Se ti è capitato di subire un danno vorrai probabilmente essere risarcito da colui che te lo ha procurato. Tale danno potrà essere qualificato come patrimoniale quando consiste in un pregiudizio di tipo economico. Si pensi alle spese mediche sostenute a seguito di un incidente stradale, o ancora, alle spese di riparazione dell’automobile.
Tuttavia, il concetto di danno non è solo quello economico. Può ben accadere, infatti, che oltre ai pregiudizi di tipo patrimoniale, un soggetto subisca anche dei pregiudizi non connotati da rilevanza economica. In questi casi, si parla di danni non patrimoniali. Quando è risarcibile il danno non patrimoniale? Tornando al caso dell’incidente stradale, le sofferenze patite a causa della perdita di un familiare vittima dell’incidente, o le lesioni alla salute subite, rientrerebbero senz’altro in tale nozione di danno.
In questo articolo, ti spiegheremo quando è risarcibile il danno non patrimoniale.
Danno patrimoniale: che cos’è?
Il danno è patrimoniale quando il danneggiato lamenta un pregiudizio ad un bene suscettibile di valutazione economica (per esempio, all’automobile). Si tratta cioè di una perdita economica subita che deve essere quantificata sia in termini di spese sostenute a causa dell’evento (danno emergente), che in termini di mancato guadagno e, quindi, impoverimento del proprio patrimonio (lucro cessante).
Nel caso dell’incidente stradale saranno ascrivibili alla prima categoria le spese sostenute per la riparazione del veicolo, mentre apparterranno alla voce del lucro cessante i mancati guadagni derivanti dai tempi di riparazione del mezzo. Si pensi al caso di un tassista costretto a non poter lavorare sino all’avvenuta riconsegna del mezzo.
Per ottenere la riparazione del pregiudizio subito il danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno per equivalente o il risarcimento del danno in forma specifica. Nel primo caso, chiederà una somma di denaro equivalente all’entità del danno subito, nel secondo caso potrà invece ottenere il ripristino della situazione che sarebbe esistita ove l’illecito non si fosse verificato (la riparazione dell’automobile nel caso del sinistro stradale).
Danno non patrimoniale: quando è risarcibile?
Il danno è non patrimoniale quando il danneggiato lamenta un pregiudizio ad un bene insuscettibile di valutazione economica (per esempio, alla salute). Tale voce di danno, seppur deve essere considerata unitariamente, viene storicamente suddivisa in tre categorie a carattere descrittivo:
– danno biologico: consiste nel pregiudizio all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e indipendente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità reddituale. È quindi il caso di danno alla salute, all’integrità psico-fisica, all’aspetto esteriore ecc.;
– danno morale: definito come il patema d’animo o la sofferenza soggettiva provata dalla vittima di un illecito. Si pensi alle sofferenze patite dalla vittima di condotte persecutorie (stalking), al soggetto vittima di mobbing sfociato in un ingiusto licenziamento o, ancora, al dolore sofferto dai parenti della vittima di un omicidio;
– danno esistenziale: rappresentato dal peggioramento della qualità di vita di un soggetto o dalla radicale alterazione delle sue abitudini e del suo stile di vita. È il caso, ad esempio, di un soggetto sfigurato a causa di un errato intervento chirurgico.
Chiarito cosa si intende per danno non patrimoniale, è necessario ora comprendere quando tale tipologia di danno può essere risarcita.
Orbene, il danno non patrimoniale può essere risarcito esclusivamente nei seguenti casi:
– quando il fatto illecito integra una fattispecie penalmente rilevante, si pensi ad un soggetto vittima di minacce e percosse.
– quando vi è un’espressa previsione di legge che ne riconosce la risarcibilità. È il caso, ad esempio, dei danni cagionati da illecito trattamento dei dati personali o del cosiddetto danno da vacanza rovinata;
– e, infine, come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione, quando il danno è conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati. Tuttavia, onde evitare un uso distorto di tale strumento, i giudici hanno anche chiarito che deve trattarsi di un danno “serio” e di una lesione “grave” ai diritti inviolabili della persona. Non potrai cioè chiedere il risarcimento per meri fastidi subiti o per danni del tutto immaginari.
Alcuni esempi di danni non patrimoniali
Vediamo quindi alcuni casi particolari nei quali la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale.
La Cassazione ha individuato il cosiddetto danno biologico terminale nelle consapevoli sofferenze e nell’agonia sofferte – per un apprezzabile lasso temporale – da un individuo prima di decedere.
In un altro caso, i giudici hanno ravvisato un danno da nascita indesiderata nella condotta del medico che, omettendo o errando una diagnosi relativa alla malformazione del feto, non permette ai genitori di decidere consapevolmente se interrompere o meno la gravidanza.
Si pensi, infine, al danno alla propria immagine, ovverosia il danno conseguente alla lesione subita alla propria reputazione e identità personale.