Assegno di divorzio, il fatto
Perde il diritto all’assegno di divorzio chi, durante il matrimonio, sceglie di fare la signora rinunciando alla carriera nonostante la colf che bada a casa e figli. Questo è il principio ispiratore dell’ordinanza n. 18697/2022 della prima sezione civile della Cassazione.
Stante la funzione perequativa dell’assegno di divorzio la Suprema corte ha rigettato la domanda di attribuzione dello stesso nel caso in cui, dopo la separazione, pur mantenendo integra la propria capacità lavorativa, il coniuge ha scelto di non mettere a frutto le proprie competenze professionali che l’avevano portata a pubblicare nel 2013 un libro di ricette, a collaborare con gallerie d’arte, quale esperta nel settore, ed a partecipare all’organizzazione di mostre.
Assegno di divorzio, autosufficienza economica
Richiamandosi a quanto affermato dalla corte d’appello, la suprema corte riporta il principio di diritto enunciato dalla sentenza delle sezioni unite 18287 del 2018 in cui si dice che il «riconoscimento dell’assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…) e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, in considerazione del tributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto. L’orientamento viene espresso dalla Cassazione nella decisione 11504 del 2017 che, per la prima volta, ha affermato che l’indagine sull’an debeatur dell’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma quello dell’autosufficienza economica».
Nessun lavoro nonostante la colf badasse ai figli
L’altro motivo fatto ripreso dalla Cassazione, riportato dai giudici territoriali, è il fatto che il matrimonio non aveva avuto una lunga durata e che le cause della sua fine erano attribuibili entrambi gli ex coniugi. Infine secondo quanto accertato nelle fasi precedenti del giudizio, la donna non aveva dato nessun contributo alla formazione del patrimonio comune, avendo scelto di non intraprendere un’attività lavorativa, nonostante avesse sempre potuto contare sull’apporto del personale domestico nella gestione delle figlie e della casa.