norma che il conducente avrebbe violato.
Il Giudice di Pace però annulla l’ordinanza ingiunzione, previa disapplicazione del regolamento comunale di Polizia Locale. Il Comune appella la decisione, ma il Tribunale respinge l’appello ritenendo di non poter riconoscere efficacia alla sentenza del TAR invocata dall’ente evidenziando come “la previsione regolamentare in oggetto era in conflitto con una norma di tipo primario atteso che se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un’attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà d’iniziativa economica se non mediante leggi statali.”
Il Comune può regolare la circolazione per motivi di sicurezza
Il Comune nel ricorrere in Cassazione con il primo motivo contesta al Tribunale di aver violato e falsamente applicato la norma sulla base della quale è stata sollevata la sanzione al conducente, in quanto il divieto dell’esercizio del meretricio, in base a quanto sancito dal regolamento di Polizia locale, non riguardava tutto il territorio comunale, ma solo le vie pubbliche, la cui tutela spetta all’Ente proprietario, in base ai poteri che gli sono riconosciuti dagli articoli 823 c.c. Rileva inoltre che la Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad eccezione della polizia amministrativa locale.
Con il secondo motivo invece il Comune contesta la sentenza nel punto in cui ha ritenuto che l’art. 7, comma 1, lett. u) del RPU comprimerebbe in modo del tutto illegittimo la libertà d’iniziativa economica delle persone dedite alla prostituzione.
Il Sindaco non ha competenza su sicurezza e iniziativa economica
La Cassazione, che rigetta il ricorso, ritiene il primo motivo del tutto infondato, in quanto la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “del DIgs. n. 261/2000, art. 54, comma 4, come sostituito dal D. L. n. 92/2008, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2008, art. 1, comma 1, nella parte in cui consentiva al Sindaco di adottare provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.”
Come già precisato dalla stessa Corte di Cassazione del resto “deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se temporalmente delimitate” in quanto il principio di legalità sostanziale, che è alla base dello Stato di diritto, non consente di attribuire totale libertà all’organo amministrativo investito della funzione, neppure se la finalità è di tutelare un bene o un valore, è infatti “indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa.”
Eccesso di potere del Sindaco quindi per quanto riguarda la norma correttamente disapplicata dal giudice “avendo il Sindaco (…) fatto ricorso a un provvedimento apparentemente finalizzato alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli, per vietare il meretricio sessuale, con estensione, e tale aspetto è ancor più decisivo, in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune.”
Infondato in ogni caso anche il secondo motivo perché l’attività della prostituzione non è illecita, rientra tra le attività economiche e la stessa può essere limitata solo da norme statali, come sancito dalla Corte di Giustizia Europea. Regola che vale anche se, come ha fatto il Comune nel caso di specie, adduce la tutela del cittadino, perché deborderebbe comunque in una competenza esclusiva dello Stato.