Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Raccomandata: ultime sentenze

Consegna della raccomandata; avviso di convocazione dell’assemblea di condominio; lettera di licenziamento; notifica della cartella di pagamento; mancata partecipazione ad una gara d’appalto per la ritardata consegna della raccomandata e risarcimento del danno da perdita di chance.

Ritardo nella consegna della raccomandata

Deve escludersi il risarcimento in caso di ritardo nella consegna della raccomandata contenente l’atto di costituzione di parte civile nel processo penale, atteso che il semplice atto di costituzione di parte civile non comporta di per sé l’accoglimento della domanda.

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, n.18713

Recapito della raccomandata informativa

In tema di notificazione degli atti tributari, in caso di irreperibilità relativa del destinatario il messo notificatore non può affidare ad una società privata (fino all’ottenimento della richiesta licenza individuale) il recapito della raccomandata informativa richiesta dall’art.140 c.p.c., atteso che entrambe le raccomandate devono essere materialmente inviata dal messo notificatore anche attraverso l’affidamento al servizio postale pubblico.

Diversamente non v’è alcuna garanzia e/o dichiarazione coperta da pubblica fede circa l’effettiva consegna e recapito della raccomandata informativa al destinatario, ma solo una dichiarazione, questa volta coperta da pubblica fede fino a querela di falso ma evidentemente non sufficiente, dell’avvenuta consegna della raccomandata ad un operatore privato non abilitato.

Comm. trib. prov.le Teramo sez. I, 01/10/2020, n.172

Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto dell’atto

La notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di consegna della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa comunale.

Corte Conti, (Toscana) sez. reg. giurisd., 11/02/2019, n.84

Adempimenti prescritti per irreperibilità relativa

In tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all’atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2019, n.2683

Notifica al destinatario irreperibile

Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso.

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, n.32201

Consegna della raccomandata al condomino

In materia di condominio, ai fini della conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea, la mera ricognizione operata dall’ente postale risulta inidonea a surrogare quella documentazione tesa ad accertare l’avvenuta ricezione dell’atto al destinatario o quantomeno ad attestare l’ingresso del medesimo nella sua sfera di conoscibilità, poiché non è atto che permetta il controllo dell’effettiva consegna della raccomandata al condomino o il rilascio nella sua cassetta postale dell’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilità del suo contenuto).

Pertanto, in difetto di un’attestazione del postino che – fino a querela di falso – attribuisca una presunzione di veridicità in merito all’avvenuta comunicazione della missiva, la comunicazione dell’assemblea non è corretta.

Tribunale Grosseto, 13/11/2018, n.958

Nomina dell’avvocato di fiducia in atto scritto

Al di fuori del caso di dichiarazione dell’indagato o imputato che nomini il difensore e che sia raccolta direttamente dall’Autorità ricevente, la nomina incorporata in un atto scritto può seguire solo due canali di comunicazione all’autorità che procede, o la consegna o la trasmissione via raccomandata, mentre non è espressamente prevista nessun’altra forma di veicolazione (nella specie, la Corte ha ritenuto priva di effetti la nomina dell’avvocato di fiducia trasmessa via PEC).

Cassazione penale sez. V, 25/10/2018, n.53217

Avviso di ricevimento della raccomandata

Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per Cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio “on line” dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, n.24666

Lettera di licenziamento e spedizione della raccomandata

La presunzione di conoscenza di un atto – nella specie la lettera di licenziamento – del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio.

(In applicazione del principio, è stata esclusa l’operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall’agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale).

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19232

Consegna del plico a persona diversa dal destinatario

In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova. (Nella specie, veniva in rilievo una vicenda anteriore all’abrogazione dell’art. 7, comma 6, l. n. 890 del 1982 ad opera dell’art. 1, comma 97 bis, lett. f), l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, l. n. 205 del 2017).

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2018, n.18472

Tempi di consegna della raccomandata ordinaria e indennizzo

Il gestore sostiene che avrebbe rispettato il termine di 10 giorni. La tesi non ha fondamento. Difatti, tale termine è quello oltre il quale – secondo la Carta Servizi – spetta l’indennizzo, ma il D.M. 9 aprile 2001 ha stabilito che la consegna della raccomandata ordinaria deve avvenire al massimo entro tre/cinque giorni lavorativi oltre quello di spedizione.

Nel caso di mancata partecipazione ad una gara d’appalto l’impresa deve dimostrare che la sua offerta avrebbe potuto essere selezionata come la migliore e che, conseguentemente, l’appalto le sarebbe stato aggiudicato con elevato grado di probabilità, non essendo sufficiente una mera possibilità. Essendo l’impresa destinataria in possesso di tutti i requisiti per partecipare alle gare, pertanto, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance appare fondata e va accolta.

Corte appello Palermo sez. III, 27/06/2018, n.1390

Notifica della cartella di pagamento con raccomandata

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2018, n.16528

Notifica a mezzo posta mediante consegna dell’atto

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 l. n. 890 del 1982, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, la “ricezione” della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione – nell’un caso essendo stata eseguita la consegna dell’atto a persona abilitata e riceverlo, nell’altro difettando del tutto la materiale consegna dell’atto notificando – cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola “spedizione” della raccomandata, nell’altra occorrendo un “quid pluris” inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

Cassazione civile sez. III, 07/06/2018, n.14722

Consegna dell’atto a mani del portiere e invio della raccomandata

La consegna dell’atto a mani del portiere assicura già di per sé che l’atto stesso è pervenuto nella sfera del destinatario, essendo la consegna avvenuta nei confronti di persona abilitata alla ricezione dello stesso; ne consegue che il successivo invio della raccomandata costituisce una semplice ulteriore garanzia per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del portiere nella consegna effettiva dell’atto senza che sia peraltro necessaria alcuna prova dell’effettiva consegna della stessa al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l’avvenuta notifica.

Tribunale Grosseto, 06/06/2018, n.574

 

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