Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Patto tra coniugi in caso di separazione: è valido?

Accordi tra marito e moglie: quando sono nulli per divieto dei patti prematrimoniali e quando invece sono leciti.

Nel nostro ordinamento, sono nulli i «patti prematrimoniali», quelli cioè volti a regolare le conseguenze per il caso di successiva separazione o divorzio. Ad esempio, non avrebbe valore l’accordo, stipulato prima delle nozze o anche durante le stesse, con il quale moglie e marito fissano l’ammontare di un eventuale assegno di mantenimento, l’attribuzione della casa, la collocazione dei figli. Eccezionalmente, la giurisprudenza riconosce validità ad alcuni tipi di contratti. Vediamo allora quando è valido il patto tra coniugi in caso di separazione. Per stabilirlo dovremo andare a spulciare tra le singole pronunce che la Cassazione e gli altri giudici, di primo e secondo grado, hanno emesso sino ad oggi sul tema. Ma procediamo con ordine.

Impegno a versare denaro al coniuge in caso di separazione

Secondo la Cassazione, è nullo il patto con il quale due coniugi, per il caso della loro futura separazione, convengono che l’uno versi all’altro una somma di denaro.

Né si può aggirare l’ostacolo stabilendo una donazione condizionata, nella produzione degli effetti, all’eventuale separazione dei coniugi. Un accordo del genere sarebbe nullo per violazione del divieto di patti prematrimoniali contenuto nell’articolo 160 del Codice civile.

Impegno a rimborsare al coniuge somme di denaro

Sono validi invece gli accordi, conclusi dai coniugi durante o prima il matrimonio, con cui viene stabilito l’obbligo dell’uno di rimborsare all’altro, in caso di separazione, gli oneri economici sostenuti a causa del matrimonio. Si pensi al marito che, in vista delle nozze, costruisca a proprie spese una casa sul terreno della moglie (casa che, per il diritto civile, resterebbe di proprietà del titolare del fondo) o ristrutturi l’immobile di proprietà di quest’ultima. Ebbene, le parti possono accordarsi per attribuire, a chi ha sostenuto l’onere economico, un ristoro. E questo perché, diversamente, in entrambe le ipotesi, l’immobile resterebbe al suo iniziale proprietario.

È stato ritenuto valido l’accordo assunto dalla futura sposa di trasferire, in caso di divorzio, l’alloggio adibito ad abitazione familiare al marito a titolo di rimborso delle spese da lui sostenute per la ristrutturazione dello stesso. Tale accordo non è stato considerato come un patto prematrimoniale in vista del divorzio, ma un contratto atipico diretto a riequilibrare i rispettivi rapporti economici in cui la crisi del matrimonio rappresenta una condizione eventuale lecita.

Patto a trasferire un immobile

Secondo la Cassazione, è valido l’accordo patrimoniale stipulato dai futuri sposi in relazione ad un eventuale “fallimento” dell’unione matrimoniale e valido purché non riguardi diritti indisponibili (quale quello all’assegno di divorzio) e non si sia in presenza di un coniuge economicamente debole.

Pertanto, il patto con cui uno dei futuri coniugi si obbliga a trasferire all’altro, in caso di fine del matrimonio, la proprietà di un immobile a titolo di corrispettivo per le spese affrontate per la ristrutturazione di altro locale da adibire a casa familiare – non è in realtà un accordo prematrimoniale in vista del divorzio (nullo per illiceità della causa), ma una sorta di scambio (caratterizzato da prestazioni proporzionate tra loro), espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il suo scopo è in concreto collegato “alle spese affrontate” per la futura famiglia da uno dei nubendi (ed è quindi quello di riequilibrare i rispettivi rapporti economici).

Patto per una rendita vitalizia

È nullo il patto con cui, anche se già intervenuta una crisi tra i coniugi, il marito si impegni a erogare alla moglie una rendita vitalizia: si tratterebbe infatti di un patto illecito rivolto a predeterminare la misura dell’assegno di mantenimento. Accordi di questo tipo, lo vedremo a breve, possono avere valore solo nell’ambito della procedura stessa di separazione.

Sul punto, la Cassazione ha più volte ricordato che, in linea di principio, gli accordi prematrimoniali o gli accordi stipulati in sede di separazione consensuale e in vista del futuro divorzio sono nulli per illiceità della causa, in quanto contrastanti con il principio di indisponibilità degli status e dell’assegno divorzile.

Accordo di separazione tra coniugi: ha valore?

Ha invece valore l’accordo tra coniugi, stretto in sede di separazione consensuale, con cui l’uno si impegni a erogare all’altro un assegno mensile o una tantum oppure gli trasferisca la proprietà di un immobile. Questi sono patti volti appunto a regolare i rapporti post-matrimonio, siglati proprio in ragione della separazione in atto, e come tali sono validi, non contravvenendo al divieto di patti prematrimoniali.

Attenzione però: tali accordi non sono vincolanti in sede di successivo divorzio: sicché, ben potranno essere oggetto di revisione. Al contrario, i patti firmati al divorzio sono vincolanti per sempre.

Facciamo un esempio.

Marito e moglie si stanno separando e il primo, d’accordo con la seconda, le intesta la casa in cambio della rinuncia all’assegno di mantenimento. Al momento del divorzio, però, la donna pretende anche gli alimenti. Il marito, in tal caso, non potrà opporsi atteso che il precedente accordo, stipulato in sede di separazione, non esplica i suoi effetti al divorzio.

È valido l’accordo tra i coniugi per il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio?

In tema di accordi stipulati tra i coniugi in vista del divorzio, deve ritenersi valida ed efficace la pattuizione intervenuta precedentemente alla sentenza di divorzio che preveda la corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio quale contributo della madre, beneficiaria a sua volta del contributo dell’altro coniuge, al mantenimento dello stesso, trovando essa fondamento nell’art. 1322 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito. Detto accordo, infatti, non costituisce una deroga ai diritti e ai doveri previsti dalla legge ma piuttosto una ridefinizione, in senso migliorativo, di quanto stabilito in sede di separazione, prima, e con la sentenza di divorzio, dopo?.

Patto di rinuncia agli alimenti: è valido?

Ciascun coniuge può rinunciare al mantenimento ma solo se è in corso già la separazione o il divorzio. Sarebbe illegittimo il patto siglato prima della procedura.

Invece, è sempre nulla la rinuncia agli «alimenti» che presuppone, invece, uno stato di bisogno. Ricordiamo che gli alimenti sono cosa diversa dal mantenimento. Il mantenimento è la somma da versare al coniuge economicamente più debole in caso di separazione o divorzio; gli alimenti sono invece quel minimo indispensabile da garantire all’ex nel caso in cui questi, per ragioni di salute e oggettive impossibilità, non sia in grado di procurarsi di che vivere e la sua stessa sopravvivenza sia a rischio.

 

Articolo precedente
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quarantena obbligatoria Covid non viola la libertà personale
Articolo successivo
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Separazione: come sapere quanto guadagna il coniuge
Menu