Con una storica sentenza di due anni fa, la Cassazione ha detto che l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge dopo la separazione o il divorzio non ha natura alimentare e, pertanto, può essere compensato con eventuali crediti vantati dallo stesso coniuge obbligato nei confronti dell’ex. La questione ha fatto subito sorgere una domanda: si può pignorare l’assegno di mantenimento? Cerchiamo di fare il punto della situazione per comprendere cosa dice la legge in merito ed, eventualmente, entro che limiti si può pignorare l’assegno di mantenimento.
Si possono pignorare gli alimenti?
L’articolo 545 del Codice civile stabilisce testualmente che «non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti», e sempre previa l’autorizzazione del giudice. Ma che significa questa frase? Per comprenderla bisogna sapere che gli «alimenti» sono tecnicamente una cosa ben diversa dal «mantenimento» dovuto all’ex coniuge in caso di separazione o divorzio. Cerchiamo di spiegarci meglio.
Tutte le volte in cui una persona si trova in condizioni di estremo bisogno economico, tanto che la sua stessa sopravvivenza è a rischio (si pensi a un disabile che non può più lavorare), i suoi familiari più stretti (coniuge, figli, nipoti, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) e, in subordine, eventuali donatari hanno l’obbligo di sostenerlo. Il che significa non già mantenerlo ma dargli lo stretto necessario affinché non abbia a subire un grave pregiudizio fisico. Questo sostentamento, che è rapportato alle possibilità economiche del soggetto obbligato, va appunto sotto il nome di alimenti.
L’assegno di mantenimento è dunque cosa assai diversa: si tratta infatti della somma che, in caso di cessazione del matrimonio, il coniuge con il reddito più alto deve versare all’ex se questi non è autosufficiente. Il mantenimento è un importo di norma più elevato degli alimenti perché non mira a garantire solo la sopravvivenza ma anche un tenore di vita decoroso.
Ebbene, l’articolo 545 del Codice civile stabilisce che solo gli alimenti, e non già il mantenimento, sono impignorabili. Eccezionalmente, si possono pignorare gli alimenti solo quando il creditore agisce, a sua volta, per un credito derivante da altri alimenti.
Si pensi, ad esempio, a una donna che, non potendo lavorare, riceve dal figlio mensilmente gli alimenti. La stessa donna però è debitrice nei confronti del fratello che qualche anno fa le aveva regalato una casa e che ora, anch’egli in condizioni di incapacità economica assoluta, le chiede gli alimenti per sopravvivere. Dunque, il fratello può pignorare alla donna gli alimenti che quest’ultima riceve dal figlio: si tratta infatti di due crediti aventi natura alimentare. Non potrebbe invece pignorarli la finanziaria per il mancato pagamento delle rate, trattandosi di un credito di natura diversa. La misura del pignoramento viene però decisa dal giudice.
Si possono compensare gli alimenti?
Così come non si possono pignorare, gli alimenti non si possono neanche compensare con altri crediti vantati dal debitore nei confronti del soggetto sostenuto. Lo dice espressamente l’articolo 447 del Codice civile. In pratica, chi versa gli alimenti ma vanta un credito nei confronti del soggetto beneficiario degli alimenti stessi non può decurtare dalla somma da lui dovuta quella invece a lui spettante. Potrebbe farlo solo se si tratta di due crediti di natura alimentare.
Si può pignorare il mantenimento del coniuge?
Nessuna norma del Codice civile stabilisce se l’assegno di mantenimento è impignorabile come invece viene detto a chiare lettere per gli alimenti. Qualche giudice ha ritenuto di poter applicare, in via analoga, la stessa disciplina degli alimenti anche al mantenimento, sulla base della finalità cui quest’ultimo era diretto: dare un sostegno economico al coniuge meno abbiente e molto spesso disoccupato.
Senonché, nel 2020, la Cassazione ha detto il contrario, stabilendo che il mantenimento dovuto all’ex coniuge non ha natura alimentare. Il che significa quindi che non è solo soggetto a compensazione ma anche a pignoramento.
Ecco le esatte parole usate dalla Corte: «L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare».
Questo lascia intendere che le norme relative agli alimenti non si applicano al mantenimento, non almeno a quello dovuto all’ex coniuge. Valgono invece per il mantenimento dovuto ai figli: per questi ultimi infatti la somma corrisposta dal genitore non collocatario ha la funzione di garantire la sopravvivenza e il sostentamento: essa ha quindi natura alimentare.
Risultato: l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge può essere pignorato; non può esserlo invece quello dovuto ai figli.
Da chi può essere pignorato l’assegno di mantenimento?
Non avendo natura alimentare, l’assegno di mantenimento può essere pignorato da qualsiasi creditore, non solo quello che vanta crediti alimentari. Così potrebbe pignorarlo, ad esempio, una finanziaria, il condominio, il locatore, ecc. Chiunque insomma può notificare un atto di pignoramento al coniuge che versa il mantenimento ordinandogli di bloccare i pagamenti in attesa che sia il giudice a definire l’ammontare delle quote mensili da trattenere e versare al creditore.
Qual è il limite di pignoramento dell’assegno di mantenimento?
Anche se in teoria, in assenza di limiti imposti dalla legge, l’assegno di mantenimento potrebbe essere pignorato per intero, nei fatti poi è sempre il giudice dell’esecuzione a stabilire un ammontare massimo oltre il quale non andare: ciò al fine di garantire una vita dignitosa al suo beneficiario. Se infatti è vero che il mantenimento serve per garantire l’autosufficienza a chi non è in grado di procurarsela, e che il nostro ordinamento è sempre improntato a tutelare la dignità umana, anche in caso di debiti, il tribunale può fissare un limite al pignoramento del mantenuto in modo che la residua parte garantisca al beneficiario le esigenze primarie della persona (la spesa per il cibo, il vestiario, le medicine, i trasporti).
Dunque, se anche non esiste – come per lo stipendio, che è pignorabile entro massimo un quinto – un tetto oltre il quale il mantenimento non può essere pignorato, questa misura viene stabilita caso per caso dal giudice.
Si può pignorare il mantenimento dovuto ai figli?
In conclusione, ribadiamo quanto già detto nell’articolo: se si può pignorare l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge meno abbiente, è invece impignorabile il mantenimento per i figli avendo questo natura alimentare.