Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Successione testamentaria: come si fa?

 

Come si divide l’eredità del defunto se c’è un testamento: la nullità, le contestazioni e le lesioni delle quote di legittima.

Quando si parla di successione testamentaria ci si riferisce alla spartizione dell’eredità del defunto attuata secondo le ultime volontà da questi espresse nel testamento. Come si fa la successione testamentaria? C’è una prima parte che compete al testatore nel momento in cui redige il testamento: questi infatti è tenuto a rispettare determinate forme e requisiti per rendere valido il testamento stesso e far sì che esso non possa essere contestato. C’è poi una successiva fase che coinvolge invece gli eredi nel momento in cui si apre la successione ossia dopo la morte del testatore.

In questa guida, di carattere schematico, proveremo a spiegare come si fa la successione testamentaria, quali sono i passaggi e gli adempimenti che le parti in gioco devono rispettare per procedere alla corretta spartizione del patrimonio.

Cos’è la successione testamentaria?

La successione testamentaria è la procedura rivolta a ripartire il patrimonio del defunto secondo le quote da questi indicate nel proprio testamento. Essa quindi presuppone l’esistenza di un testamento valido, sia esso un testamento olografo o fatto tramite il notaio (di tanto parleremo meglio a breve).

La successione testamentaria si contrappone perciò alla successione legittima, che è invece quella che si verifica in assenza di testamento o con un testamento invalido: in tal caso, infatti, il patrimonio del defunto viene diviso tra i suoi familiari secondo porzioni prestabilite dal Codice civile.

Se il testamento dispone per una parte soltanto delle sostanze del defunto, per le restanti si applica la successione per legge. Si ha così una successione mista.

Attraverso il testamento, il testatore può istituire eredi alcuni soggetti che per legge non lo sarebbero (ad esempio, amici o onlus) o prevedere quote diverse rispetto a quelle sancite dalla legge salvo riservare una quota minima (cosiddetta “legittima”) al coniuge e ai figli (o, in assenza dei figli, ai genitori).

Come si fa il testamento?

Ci sono tre modi per fare un testamento.

Il primo è il testamento olografo, quello cioè redatto dallo stesso testatore con carta e penna, datato e firmato. Non può essere scritto al computer o fatto tramite una registrazione vocale o video. Il testamento viene da lui custodito personalmente. Potrebbe però essere affidato anche a terzi (in tal caso, però, non è possibile fare fotocopie ma bisognerà creare tanti originali identici per quante sono le persone a cui si vuol dare il proprio testamento). Il testamento olografo può anche essere custodito presso un notaio.

Il secondo modo per fare testamento è il testamento pubblico. In questo caso, l’atto viene dettato a un notaio che lo redige, lo firma e lo custodisce. Seppur più costosa, questa forma di testamento non crea i tipici problemi del testamento olografo: non ci potranno infatti essere contestazioni in merito all’autenticità della firma o della scrittura, né tentativi di distruzione o alterazione ad opera di terzi.

Infine, meno usato, è il testamento segreto, che è quello redatto anche tramite il computer o da un terzo e poi sottoscritto dal testatore e infine custodito dal notaio.

Cosa scrivere in un testamento?

Nel testamento, il suo autore può limitarsi a indicare le quote spettanti ai singoli eredi o ripartire tutti i beni specificando a chi questi debbano essere assegnati.

Il testatore deve in ogni caso sapere che alcuni parenti prossimi, ossia il coniuge e i figli o, in assenza dei figli, i genitori, sono tutelati dalla legge. Questi soggetti sono chiamati legittimari: ad essi è riservata una quota minima dell’eredità, a prescindere dalla volontà del testatore stesso. Essi non possono quindi essere diseredati o ricevere meno di quanto la legge riserva loro. Ma per calcolare se un legittimario è stato leso o meno bisogna anche considerare le donazioni che questi ha ricevuto dal testatore quando era ancora in vita.

Il testatore può anche nominare un esecutore testamentario che gestisca la successione, o un tutore a soggetti minorenni. Il testamento può contenere anche o solo disposizioni non patrimoniali.

Come si apre la successione?

La legge dice che chi è in possesso di una copia del testamento deve consegnarla al notaio affinché lo pubblichi, ossia ne dia lettura e lo registri.

Gli eredi potrebbero anche non ricorrere al notaio se hanno già trovato un accordo sulla spartizione dei beni del defunto e tra loro non insorgono contestazioni. Tuttavia, la presenza del notaio sarà necessaria in presenza di eventuali immobili affinché il cambio di proprietà sia trascritto nei pubblici registri. Si potrebbe anche procedere alla voltura catastale senza ricorrere al notaio (recandosi personalmente presso il Catasto) ma a patto che il bene non debba poi essere venduto o donato. Difatti, qualora si dovesse profilare la necessità di un trasferimento della titolarità dell’immobile, bisognerà ricorrere al notaio affinché trascriva prima il passaggio di proprietà dal defunto all’erede e poi da quest’ultimo al terzo cessionario.

Quando si apre la successione?

