Si tende a sottovalutare l’importanza di una leggera botta al braccio o di un contraccolpo alla cervice della testa. Ma, anche se lievi, le lesioni fisiche patite da chi è coinvolto in un sinistro cambiano radicalmente obblighi e, soprattutto, responsabilità degli altri automobilisti che, da amministrative, diventano penali. Ecco dunque cosa fare e cosa non fare in caso di incidente stradale con ferito lieve. Gli obblighi sono chiaramente indicati nell’articolo 189 del Codice della strada che qui di seguito
Fermarsi e fornire i dati della propria assicurazione
Dopo un incidente bisogna sempre fermarsi al fine di fornire, all’altro automobilista, indipendentemente dall’ammissione di responsabilità, i dati della propria patente e assicurazione.
Tuttavia, se non ci sono feriti, la violazione di tale obbligo implica una semplice sanzione amministrativa da 296 a 1.184 euro. Se però il danno procurato all’altra auto è grave può scattare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
Posizionare il triangolo rosso
Bisogna lasciare le auto dove si trovano, posizionando il relativo triangolo fluorescente in modo da avvisare le auto provenienti nella stessa direzione di marcia del pericolo imminente. In particolare, il segnale va posto ad almeno 50 metri dal veicolo o da eventuali carichi dispersi sulla carreggiata, in modo che esso sia visibile da almeno 100 metri dagli automobilisti che sopraggiungono.
Attendere la polizia
Anche in presenza di un ferito lieve, i conducenti devono poi attendere l’arrivo della polizia affinché possa redigere il verbale ed effettuare i relativi accertamenti sulle responsabilità. Non è consentito allontanarsi, neanche per pochi minuti, dal luogo del sinistro. E ciò anche se sussiste l’autorizzazione dell’altro conducente, a meno che non sia questo stesso a voler andare via.
Chi se ne va dal luogo del sinistro senza attendere l’arrivo degli agenti commette il reato di fuga. La pena è piuttosto severa: si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. Si è responsabili penalmente anche quando si minimizza l’accaduto e, ritenendo che l’altro conducente non si è fatto nulla, ci si allontana col consenso di quest’ultimo. L’obbligo di fermarsi, infatti, è necessario non tanto quando c’è un soggetto con necessità di soccorso, ma per il semplice fatto che bisogna attendere le autorità che dovranno redigere il verbale.
Compilazione del Cid
Indipendentemente dall’arrivo della polizia, le parti possono redigere il Cid, ossia il modulo di constatazione amichevole. Lo si fa solo se c’è accordo sulle responsabilità. La compilazione di tale documento non è obbligatoria ma serve ad accelerare le pratiche del risarcimento, riducendole da 90 a 60 giorni per i danni fisici e da 60 a 45 giorni per i danni al veicolo.
Se le parti non hanno il Cid possono sostituirlo con un documento dalle stesse compilato in quello stesso momento, in cui descrivono il sinistro (eventualmente accompagnato da un disegno con l’indicazione della posizione delle auto prima e dopo lo scontro), indicano il luogo e l’ora in cui lo stesso si è verificato, riportano il nome di eventuali testimoni e chiaramente dichiarano le relative responsabilità.
Richiesta di intervento dei soccorsi
Se l’altro conducente dovesse riportare ferite non lievi, bisogna chiamare i soccorsi o eventualmente trasportarlo in ospedale. La violazione di questo secondo obbligo può comportare una differente responsabilità penale: quella per il reato di omissione di soccorso, punita però solo se il conducente in questione si trova in una condizione di bisogno effettivo. In tal caso, la pena è la reclusione da un anno a tre anni. È inoltre prevista la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
Denuncia di sinistro
Dopo che la polizia ha redatto il verbale, gli automobilisti possono allontanarsi dal luogo del sinistro. Nei tre giorni successivi, ciascuno di questi deve fare la dichiarazione di sinistro alla propria assicurazione (la polizza però può accordare un termine superiore). Se è stato compilato il Cid, quest’ultimo costituisce “denuncia di sinistro”.
Il mancato rispetto del termine non implica in automatico la decadenza dal risarcimento del danno: l’assicurazione può tutt’al più rivalersi contro il proprio cliente che abbia ritardato la comunicazione solo se dimostra che questi ha agito in malafede e che dall’omissione ne è derivato per essa un danno.
Con la denuncia di sinistro, l’automobilista presenta anche la richiesta di risarcimento sia per i danni fisici che al mezzo.
La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla propria assicurazione: questa è tenuta a risarcire il danneggiato e a rivalersi poi contro quella del colpevole.
Se l’altro conducente non era assicurato, il danneggiato deve invece rivolgere la richiesta di risarcimento al Fondo di garanzia vittime della strada.
Conferimento dell’incarico all’avvocato
Il danneggiato può gestire da solo la pratica di infortunistica stradale. Tuttavia, si è soliti incaricare un avvocato il quale viene poi pagato dall’assicurazione stessa. Il legale saprà consigliare al meglio il danneggiato spiegandogli tutti i passaggi che deve seguire per ottenere il giusto risarcimento che gli spetta.
Conservazione dei documenti, fatture e certificati medici
Una volta presentata la richiesta di risarcimento all’assicurazione bisogna poi documentare i danni subiti. Il che significa conservare tutte le fatture per spese eventualmente anticipate, il referto del pronto soccorso e tutti i successivi certificati medici.
Il conducente danneggiato non ha l’obbligo di farsi riparare subito l’auto per poi ottenere il rimborso, ma dovrà comunque farsi rilasciare un dettagliato preventivo da parte dell’officina.
Le perizie
Nel momento in cui l’assicurazione istruisce la pratica di risarcimento, nomina un liquidatore che valuta le prove offerte dal proprio assicurato. Viene poi nominato un perito che valuta i danni al mezzo e un altro che esegue una perizia medico-legale sul conducente valutando i danni da questi subiti. Prima della perizia, però, sarà bene avere la certezza di essere completamente guariti in modo da non lasciare fuori dal risarcimento eventuali voci spettanti. A tal fine, le assicurazioni richiedono un certificato medico di avvenuta guarigione.
Attenzione: l’assicurazione – così come il giudice – non è vincolata al contenuto del Cid, potendosene discostare (diversamente, si avallerebbero comportamenti fraudolenti in danno alle compagnie).
La causa
Se il danneggiato non è soddisfatto del risarcimento propostogli dall’assicurazione può agire in giudizio contro quest’ultima dinanzi al giudice. Nella causa va citato anche l’altro automobilista, il quale però non è tenuto a costituirsi, potendo lasciare il compito della propria difesa alla stessa assicurazione con cui ha contratto la polizza.
La responsabilità penale
In presenza di lesioni lievi, al di sotto del 9% di invalidità, è da escludere qualsiasi tipo di processo penale nei confronti del responsabile del sinistro.