Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Tradimento confessato su whatsapp: la chat conferma l’addebito

Le chat che rivelano l’infedeltà possono essere usate dal coniuge tradito per ottenere l’addebito della separazione.

Bisogna stare attenti a quello che si dice, oltre a ciò che si fa: specialmente quando si chatta su WhatsApp o con altri sistemi di messaggistica. Ad esempio, di recente, un marito ha ottenuto l’addebito della separazione nei confronti della moglie fedifraga proprio grazie al contenuto dei messaggi trovati su WhatsApp; così non dovrà pagarle il mantenimento. Lo ha deciso il tribunale di Monza in una sentenza.

Insomma, servono cautele, non solo quando si chatta con l’amante ma anche quando si parla con il proprio coniuge. In quella vicenda, la donna si era “autodenunciata”, ammettendo l’infedeltà in un dialogo su WhatsApp con il marito che l’aveva messa alle strette. E l’uomo aveva conservato le conversazioni, per utilizzarle contro di lei nel giudizio di separazione coniugale che aveva deciso di instaurare, visto l’adulterio conclamato e confessato dalla protagonista. È noto che il tradimento costituisce motivo di addebito della separazione, quando ha determinato la rottura irrimediabile dell’unione coniugale.

Ma allora il tradimento confessato su WhatsApp è prova contro il coniuge anche in una causa di separazione? Secondo i giudici monzesi sì, e sono parecchie le pronunce giurisprudenziali che la pensano in questo modo. Il fatto è che ormai i messaggi scambiati su WhatsApp sono assimilati, quanto a valore probatorio, ai tradizionali documenti cartacei, e così per la legge essi formano «piena prova» dei fatti rappresentati, a meno che la controparte non li contesti espressamente, ad esempio sostenendo che sono stati falsificati.

Ma procediamo con ordine e vediamo quando, come e perché il tradimento confessato su WhatsApp è prova e a quali condizioni viene riconosciuta la sua validità nei processi. Ti diremo anche cosa può fare il coniuge contro cui le chat vengono prodotte, per fare in modo che perdano la loro validità probatoria.

Valore probatorio delle chat su WhatsApp

L’art. 2712 del Codice civile dispone che «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».

La norma è stata scritta nel 1942, in un’epoca in cui WhatsApp, la telefonia mobile, Internet e i social network non esistevano ancora. Il riferimento alle riproduzioni informatiche è stato inserito nel 2005, e la giurisprudenza più recente lo ritiene applicabile anche alle chat su WhatsApp.

WhatsApp può provare l’infedeltà coniugale?

Così la prima risposta al nostro quesito è affermativa: le chat su WhatsApp provano l’infedeltà coniugale, con tutte le conseguenze in termini di addebito della separazione al coniuge fedifrago. Infatti di regola l’addebito della separazione coniugale viene pronunciato nei confronti di chi si è reso responsabile dell’infedeltà nei confronti del coniuge, a condizione che da ciò – e non da altri fattori di crisi preesistenti – sia derivata l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La rottura tra i coniugi, infatti, potrebbe essere insorta per altri motivi indipendenti dal tradimento, che in tal caso diventa una conseguenza e non la causa del fallimento dell’unione della coppia.

Come si usano le chat di WhatsApp nella causa di separazione

È abbastanza facile, per il coniuge che si accorge di essere stato tradito, veicolare nella causa di separazione le chat di WhatsApp che dimostrano l’infedeltà del coniuge e farle valere come prova: basta produrle in giudizio, con gli screenshot o mediante l’estrapolazione del contenuto dell’archivio informatico su un supporto esterno, o con la trascrizione delle conversazioni; il tutto in base alla norma civilistica sulle «riproduzioni» che abbiamo esposto nel paragrafo precedente. A quel punto la palla passa all’altro coniuge, che può neutralizzare l’efficacia probatoria di questi documenti contestandoli e disconoscendone il contenuto.

Attenzione però: la contestazione della veridicità del contenuto delle chat su WhatsApp deve essere precisa, specifica e argomentata. A livello processuale, secondo la Cassazione (in una pronuncia riferita agli Sms, ma estensibile anche a WhatsApp) il disconoscimento di conformità «non ha gli stessi effetti previsti per la scrittura privata dall’articolo 215, secondo comma, Cod. proc. civ.», poiché in quel caso «in mancanza di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata», mentre per le riproduzioni informatiche «il giudice può accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni».

Quando le chat su WhatsApp non possono essere disconosciute

Per le chat riportate su WhatsApp o su altri sistemi di messaggistica le maglie sono molto più larghe rispetto ai documenti tradizionali e la loro utilizzabilità processuale risulta più ampia perché non è facile contestarle. Nella vicenda decisa dai giudici di Monza a cui abbiamo accennato all’inizio, il disconoscimento delle chat di WhatsApp da parte della moglie – e dalle quali risultava l’ammissione del tradimento compiuto – è stato respinto, perché la donna si era limitata a dire che non disponeva più del telefono cellulare che utilizzava all’epoca e, dunque, non era in grado di riscontrare la veridicità delle conversazioni che il marito aveva estrapolato e prodotto contro di lei.

In sostanza, la donna si era limitata a sollevare dei dubbi sul contenuto delle chat riportate dal marito, ma non le aveva disconosciute in modo espresso. La Corte di Cassazione a tal proposito ha affermato che il disconoscimento delle chat su WhatsApp o altri sistemi di messaggistica (come gli Sms) «deve essere non solo tempestivo, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta».

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