Guida in stato di ebbrezza: per il risarcimento dei danni opera la copertura assicurativa, ma poi c’è la rivalsa sul conducente.
Il profilo risarcitorio riguarda la responsabilità civile, e va tenuto separato dall’eventuale responsabilità penale del conducente che guidava in stato di ebbrezza, perché al di sopra di certe soglie alcoliche questa condotta costituisce anche reato. La maggior parte delle polizze Rc auto prevede una clausola di esonero di responsabilità risarcitoria da parte dell’assicurazione proprio per i casi di conducente che guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, o stupefacenti; ma secondo la giurisprudenza questo riguarda soltanto i rapporti interni tra l’assicurato e la propria compagnia assicuratrice e non può andare a scapito dei danneggiati, che hanno diritto al risarcimento.
Quindi, per dare una risposta sintetica e preliminare alla nostra domanda: «Se un ubriaco provoca un incidente stradale, chi paga?» possiamo dire che l’assicurazione intanto risarcisce i danneggiati, ma poi si rivale sull’assicurato per ottenere il rimborso e così recuperare le somme versate. Questa facoltà è consentita dalla legge e le imprese assicurative ne fanno largo uso.
Guida in stato di ebbrezza: sanzioni amministrative e penali
L’art. 186 del Codice della strada dispone che la guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce reato quando il tasso alcolemico nel sangue del conducente è superiore a 0,8 grammi per litro. Il reato è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 800 a 3.200 euro. Se il valore alcolemico supera 1,5 grammi per litro, la pena dell’arresto parte da un minimo di sei mesi ed arriva fino ad un anno, mentre l’ammenda va da 1.500 a 6.000 euro.
Al di sotto degli 0,8 grammi per litro, invece, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da un minimo di 543 ad un massimo di 2.170 euro) e la decurtazione di 10 punti sulla patente, sempre che il tasso alcolemico sia superiore a 0,5 grammi per litro. I minori di anni 21, i neopatentati e gli autisti professionali, invece, non hanno nessun limite di tolleranza: per loro c’è il divieto, imposto dall’art. 186 bis del Codice della strada, di mettersi al volante con tasso alcolemico superiore a zero.
Per la guida in stato di ebbrezza sono previste anche sanzioni accessorie, come la sospensione della patente di guida:
- da tre a sei mesi se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l;
- da sei mesi a un anno se il tasso è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l;
- da uno a due anni se il tasso è superiore ad 1,5 g/l, ma in questo caso, se il conducente provoca un incidente, subisce la revoca della patente.
Se l’auto guidata appartiene a un proprietario diverso dal conducente, la durata della sospensione è raddoppiata.
Incidente con conducente ubriaco: operatività dell’assicurazione
Se il conducente sotto l’influenza dell’alcool provoca un incidente, la sua assicurazione Rc auto è tenuta a risarcire i danni arrecati a cose e persone, compresi i passeggeri trasportati. Questo principio è stato confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Quanto alla clausola clausola limitativa, o di totale esonero, di responsabilità risarcitoria dell’assicurazione per i casi di guida in stato di ebbrezza (o sotto influsso di sostanze stupefacenti) il Collegio ha ribadito che essa ha soltanto un valore interno tra il contraente e la sua compagnia assicuratrice, ma non può escludere le garanzie di copertura spettanti per legge ai danneggiati. Inoltre, la clausola esaminata nel caso deciso dai giudici di piazza Cavour prevedeva che «l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’articolo 186 del codice della strada»; quindi, l’esclusione di operatività della polizza non può essere invocata se non c’è stata contestazione di questa violazione.
La Suprema Corte ha, però, precisato che la compagnia assicuratrice, dopo aver risarcito i danni, può agire in rivalsa nei confronti del suo assicurato, in modo da ottenere il rimborso delle somme pagate ai danneggiati.
L’azione di rivalsa dell’assicurazione
Abbiamo visto che la clausola di esonero di responsabilità non opera nei confronti dei terzi danneggiati, che dunque hanno sempre diritto al risarcimento da parte dell’impresa assicuratrice del veicolo che ha provocato il sinistro. Tuttavia, essa rimane efficace nei rapporti tra il contraente e l’assicurazione. Perciò l’impresa assicuratrice può esercitare nei confronti del conducente ubriaco l’azione di rivalsa prevista dalla legge. Può cioè farsi rimborsare quanto pagato al danneggiato.
È sufficiente il verbale di accertamento dello stato di ebbrezza per la rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato, dopo il pagamento dei danni. Non è neppure necessario attendere l’esito dell’eventuale giudizio penale in corso o dell’opposizione alla sanzione amministrativa.
Questa possibilità è consentita, oltre ai casi di guida in stato di ebbrezza, anche quando l’incidente stradale è stato provocato da dolo o colpa grave del conducente assicurato. In tutti questi casi, quindi, l’assicurazione può agire legalmente nei suoi confronti per farsi rimborsare le somme che essa ha già corrisposto ai danneggiati in conseguenza del sinistro, fino al limite del massimale di copertura previsto nella polizza.
Tuttavia, se il tasso alcolemico nel sangue del conducente è inferiore alle soglie di legge ed egli non è stato sanzionato, né penalmente né in via amministrativa, dalle autorità, l’azione di rivalsa non è possibile, come ha affermato un’altra recente pronuncia della Corte di Cassazione.