Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_In un processo quando è necessario ascoltare il minore? 

In un processo quando è necessario ascoltare il minore? Vediamo cosa dice la legge e come si orienta la giurisprudenza

Con la disgregazione del nucleo familiare sono sempre i figli minori i soggetti più coinvolti ed esposti al trauma della rottura della famiglia.

La tutela dei loro interessi non è diretta, poiché non avendo una autonoma posizione processuale, l’attività difensiva viene delegata ai genitori (ovvero a chi legalmente ne ha la tutela o la curatela).

In particolare, esistono dei procedimenti giudiziari, fra i quali quello per l’affidamento, in cui il diritto all’ascolto del minore riveste un ruolo primario poiché rappresenta l’unico mezzo attraverso cui il bambino può esprimersi.

Per i motivi esposti, l’ascolto dei minori, istituto di fondamentale importanza, è stato regolamentano dall’ordinamento italiano sia dalla L. 219/2012 che dal D. Lgs. 154/2013.

In particolare, l’art. 315 bis, comma III, cod. civ. riconosce il diritto del figlio minore, che ha compiuto i dodici anni (o anche di età inferiore se capace di discernimento) ad essere ascoltato nei processi in tutte le questioni che lo riguardano. Così come anche il testo dell’art. 336 bis, cod. civ. dispone che il minore sia ascoltato dal giudice nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo interessano, salvo il caso in cui l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo.

 

Cosa stabilisce la giurisprudenza?

Oggigiorno, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è pacifica nel ritenere che l’audizione del minore non è un mezzo di prova bensì uno strumento di tutela del minore stesso.

La Cassazione si è pronunciata più volte sull’argomento, affermando che l’ascolto “deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte a evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo”.

Difatti, nella recentissima ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha sancito che: “il mancato ascolto del minore infra-dodicenne circa il genitore col quale preferisce stare costituisce una violazione del contraddittorio”.

 

Audizione del minore

In conclusione, gli avvocati difensori devono insistere per ottenere dal giudice l’audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano, poiché quello del minore ad essere ascoltato è un vero e proprio diritto, difatti, senza una adeguata causa di giustificazione, il mancato ascolto del minore costituisce una violazione del principio del contraddittorio.

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