investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_risarcimento danni per violenza sessuale.

Stupro: si può chiedere il risarcimento per danno biologico? I genitori dell’imputato minorenne possono essere costretti a pagare per il reato del figlio?

 

Ogni reato che provoca anche un danno patrimoniale obbliga il suo autore a pagare il risarcimento. Ad esempio, chi con la propria auto investe un pedone verrà non solo processato per il reato di lesioni stradali colpose, ma dovrà anche risarcire i danni alla salute inferti alla vittima. Ciò vale praticamente per ogni reato che ha causato un pregiudizio, anche di tipo morale. Con questo articolo ci concentreremo su uno specifico argomento: parleremo cioè del risarcimento danni per violenza sessuale.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che l’abuso sessuale, causando una ferita insanabile nella vittima, costituisce un vero e proprio danno biologico permanente, alla stregua di quello che si patisce a causa di un sinistro stradale oppure di un’aggressione fisica molto grave.

Il provvedimento in commento è molto importante perché permette di comprendere come l’autore del reato debba risarcire tutti i danni, anche quelli che non sono visibili immediatamente. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona il risarcimento dei danni per violenza sessuale.

Quando è violenza sessuale?

La violenza sessuale è il reato che commette chi costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali.

Per “atti sessuali” non si intende soltanto il rapporto sessuale completo (la congiunzione carnale), ma qualsiasi coinvolgimento di parti del corpo definibili come “zone erogene”. Sono erogene quelle parti capaci di stimolare l’istinto sessuale (organi genitali, cosce, labbra, collo, seno, ecc.).

Dunque, sono stupro tutti i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti delle zone erogene, anche se fatti sopra i vestiti, capaci di eccitare chi li compie. Di seguito analizzeremo i casi più frequenti di violenza sessuale.

Per la giurisprudenza, anche un solo bacio, se dato su una zona erogena, può costituire violenza sessuale. Si pensi al bacio sulle labbra oppure a quello sul collo, quando sono estorti alla vittima senza il suo consenso.

Secondo la Cassazione, anche il bacio sulla guancia, se dato in maniera subdola e accompagnato da complimenti non graditi, può integrare il reato di violenza sessuale.

C’è diritto al risarcimento dei danni?

Secondo la legge, ogni reato che ha provocato un danno (patrimoniale o non patrimoniale) obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che devono rispondere per il fatto di lui (come ad esempio i genitori, nel caso di imputato minorenne).

Dunque, è chiaro che da un illecito penale può derivare una doppia responsabilità:

  – penale, con conseguente possibilità di condanna alla reclusione;

  – civile, da cui consegue l’obbligo di pagare i danni.

È il caso, visto in apertura, dell’incidente stradale da cui sia derivato il ferimento o la morte di una persona, del danneggiamento violento di un bene, della rapina terminata non solo con la sottrazione del bottino ma anche con le lesioni ai danni della vittima.

Anche nell’ipotesi di violenza sessuale spetta quindi il risarcimento a favore della vittima. Come diremo a breve, il colpevole può essere condannato a pagare non solo il danno morale ma perfino quello biologico, relativo alla lesione dell’integrità fisica della persona offesa.

Che tipo di danno va risarcito?

Secondo l’ordinanza della Suprema Corte citata in apertura, la violenza sessuale comporta per la vittima una ferita insanabile che può essere equiparata a tutti gli effetti a un danno biologico permanente.

In altre parole, per i giudici, l’abuso sessuale ai danni di una persona, soprattutto se minorenne, è un fatto talmente grave da causare una lesione all’integrità fisica della vittima, tale essendo appunto il danno biologico.

La vittima di stupro, quindi, ha diritto non solo al risarcimento per i danni morali, consistenti nella sofferenza interiore patita a seguito della violenza, ma anche al danno biologico. E infatti, l’integrità di una persona ricomprende non solo l’aspetto più prettamente fisico, ma anche quello psichico.

Il danno biologico consiste quindi nella lesione che può intaccare tanto l’integrità fisica (la classica ferita lacero-contusa, tanto per intenderci) quanto quella psichica.

Chi subisce una violenza sessuale, dunque, patisce un danno biologico a tutti gli effetti, al quale può poi perfino aggiungersi quello morale, consistente nel turbamento dello stato d’animo della persona offesa.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, alla vittima minorenne di violenza sessuale è stata riconosciuta un’invalidità del 25% conseguente allo stupro subito.

Secondo i supremi giudici, per la donna vittima della violenza sessuale l’abuso resta una piaga nell’anima, a nulla rilevando che in seguito ella sia sposata e abbia avuto un figlio.

Chi paga i danni?

Secondo la Corte di Cassazione, se l’autore della violenza sessuale è un minorenne, allora per i danni rispondono anche i genitori, colpevoli di aver impartito una cattiva educazione al proprio figlio.

Come si chiedono i danni?

La vittima di una violenza sessuale può chiedere il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale, costituendosi parte civile con l’assistenza necessaria di un avvocato.

All’esito del processo, se il giudice ritiene provata la responsabilità penale dell’imputato, condanna quest’ultimo non solo alla reclusione ma anche al pagamento dei danni a favore della vittima, nei limiti della prova raggiunta nel giudizio penale.

Per chiedere il risarcimento dei danni per violenza sessuale potrebbe essere necessario rivolgersi al tribunale civile anziché a quello penale. Ciò avviene quando il giudice penale non ha quantificato i danni (ad esempio, perché non aveva elementi idonei per poterlo fare) oppure quando non ci si è potuti costituire parte civile.

È ciò che è accaduto nella pronuncia della Cassazione più volte richiamata. La vittima di stupro doveva intraprendere un separato giudizio civile per vedersi riconosciuti i danni (sia dal colpevole che dai suoi genitori) in quanto, all’epoca dei fatti, anche l’imputato era minorenne e la legge proibisce la costituzione di parte civile nel processo minorile.

Ecco perché si è dunque resa necessaria una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni per violenza sessuale.

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