Su quali strade copre la polizza assicurativa Rc-auto: il sinistro stradale su uno sterrato o su una strada privata non aperta al pubblico.
In caso di incidente su strada di campagna opera l’assicurazione? È questa la domanda che, di recente, è stata posta alla Cassazione dopo che, proprio di recente, le Sezioni Unite avevano affermato che più che la proprietà dell’area conta l’uso che viene fatto del veicolo: uso che, se conforme alla sua funzione, dà diritto al risarcimento da parte della compagnia con cui si è stipulata la polizza Rc-auto.
Nel caso di specie, il problema si è posto per via di un incidente stradale avvenuto su un fondo agricolo nei pressi del greto del fiume e dunque non su una strada.
Come noto, la legge stabilisce che «I veicoli a motore (…) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi».
La giurisprudenza ha stabilito che la copertura assicurativa opera sia sulle strade pubbliche che su quelle private, purché il mezzo venga utilizzato secondo lo scopo che gli è proprio. Non avrebbe diritto al risarcimento, ad esempio, chi fa una gara di corse auto.
La copertura opera anche in caso di circolazione su aree equiparate alle strade.
Con tale termine si intende quella effettuata su ogni spazio (quindi non necessariamente su strada) ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale proprio come nel caso, ad esempio, in cui un trattore circoli su un’area demaniale aperta al pubblico: è appunto l’ipotesi dell’incidente su strada di campagna su cui opera l’assicurazione.
Proprio in ragione di ciò, la Cassazione, in passato, ha riconosciuto il risarcimento a carico dell’assicurazione per l’investimento di un minore avvenuto in un’area retrostante ad una casa e di pertinenza della stessa, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita di automezzi privati e non destinata all’accesso di persone diverse dai proprietari della detta area. Ciò perché, come detto, non rileva se la strada sia pubblica o privata e, in quest’ultimo caso, inibita al traffico esterno: ciò che rileva è l’utilizzo dell’automezzo «in modo conforme alla sua funzione abituale». Tale è stato l’importante chiarimento delle Sezioni Unite fornite nel luglio 2021 sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Ue.
Ecco la massima che si può ricavare da tale “storica” pronuncia: «L’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera, e l’azione diretta verso l’assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell’auto in “zone private”. La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».
Ne deriva che, in caso di incidente, l’infortunato può presentare domanda di risarcimento direttamente all’assicurazione con cui ha stipulato la propria polizza sulla responsabilità civile l’automobilista (Rca obbligatoria ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada).
Nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza in commento, a subire il danno su una strada di campagna era stato un trattore. Il motivo di ricorso – ha precisato la Cassazione – pone la questione della equiparabilità a una strada pubblica dell’area demaniale in cui è avvenuto il sinistro e, più in generale, la questione della riconducibilità del sinistro nella fattispecie della circolazione stradale, ai fini dell’applicabilità della normativa sulla Rca. I Supremi giudici hanno accolto il ricorso del danneggiato ricordando il principio di diritto secondo cui «per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale». Ragion per cui anche un incidente su una strada campagnola può dare diritto all’indennizzo da parte della compagnia assicuratrice.