Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_La remissione della querela per stalking

Come e quando si può ritirare la denuncia per atti persecutori? In quali casi la querela per stalking è irrevocabile?

La querela sporta per un reato può essere ritirata se, durante il procedimento, le parti giungono a un accordo o, più semplicemente, la vittima non ha più intenzione di andare avanti con il processo. Per la precisione, la remissione può avvenire fino a quando non sia intervenuta la sentenza definitiva di condanna, quindi anche in appello o in Cassazione. Per alcuni reati, però, la legge stabilisce che la remissione debba avvenire in un determinato modo, altrimenti non ha effetto. Con questo articolo vedremo come funziona la remissione della querela per stalking.

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, non è valida la remissione della querela fatta tra le parti mediante un semplice accordo scritto, anche se poi è depositato in tribunale, in quanto la legge prevede che la remissione per stalking debba essere solo processuale. Cosa significa? Come si fa a rimettere la querela per stalking? Approfondiamo la questione.

Cos’è la remissione di querela?

Con la remissione la vittima decide di ritirare la querela che aveva inizialmente sporto, con conseguente estinzione del reato.

In soldoni, la remissione di querela consiste nel ripensamento da parte della persona offesa, la quale decide di rimangiarsi la denuncia fatta all’inizio.

In genere, si decide di rimettere la querela perché è stato raggiunto un accordo economico con l’imputato; nulla vieta, però, che la vittima decida di ritirare la querela perché stufa di un lungo procedimento penale oppure semplicemente perché ha perdonato chi le ha fatto del male.

Remissione di querela: come si fa?

Per legge (art. 152 Cod. pen.), la remissione può essere di due tipi:

  •  processuale, se fatta davanti al giudice oppure davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria (ad esempio, recandosi in caserma dal maresciallo);
  •  extraprocessuale, se fatta al di fuori delle aule d’udienza, mediante comportamenti, anche solo taciti, che fanno capire in maniera inequivocabile che non c’è più la volontà di proseguire con l’azione penale.

Ad esempio, rappresenta una forma di remissione extraprocessuale tacita della querela la condotta della persona offesa che, dopo aver incassato il risarcimento, non compare alle udienze nonostante il giudice l’abbia avvertita che, non presentandosi, la querela si sarebbe intesa come rimessa.

La remissione della querela può essere fatta personalmente o tramite procuratore speciale, come ad esempio un avvocato.

Stalking: come si rimette la querela?

Per legge, la remissione della querela per stalking può essere solo processuale; ciò significa che non si può “perdonare” lo stalker se non dichiarandolo espressamente davanti al giudice o davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Tanto è confermato anche dalla sentenza della Cassazione citata in apertura: in tema di stalking non è idonea a estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice, in quanto atto non perfezionato davanti all’autorità giudiziaria né davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il motivo per cui la legge stabilisce la remissione solamente processuale della querela è molto semplice: si vuole evitare che la vittima del reato sia spinta dal colpevole a compiere un atto che in realtà non desidera.

In altre parole, stabilendo che sia valida solo se fatta davanti al giudice o alla polizia, la legge vuole impedire che la remissione sia influenzata dalla persona denunciata che fa pressione sulla vittima affinché ritiri la segnalazione.

In realtà, bisogna dire che difficilmente il giudice o la polizia si metteranno a indagare sui motivi che hanno indotto la vittima a rimettere la querela. Pertanto, il meccanismo della remissione processuale serve solo in maniera molto limitata a tutelare la libera volontà della vittima.

Stalking: quando la querela non si può rimettere?

Secondo la legge, la querela è irrevocabile se lo stalking è avvenuto mediante minacce gravi ripetute nel tempo. È il caso, ad esempio, della minaccia di morte o di quella fatta con le armi.

La querela non è nemmeno revocabile quando lo stalking è commesso nei confronti di un minorenne o di una persona con handicap, nonché quando il crimine si accompagni a un altro delitto per il quale si procede d’ufficio: si pensi allo stalking che si concretizza in alcuni piccoli furti nell’abitazione della vittima.

In tutti questi casi, la querela per stalking non può essere rimessa perché il reato è procedibile d’ufficio, nel senso che può essere punito senza che ci sia bisogno della segnalazione della vittima. Si tratta dunque di ipotesi di stalking particolarmente gravi la cui punibilità è sottratta alla volontà della vittima. La conseguenza è che chiunque assista a un fenomeno di stalking nei confronti di minorenne o di persona con handicap potrà sporgere denuncia alla polizia, anche contro la volontà della stessa vittima.

 

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