Omissione comunicazione dati conducente: e’ multa
Con la pronuncia n. 723/16 del 22/12/2016 il Giudice di Pace di Matera dott.ssa Alda Moramarco ha ribadito un principio sottolineato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 7003 del 11/04/2016: “In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126 bis cod. strada ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla “ratio” di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”.
Il principio, pronunciato nel 2016 dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass. n. 18027/2018) e confermato lo stesso anno dal Giudice di Pace di Matera, si è consolidato e rafforzato nel corso del tempo divenendo una prassi.