Integra il reato di abbandono del minore, ex art. 591 c.p., lasciare il figlio minorenne da solo a casa per una mezz’ora?
L’articolo 591 del codice penale, stabilisce che “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”
La norma impone il divieto di abbandono di determinati soggetti, i cd. soggetti deboli, che versano in particolari condizioni, da parte di chi è gravato dall’obbligo di garanzia, assistenza o cura verso gli stessi.
Il caso
Un uomo, padre separato e con una causa di affidamento pendente, aveva lasciato il figlio di 12 anni, quasi 13, in casa da solo, il tempo di fare una passeggiata al parco con il cane. Tuttavia, il padre prima di uscire lasciava un cellulare al figlio affinché potesse chiamarlo in caso di bisogno.
Il bambino approfittava del telefonino che aveva in uso per chiamare la madre, la quale, preoccupata del fatto che stesse solo, ordinava al figlio di chiamare le forze dell’ordine al numero 113.
In seguito alla chiamata di cui sopra, è scattata la denuncia per il reato di abbandono del minore a carico di entrambi i genitori.
Abbandono del minore: cosa dice la Cassazione
La giurisprudenza in casi analoghi si è espressa più volte, condannando padri e madri, di aver riposto eccessiva fiducia nella maturità dei figli minorenni, lasciandoli da soli per andare al lavoro o per fare la spesa.
Difatti, la Cassazione ha sostenuto che: “rilevando ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto d’abbandono di persone minori esclusivamente la volontà dell’abbandono, la configurabilità del reato non è esclusa dalla convinzione del genitore che il figlio infraquattordicenne sia in grado di badare a se stesso o dalla circostanza che quest’ultimo sia affidato a soggetto non idoneo, come un coetaneo o un anziano privo del controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l’incolumità propria e altrui” (Cass. sent. n. 9276/2009).
Conclusioni
Anche se la giurisprudenza è molto severa sul punto, l’uomo potrà senza dubbio difendersi sottolineando sia l’insussistenza della volontà di abbandonarlo sia il breve tempo durante il quale si è protratto l’abbandono del minore ma anche la maturità dello stesso.