Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Caduta al supermercato e risarcimento danni

Per la Cassazione, la caduta in un supermercato non è risarcibile se si indossano tacchi a spillo e se non si dimostra la presenza di una sostanza scivolosa sul pavimento

 

Senza la prova di una sostanza scivolosa sul pavimento del supermercato è più credibile, anche in base alle testimonianze dei soggetti presenti e intervenuti, che la caduta sia da ricondurre ai tacchi a spillo indossati. Questo il motivo del rigetto del ricorso, da parte della Cassazione (ordinanza n. 3046/2022) inoltrato da una donna che, in sede di appello, si è vista rigettare la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della società titolare di una catena di supermercati.

 

La vicenda processuale

Una donna cade in un supermercato e chiede il risarcimento per i danni riportati conseguenti alla caduta. Il giudice di primo grado accoglie la domanda, ma in sede di appello la decisione viene ribaltata perché parte attrice non ha assolto all’onere di provare che la caduta fosse riconducibile alla sostanza scivolosa che, secondo la stessa, ha provocato la sua perdita di equilibrio.

La decisione ha quindi valorizzato la versione della società proprietaria del supermercato (e indirettamente dei testimoni) secondo cui la caduta è da ricondurre piuttosto ai tacchi a spillo indossati dalla donna. Versione credibile anche perché, gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno accertato che nel punto di caduta il pavimento del supermercato risultava asciutto e che era presente però “una strisciata nera simile a quella di un tacco.”

 

Spetta a chi cade provare il nesso causale?

Parte soccombente ricorre quindi in Cassazione facendo valere quattro motivi di ricorso:

  1.  con il primo denuncia l’omessa valutazione da parte della Corte della testimonianza del soccorritore del 118, il quale ha dichiarato essere presente sul punto della caduta, una sostanza liquida verde;
  2.  con il secondo denuncia il vizio di motivazione apparente della sentenza della Corte di Appello alla luce del contenuto contraddittorio delle testimonianze rese in giudizio;
  3.  con il terzo contesta l’affermazione della Corte di Appello che pone sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso;
  4.  con il quarto invece denuncia la violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c perché la Corte a posto a suo carico la prova del nesso, esonerando il custode dalla prova del caso fortuito che lo libera da ogni responsabilità.

 

Nessun risarcimento senza prova del nesso tra cosa e danno

La Cassazione, dopo il vaglio dei diversi motivi di ricorso, dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.

Il primo motivo non merita di essere accolto perché il fatto emerso dalla testimonianza, in realtà è stato valutato dalla Corte, il fatto è che la stessa lo ha ritenuto insussistente. Esso inoltre, come ammette la stessa ricorrente “risulta dal testo della sentenza.”

Inammissibile il motivo con il quale si denuncia motivazione apparente della sentenza perché di fatto con questo motivo la ricorrente vuole ottenere un’inammissibile apprezzamento della Corte dei risultati istruttori, ricordando comunque che il giudice “nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”

Dalla decisione emerge infatti che il Giudice ha semplicemente ritenuto più attendibile la versione dei fatti fornita anche dagli agenti intervenuti subito dopo la caduta, ritenendo di non poter dare credito alla versione dei fatti secondo cui “prima del loro arrivo, vi sarebbe stato tutto il tempo di ripulire la macchia, e ciò sia per l’assenza di elementi in atti in tal senso, sia perché, all’arrivo degli agenti, la (ricorrente) si doleva della mancata assistenza di addetti al supermercato, e dunque di essere rimasta sola sul luogo dell’incidente fino all’arrivo dei soccorritori.”

Inammissibile infine anche il terzo e il quarto motivo del ricorso. La Corte di appello ha rigettato la domanda risarcitoria perché la ricorrente non ha dimostrato il nesso tra cosa e danno. Non è vero che la Corte ha richiesto alla stessa di dimostrare la pericolosità della cosa.

Il giudice di appello ha solo applicato in principio secondo cui “non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa”, precisando che comunque i due motivi fanno riferimento a una affermazione che non è presente nella sentenza impugnata.

 

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