Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente stradale: come contestare i rilievi della Polizia?

Il rapporto degli agenti intervenuti sul posto non ha valore assoluto e può essere smentito da una Ctu che fornisce una ricostruzione alternativa del sinistro.

Quando c’è un incidente stradale con morti e feriti, o con gravi danni ai veicoli coinvolti, le forze di Polizia intervengono sul posto per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. In questo modo, diventa possibile attribuire le rispettive responsabilità dei conducenti, e talvolta anche dei pedoni, nella verificazione del sinistro.

In questi casi, si va ben oltre il classico Cid, il modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai guidatori, perché il verbale è un atto pubblico; quindi, ha un valore di fede privilegiata.

Significa che “pesa” parecchio, e assume un’importanza spesso decisiva ai fini del risarcimento dei danni da riconoscere a chi è dalla parte della ragione. Ci sono poi le ulteriori conseguenze, come la decurtazione dei punti sulla patente e l’aumento del premio assicurativo, per chi è in torto o ha un concorso di colpa maggiore dell’altro.

Ma il documento redatto dai poliziotti o dai carabinieri non è oro colato, e può essere smentito da risultanze di segno diverso o addirittura contrario. In caso di incidente stradale, come contestare i rilievi della Polizia? Vediamo.

Che valore probatorio hanno i rilievi della Polizia?

Per cominciare, prendiamo un caso concreto. La Polizia rileva sull’asfalto delle tracce di frenata e da esse desume che il veicolo coinvolto nell’incidente abbia cercato di fermarsi in tempo per evitare lo scontro. Di conseguenza la sua responsabilità nel sinistro sarà minore. Ma l’investito non ci sta, avvia una causa civile e contesta questi risultati con una consulenza tecnica: il perito nominato dal giudice (Ctu, consulente tecnico d’ufficio) dimostra che i segni degli pneumatici appartengono a un altro veicolo e sono stati lasciati in precedenza su quel tratto di strada. Dunque, è una frenata vecchia e diversa, che non ha nulla a che fare con quell’incidente.

Il caso esposto è reale ed stato deciso dalla Corte di Cassazione con una nuova ordinanza: così il rapporto della Polizia è stato smentito dalla Ctu, la consulenza tecnica d’ufficio, che era richiesta da una delle parti in causa ed è stata disposta appositamente per fare luce sulla vicenda. In sostanza il giudice, nella ricostruzione dell’incidente e nell’apprezzamento delle responsabilità, non è strettamente vincolato alle risultanze dei rilievi svolti dalle forze di Polizia nell’immediatezza e sul luogo del sinistro, ma può discostarsene in base a indagini tecniche più approfondite e che ritiene più affidabili.

Quando il rapporto della Polizia può essere contestato?

Il valore probatorio dei rapporti della Polizia è coperto, a norma dell’art. 2700 del Codice civile, dalla «fede privilegiata» tipica dell’atto pubblico, in base alla quale esso fa «piena prova», ma soltanto per gli elementi che sono caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, cioè di quanto essi hanno constatato, visto e sentito con i propri occhi e con le proprie orecchie: ad esempio, la posizione dei veicoli subito dopo il sinistro, i danni riportati, le persone presenti sul luogo e i loro comportamenti. Per contestare la veridicità di queste circostanze è necessario uno speciale procedimento, chiamato “querela di falso”, che in concreto non è facile svolgere.

La fede privilegiata, invece, non si estende agli elementi ulteriori, come gli apprezzamenti, i ragionamenti, le deduzioni e i calcoli fatti dai poliziotti, anche quando queste circostanze sono state descritte, argomentate e riportate nel verbale. Non si tratta, infatti, di cose che il pubblico ufficiale attesta come avvenute in sua presenza. Certo, anche queste risultanze hanno un’attendibilità maggiore rispetto alla testimonianza di un comune cittadino che ha assistito all’incidente, ma possono essere contestate più agevolmente. E il modo migliore per farlo è l’espletamento di una consulenza tecnica, che può essere di parte o, meglio, d’ufficio, e in tal caso si chiama Ctu. Nelle cause relative ai sinistri stradali, questa operazione tecnica assume la forma di Ctu cinematica (detta anche “modale”).

Ctu: a cosa serve e quando viene disposta?

La responsabilità risarcitoria per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione di un veicolo è regolata dall’art. 2054 del Codice civile, in base al quale si presume un concorso di colpa paritario dei conducenti coinvolti nel sinistro, a meno che uno di loro non dimostri che la colpa esclusiva, o almeno prevalente, è dell’altro, mentre egli ha fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Il rapporto della Polizia che descrive i rilievi e ricostruisce la responsabilità nella causazione dell’incidente può far propendere la colpa maggiore o totale su uno dei due conducenti, ma l’altro può contestare queste risultanze producendo altre prove (ad esempio, testimonianze di chi ha assistito all’accaduto, o i filmati delle telecamere presenti in zona) e chiedendo al giudice di disporre una Ctu cinematica, cioè una perizia per stabilire le modalità di verificazione e le cause del sinistro oggetto di indagine. Non è ammessa, invece, la Ctu «esplorativa», cioè quella richiesta per sopperire alle lacune probatorie delle parti che non hanno alcun elemento probatorio da offrire: occorre sempre uno spunto concreto per motivare la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, svolta da un esperto incaricato dal giudice.

Ctu: come si svolge e che valore ha?

Se il giudice accoglie la richiesta di Ctu, si apre un procedimento in contraddittorio tra le parti in causa, che possono partecipare alle operazioni peritali (il Ctu deve comunicare data, orari e luogo di svolgimento delle sue attività), nominare propri consulenti di parte e depositare le proprie eventuali controdeduzioni sull’operato e sulle conclusioni del Ctu nominato dal giudice. Il consulente tecnico, infatti, pur avendo un compito molto ampio e qualificato, rimane un semplice ausiliario del giudice, al quale fornisce le informazioni tecniche necessarie a decidere la causa.

Quindi, il Ctu non si sostituisce al giudice, perché la decisione finale compete sempre a quest’ultimo.

Il giudice non è obbligato a disporre la Ctu e può anche rifiutare la consulenza tecnica d’ufficio richiestagli dalle parti, ma in questo caso deve motivare la sua decisione di rigetto, fornendo – come ha affermato la Cassazione – la «dimostrazione di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione senza potere, per converso, disattendere l’istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato». A sua volta, anche la Ctu può essere contestata dalle parti in causa sotto diversi profili, sia per quanto riguarda le conclusioni raggiunte dal perito sia per gli aspetti procedimentali.

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