Qual è la funzione dell’assegno di divorzio? In che modo viene accertata la causalità tra la disparità economica e l’impegno nella vita familiare? Che succede nel caso di morte del coniuge in pendenza del giudizio di separazione personale?
Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze contenute in questo articolo.
Assegno divorzile: può essere chiesto per la prima volta in appello?
La materia del diritto di famiglia è in continua evoluzione, per cui facilmente mutano nel corso del giudizio le condizioni economiche delle parti. Il giudice deve prendere in considerazione tali cambiamenti, anche se emersi per la prima volta in grado di appello. Da ciò deriva che non v’è alcuna preclusione alla proposizione della domanda di assegno separativo (o divorzile) nel caso in cui i presupposti per il riconoscimento del diritto al contributo maturino nel corso del giudizio, o nel corso dell’appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi postulano la possibilità di modularne la misura in base al sopraggiungere di nuovi elementi.
Corte appello Brescia, 17/12/2021, n.1662
Riconoscimento della funzione riequilibratrice dell’assegno divorzile
All’assegno di divorzio è riconosciuta una funzione non già soltanto assistenziale (il che avviene quando la situazione economico -patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l’autosufficienza), ma anche riequilibratrice, ovvero, compensativo -perequativa, ove ne sussistano i presupposti (ossia alla condizione, necessaria, ma non sufficiente, che le situazioni economico -patrimoniali dell’uno e dell’altro coniuge, all’esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza) esclusa la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull’”an” del diritto all’assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della fissazione del quantum.
Quanto rileva è quindi che il coniuge richiedente, pur trovandosi all’esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economico -patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico -professionale, a favore dell’altro, che meriti un intervento compensativo -perequativo, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente.
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2021, n.40385
Il lavoro post separazione all’insaputa del marito
Il lavoro come commessa svolto dall’ex moglie dopo la separazione, e all’insaputa del marito, non è elemento sufficiente a escludere il diritto a percepire un adeguato assegno divorzile se la donna risulta attualmente disoccupata anche perché impegnata nella cura delle figlie minori.
Cassazione civile sez. I, 30/11/2021, n.37571
Assegno di mantenimento ed assegno divorzile: differenze
L’assegno corrisposto in sede di separazione coniugale a titolo di mantenimento ha una finalità totalmente differente rispetto all’assegno divorzile: il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è vòlto a consentire al coniuge richiedente di mantenere il medesimo tenore di vita – anche nella prospettiva di ricongiungimento -. Il secondo opera quando il vincolo di coniugio è ormai venuto meno e si pone come un sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l’altro coniuge rimanendone penalizzato.
Corte appello Perugia sez. I, 01/10/2021, n.559
Determinazione dell’assegno divorzile
La spettanza dell’assegno divorzile – attesa la sua funzione assistenziale, perequativa e compensativa – si fonda sulla valutazione di plurimi criteri enucleabili dell’art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898 ed è svincolata dalle valutazioni dell’assetto economico effettuate in sede di separazione che rappresentano, al più, un mero indice di riferimento nella misura in cui appaiano idonee a fornire utili elementi di valutazione; tanto perché l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile si differenziano per natura, struttura e finalità.
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25635
All’ex moglie va riconosciuto l’assegno divorzile mai richiesto in sede di separazione?
L’assegno richiesto dalla ex moglie solo in sede di divorzio rischia di non essere corrisposto: rinviata ad altra sezione della corte d’appello l’indagine sulla debenza lamentata dalla donna che per anni non ha richiesto alcun contributo all’ex marito.
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25646
Assegno divorzile: rileva la provenienza dei beni del patrimonio del coniuge onerato?
Nella determinazione dell’assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, anche se non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato, posto che il fatto che tale patrimonio derivi da successioni ereditarie non ha alcuna rilevanza nella valutazione dell’esistenza dello squilibrio tra i coniugi che rappresenta uno dei paramentri cui ancorare la determinazione dell’assegno divorzile.
Tribunale Ancona sez. I, 26/07/2021, n.983
L’assegno divorzile svolge anche una funzione risarcitoria?
L’assegno divorzile, che va determinato alla stregua dei criteri di cui a Cass., sez. un., 18287/18, svolge anche una funzione risarcitoria, sicché deve tenersi conto delle cause della frattura del rapporto coniugale (nella specie, alla moglie è stato riconosciuto l’assegno divorzile di euro 800 mensili, alla stregua: a) della lunga durata della convivenza matrimoniale, preceduta anche da un lungo periodo di convivenza di fatto; b) della deteriore condizione economica della donna; c) dell’apporto da lei fornito alla formazione del patrimonio dell’ex coniuge per essersi dedicata alla cura dei figli; d) della imputabilità della crisi coniugale al marito, cui era stata già addebitata la separazione, dedito all’alcool e ad altre sostanze, e dal carattere violento e prevaricatore, e che aveva anche impedito alla donna di svolgere un lavoro esterno).
Tribunale Terni, 13/07/2021
Il regime patrimoniale definito in sede di separazione
L’attribuzione, in sede di divorzio, di un assegno in favore dell’ex coniuge non dipende dalle statuizioni patrimoniali precedentemente assunte (concordemente o in virtù di decisione giudiziale) in sede di separazione, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, della struttura e della finalità dei relativi trattamenti: l’assegno divorzile presuppone infatti lo scioglimento del matrimonio e come tale prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti invece nel regime di convivenza e di separazione.
Tribunale Trieste sez. I, 20/07/2021, n.451
Assegno divorzile: funzione assistenziale
All’assegno divorzile viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l’ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare.
Tali presupposti devono essere provati dal soggetto che ritiene sussistere il proprio diritto all’assegno divorzile (nel caso di specie il giudice ha rigettato la richiesta di assegno sul presupposto che la richiedente negli anni successivi alla separazione aveva intrapreso dei lavori, dimostrando di avere un’adeguata capacità lavorativa e nulla aveva dedotto per quanto riguarda gli altri presupposti che giustificano oggi il riconoscimento dell’assegno divorzile).
Tribunale Ancona sez. I, 15/02/2019, n.296
Assegno di divorzio e sentenza rotale di annullamento delle nozze
In materia di separazione e divorzio, l’assegno divorzile non viene meno quando l’accertamento relativo all’impossibilità di proseguire il matrimonio sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza rotale di annullamento del matrimonio.
Ad affermarlo è la Cassazione per la quale non esiste un rapporto di “primazia” della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili delle stesse nozze. Resta pertanto il diritto all’assegno di divorzio accertato prima della sentenza di annullamento delle nozze della sacra rota.