La querela (artt. 120 – 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d’ufficio, manifesta all’autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità
Ex art. 120 c.p., il diritto di querela sorge in capo ad “ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza”.
L’esercizio del diritto coincide, quindi, di regola con la stessa vittima del reato (soggetto passivo), che può esercitarlo personalmente o tramite procuratore speciale (art. 336 c.p.p.).
Quando la persona offesa, invece, ha meno di 14 anni o è interdetta a causa di infermità di mente, il diritto è esercitato dal genitore o dal tutore. Per i minori che abbiano compiuto 14 anni e gli inabilitati il diritto di querela è esercitabile direttamente o, in loro vece, dal genitore, dal tutore o dal curatore, anche di fronte alla contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, delle stesse vittime.
Cosa deve contenere la querela
La dichiarazione di querela deve contenere due elementi essenziali: la notizia di reato e la volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso.
Notizia di reato
Il primo elemento consiste nella descrizione del fatto di reato, con eventuali notizie sull’autore dello stesso o sulle prove. Tuttavia, al querelante non compete dare una qualificazione giuridica all’evento, essendo sufficiente che lo stesso esponga anche succintamente il fatto (cfr. Cass. n. 4043/1985; Cass. n. 7313/1979).
Volontà che si proceda penalmente
Quanto al secondo elemento, la manifestazione della volontà da parte della persona offesa nel perseguire penalmente il colpevole del fatto di reato deve risultare in modo equivocabile dall’atto (Cass. Pen. n. 1445/1973).
In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della vittima non richiede formule sacramentali, pertanto, la stessa assume efficacia anche con la semplice dichiarazione “denuncio ad ogni effetto di legge” (Cass. n. 40770/2006) ed anche “implicitamente” (per c.d. fatto concludente) potendo riconoscersi la volontà di sporgere querela anche nell’atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché “nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio” (Cass. n. 43478/2001).
Sottoscrizione del querelante
L’atto di querela deve, infine, contenere la sottoscrizione del querelante, che andrà autenticata laddove la dichiarazione venga presentata materialmente da persona diversa dal proponente.
La mancata autenticazione della sottoscrizione, nell’ipotesi in cui la querela non venga recapitata personalmente dall’interessato, “riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela – determina – l’improcedibilità dell’azione penale” (Cass. n. 21447/2008).
Querela come condizione di procedibilità
La querela è quindi, per i reati procedibili a querela di parte e non in altre modalità (d’ufficio, su richiesta o su istanza) una condizione di procedibilità del reato. Per i reati per i quali infatti l’ordinamento richiede la querela di parte, in sua assenza, l’azione penale non può essere esercitata, Essa rappresenta quindi un’eccezione al principio di obbligatorietà dell’azione penale perché rimette la decisione della punibilità direttamente alla persona offesa o a chi, per legge, può sporgerla al suo posto. Evidente la ratio della querela, ossia la minore considerazione, da parte dell’ordinamento, per i reati minori.
Come sporgere querela
La querela può essere presentata di fronte a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (ovvero all’estero, ad un agente consolare), sia in forma orale (in tal caso sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale e a farlo firmare alla parte) che in forma scritta.
Ove presentata personalmente dal proponente, l’autorità che la riceve, ex art. 337, 4° comma, c.p.p., deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione del soggetto che la presenta e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.
L’atto può essere recapitato anche tramite un incaricato o spedito per posta raccomandata, previa autentica della firma del soggetto legittimato, anche da parte del soggetto difensore nominato (Cass. n. 36989/2010; Cass. n. 39049/2007).
La giurisprudenza ha ritenuto valida anche l’autenticazione della firma da parte del difensore non formalmente nominato, purchè la volontà della nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni presenti nell’atto, come l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Cass. n. 38905/2008; Cass. n. 26549/2006), mentre non è valida l’autentica della firma da parte di un avvocato non designato come difensore ma soltanto incaricato della sua presentazione (Cass. n. 42140/2008).
Dove si presenta la querela
La querela può essere presentata direttamente alla Procura delle Repubblica o agli organi della Polizia Giudiziaria. In questo secondo caso l’autorità di Polizia deve trasmettere la notizia criminis al Pubblico Ministero senza ritardo.
Costui ricevuta la notizia di reato in modo diretto o tramite la polizia provvede ad iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato appunto, di cui all’art. 355 c.p.p.
Termini per proporre querela
In ordine ai termini, il diritto di querela secondo quanto dispone l’art. 124, 1° comma, c.p., deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.
Il termine è raddoppiato a sei mesi se il fatto concerne reati contro la libertà sessuale.
Il diritto di querela, inoltre, salvo che la stessa non sia già stata proposta, si estingue con la morte della persona offesa (art. 126 c.p.).
Di matrice giurisprudenziale è l’assunto teso ad ammettere che ai fini del computo della decorrenza del termine per la presentazione della querela, detto termine è da intendersi differito laddove la persona offesa debba compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo che si riveli concretamente indispensabile al compimento di tali verifiche, non potendo scaturire dalla colpevole inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato (Cass. n. 7988/2017).
Conseguenze proposizione querela
Una volta proposta la querela, prendono il via le indagini tese ad accertare l’effettivo verificarsi del fatto di reato lamentato ed, eventualmente, chi ne possa essere accusato.
Se la notizia di reato risulta fondata, si procederà con il rinvio a giudizio, altrimenti il procedimento verrà archiviato.
Remissione della querela
La querela può comunque essere ritirata per remissione o rinuncia.
La remissione è una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa dichiara, anche a mezzo di procuratore speciale, all’autorità procedente o a un ufficiale di polizia giudiziaria (il quale deve trasmetterla immediatamente all’autorità) di non voler più che l’autore del reato contestato in precedenza venga perseguito penalmente.
L’istituto della remissione può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 152, 3° comma, c.p.), è irrevocabile e non può essere sottoposto a termine o condizioni.
Ove accettata dal querelato, esplicitamente o anche implicitamente (Cass. n. 19568/2010), anche tramite procuratore speciale, la remissione determina la cessazione dell’azione penale avviata con l’esercizio del diritto di querela e l’estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995).
La remissione non opera con riferimento ai reati in materia sessuale.
Rinuncia alla querela
Oltre alla remissione, la persona offesa può anche effettuare rinuncia al diritto di querela, manifestando la volontà che non si proceda penalmente per il reato di cui è stata vittima.
La rinuncia è un atto irrevocabile e può essere manifestata espressamente o tacitamente (mediante fatti incompatibili con la volontà di querelare) da parte della persona offesa.
Ex art. 124, ultimo comma, c.p., la rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Querela e denuncia: differenza
A differenza dei reati procedibili a querela di parte, per i quali è appunto necessario che la parte offesa manifesti la volontà di procedere penalmente in ordine al fatto di reato, i delitti perseguibili d’ufficio prevedono invece che il procedimento penale vada iniziato allorquando giunga a qualsiasi autorità competente la denuncia di una notizia di reato.
La denuncia è, pertanto, l’atto unilaterale con il quale qualsiasi persona porta a conoscenza dell’autorità (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria) un reato (perseguibile d’ufficio) di cui ha avuto notizia.
La differenza sostanziale tra la denuncia e la querela è che mentre quest’ultima può essere proposta solo dalla persona offesa, la prima può essere presentata da chiunque e non deve contenere una manifestazione di volontà, essendo sufficiente soltanto la notizia del fatto di reato (art. 330 c.p.).
La presentazione della denuncia è facoltativa, salvo per determinati casi per i quali diventa un preciso dovere giuridico per qualunque soggetto, che ne risponde penalmente in caso di omissione (art. 364 c.p.).