Formalmente, la successione si apre nel momento della morte del testatore. È da questo momento infatti che retroagiscono tutti gli effetti conseguenti al passaggio di proprietà dei suoi beni, anche se l’accettazione dell’eredità dovesse intervenire dopo molto tempo.

Dove si fa l’apertura della successione?

La successione si apre nel luogo di ultima residenza del defunto. È questo che segna la competenza territoriale del tribunale nel caso in cui dovessero insorgere contestazioni tra gli eredi.

Quali sono le pratiche della successione?

Entro un anno dall’apertura della successione gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la cosiddetta dichiarazione di successione. Questa serve a liquidare le imposte sull’eredità. A presentarla può essere anche un solo erede, senza bisogno del consenso degli altri.

Successivamente, bisogna procedere ad accettare l’eredità. L’accettazione ha effetto retroattivo e ha effetto dal momento dell’apertura della successione, sicché ci sarà una continuità tra la proprietà del defunto e quella dell’erede. Chi accetta l’eredità risponde anche dei debiti del defunto, tranne le sanzioni amministrative, fiscali, penali, le multe stradali, gli obblighi alimentari, i debiti di gioco.

Qui si profilano una serie di ipotesi.

Si può accettare l’eredità in forma espressa, recandosi presso la cancelleria del tribunale o presso il notaio e fornendo la propria dichiarazione.

È anche possibile un’accettazione tacita, ossia con un comportamento concludente come la vendita dei beni del defunto o la riscossione dei crediti.

L’accettazione può anche avvenire con beneficio di inventario: in tal caso, l’erede risponde dei debiti del defunto nei limiti del valore di quanto ricevuto con la successione, senza quindi “rimetterci”. In pratica, i creditori del defunto potranno pignorare solo i beni che l’erede ha ricevuto in successione e non anche quelli personali come avviene invece per gli eredi puri e semplici.

Se l’erede non intende rispondere dei debiti del defunto deve rifiutare l’eredità.

Quanto tempo per accettare l’eredità?

Per accettare l’eredità ci sono 10 anni, a meno che i creditori del defunto non chiedano al giudice di ridurre tale termine.

Chi però è nel possesso dei beni del defunto (ad esempio, un convivente) ha meno tempo: entro tre mesi dal decesso deve fare l’inventario dei beni e nei successivi 40 giorni deve comunicare se intende accettare o meno l’eredità, altrimenti si considera erede puro e semplice.

Si può revocare l’accettazione dell’eredità?

L’accettazione dell’eredità non si può revocare, neanche se l’erede non era stato messo al corrente dell’ammontare dei debiti del defunto.

Si può revocare la rinuncia all’eredità?

La rinuncia all’eredità è un atto revocabile a patto che non siano decorsi dieci anni dall’apertura della successione e il patrimonio non sia già stato distribuito integralmente.

Come contestare un testamento?

Varie sono le ipotesi in cui si può contestare un testamento.

Il testamento olografo è nullo se la scrittura non è quella del testatore o se manca della firma.

Il testamento è annullabile se risulta che il testatore lo ha redatto sono minaccia, anche psicologica, da parte di un terzo; se è l’effetto del dolo di un terzo ossia se la volontà del testatore viene fuorviata attraverso l’utilizzo di artifizi o raggiri; se il testatore lo ha redatto in una condizione (dimostrabile) di incapacità di intendere e volere.

Il testamento può essere contestato entro 10 anni dalla sua apertura dai soli eredi legittimari (coniuge, figli e genitori) se questi non hanno ricevuto le quote loro spettanti per legge.

Cos’è il legato?

Il testatore può istituire uno o più legati, cioè attribuire a determinati soggetti, che non diventano eredi, beni o diritti determinati. Il legato si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.

Il legatario ha la facoltà di rinunziare al legato. Se il legato ha ad oggetto beni immobili, la rinunzia deve essere fatta in forma scritta a pena di nullità.

Chi ha diritto alla quota di legittima?

Hanno diritto alla quota di legittima:

– il coniuge o la parte dell’unione civile,

– i figli (legittimi o naturali) e i loro discendenti

– in assenza di figli, i genitori.

La quota di legittima spettante a ciascuno degli appartenenti a tali categorie varia a seconda di come gli stessi concorrono tra loro (uno più figli, coniuge e figli, etc.).

Cosa succede se gli eredi legittimari non vengono rispettati?

Se il testatore non ha rispettato le quote di legittima dei legittimari questi hanno 10 anni dal decesso del defunto (non potendo mai agire prima di questo momento) per contestare la divisione ereditaria e rimettere in discussione tutta la spartizione del patrimonio. A tal fine potranno contestare le disposizioni testamentarie per ripristinare le proprie quote di legittima. Se ciò non dovesse bastare, essi possono anche contestare le donazioni fatte dal testatore in vita. In tal modo si evita che questi, per ledere i legittimari, intesti i propri beni a eventuali amici o familiari prediletti prima di morire. Dopo 10 anni, però, il testamento non può più essere contestato.

Potrebbe succedere che il donatario del testatore ceda a terzi il bene ricevuto in donazione. Ebbene, i legittimari possono pretendere dal terzo la restituzione del bene se non sono decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione.

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