Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Inidoneità del padre all’affidamento: ultime sentenze

Deroga all’affidamento condiviso in favore dell’affidamento esclusivo: i casi di grave pregiudizio per il minore.

Quando è derogabile l’affidamento condiviso

La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l’interesse del minore», ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tale modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta.

La eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve – poi – essere l’esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell’altro genitore, nel rilievo che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a fare fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall’affido condiviso.

Cassazione con l’ordinanza 11 gennaio 2022 n. 667

 

La regola generale dell’affido condiviso

L’affidamento condiviso dei figli minori costituisce la regola generale anche in tema di filiazione naturale e può essere derogata dal giudice con la previsione dell’affidamento esclusivo ad un solo genitore, ritenuto idoneo, allorché sia provata, in negativo, l’inidoneità dell’altro genitore, tale da rendere in concreto l’affido condiviso pregiudizievole per il minore.

Cassazione, sentenza 19 maggio 2011, n. 11068

 

Il pregiudizio per il minore

Nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all’estero, essendo tale comportamento indicativo dell’inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Cassazione, sentenza 17 gennaio 2017, n. 977;

 

Nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Cassazione, sentenza 17 dicembre 2009, n. 26587.

 

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l’affidamento condiviso dei figli minori – comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole – costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, ma non in caso di mera conflittualità tra i coniugi, bensì solo allorché sia provata, in positivo, l’idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l’inidoneità dell’altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l’affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.

Cassazione, sentenza 18 giugno 2008, n. 16594

 

Deroga all’affidamento condiviso

In tema di separazione personale dei coniugi e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può derogarsi al regime di affidamento condiviso solo qualora si rinvenga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole per i figli; l’omissione del pagamento del mantenimento per i figli è sintomatico della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente per soddisfare le esigenze dei figli e determina una situazione contraria all’interesse degli stessi che è di fatto ostativa all’affidamento condiviso.

Tribunale di Velletri, sentenza 26 aprile 2021, n. 5883

 

La deroga alla regola dell’affidamento condiviso dei figli minori in caso di separazione, presuppone la sussistenza, nei confronti di uno dei genitori, di una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore; in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all’affidamento condiviso, peraltro, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi caso per caso con provvedimento motivato.

Tribunale di Isernia, sentenza 6 febbraio 2018.

 

Qualora la convivenza dei coniugi si riveli intollerabile a motivo del disinteresse del marito verso la vita familiare, che, inoltre, tenga una condotta violenta nei confronti della prole, sopravviene una causa di separazione giudiziale; si adotterà l’affidamento condiviso dei figli, affinché le decisioni di maggiore interesse continuino ad essere prese da entrambi i genitori ed anche la responsabilità genitoriale rimanga in capo ad entrambi; l’affidamento condiviso è la regola generale da porre in atto allorché non si ravvisassero elementi per farne deroga e specie quando entrambi i genitori perdessero di vista gli interessi e le necessità dei figli a causa del rapporto conflittuale; all’eventualità della madre disoccupata e nella impossibilità di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli, la medesima, con indubbia capacità lavorativa, dovrebbe cercare un’attività specie se favorita dalla vocazione turistica del territorio di residenza.

Tribunale di Rimini, sentenza 19 gennaio 2017.

 

La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.
Tribunale di Messina, sentenza 29 maggio 2013.
In materia di affidamento della prole, potendosi derogare alla regola dell’affidamento condiviso solo laddove sia pregiudizievole per l’interesse dei minori, la conflittualità genitoriale non è ragione sufficiente a disporre quello esclusivo; la crisi matrimoniale, peraltro, non potrà ascriversi all’un coniuge ove non costituisca la ragione, ma la fase finale del processo di deterioramento del rapporto.

Tribunale di Caltanisetta, sentenza 27 dicembre 2010.

 

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