Sino ad oggi la giurisprudenza era stata “univoca nell’affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone aventi accesso giuridicamente lecito all’area, requisito da «intendersi sussistente pur se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l’accesso in parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni»”.
Principio questo che era stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite (n. 8620/2015) e dalle più recenti pronunce di legittimità (n. 10717/2018).
La Terza Sezione delle Sezioni Unite aveva, tuttavia, di recente, “posto la questione se l’art. 122 Cod. ass. possa e debba interpretarsi conformemente alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” e, quindi, anche su (tutte) le aree private.
Con la sentenza n. 21983/2021, le Sezioni Unite, innovando il suddetto orientamento, hanno dato risposta positiva a tale quesito.
Le SS.UU. hanno anzitutto confermato che “la disciplina posta all’art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse”, dando atto di aver già indicato, in alcuni precedenti, “nell’utilizzazione del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso il criterio decisivo ai fini della determinazione dell’ambito della copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., pur senza ex professo esaminare il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l’assicurazione obbligatoria”.
Decisiva sarebbe, quindi, per stabilire i limiti di operatività della garanzia r.c. auto, “l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del «numero indeterminato di persone», il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”.
Tale “interpretazione estensiva nei suindicati termini della nozione di «circolazione» su «aree … equiparate» alle «strade di uso pubblico» di cui all’art. 122 Cod. ass., oltre che costituzionalmente orientata” sarebbe inoltre “conforme al diritto dell’U.E…. come interpretato dalla Corte di Giustizia ( v. Corte Giust., 4/9/2014, C- 162/13… in relazione a sinistro cagionato da trattore munito di rimorchio nel cortile di una casa colonica; Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16… in relazione a sinistro cagionato da trattore fermo su pista sterrata ma con il motore acceso per azionare una pompa per lo spargimento di erbicida che provocò uno smottamento schiacciando una lavoratrice dell’azienda agricola”.
E pertanto questa costituirebbe un’“interpretazione adeguatrice della norma di diritto interno a quella di diritto europeo, al fine di conseguire il risultato da quest’ultima perseguito, in adempimento dell’obbligo posto all’art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all’art. 249, comma 3, Trattato UE”.
In concreo, le SS.UU. hanno accolto il ricorso proposto dai congiunti di un giovane che era stato investito dal nonno in un’area cortilizia recintata.
La soluzione così adottata suscita più di qualche perplessità.
Infatti, il criterio dell’utilizzazione del veicolo assicurato in conformità alla sua funzione abituale riveste un’intrinseca natura funzionale che risulta priva di significato ai fini di individuare i limiti di natura territoriale entro i quali opera la garanzia assicurativa prevista dalla r.c. auto obbligatoria.
In proposito il contenuto dell’art. 122 Cod. ass. è molto chiaro quando fa riferimento alle “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, fisando tali limiti con riferimento alla destinazione delle aree equiparate alle strade pubbliche, e non all’uso dei veicoli che vi si trovino, che è cosa completamente diversa.