Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il terzo ha l’onere di provare l’effettivo accadimento del sinistro

Per la Suprema Corte di Cassazione il terzo trasportato che agisce in giudizio per il risarcimento del danno “deve sia fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro sia del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire.” 

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’appello proposto da un genitore, esercente la potestà sulla figlia minore, nei confronti di una compagnia di assicurazioni, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli che non aveva accolto la domanda avanzata da quest’ultima di “condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dalla minore, che viaggiava come trasportata sul motoveicolo …., in occasione di un sinistro stradale”.

Anche per il Tribunale di Napoli la domanda era infatti da respingersi per “carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria”. Sia il genitore che la figlia, nelle more divenuta maggiorenne, hanno quindi proposto ricorso per Cassazione deducendo che il “Tribunale sarebbe incorso in errore gravando l’attrice dell’onere della prova sulla responsabilità del conducente del veicolo” e che “ vi sarebbe altresì un vizio di motivazione, atteso che questa sarebbe affetta da numerose illogicità, incongruenze e contraddizioni, consistenti in particolare nella lacunosa considerazione delle testimonianze”.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto, per il Tribunale, le testimonianze che erano state assunte non avevano comprovato l’effettivo accadimento del sinistro. Alcune di esse si erano infatti dimostrate lacunose ed imprecise, altre invece inattendibili posto che i testi “non avevano assistito all’incidente”.

La Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha precisato inoltre che “il Tribunale non ha affatto inteso sostenere che incombesse all’attrice dare la prova di questa dinamica e delle cause dell’incidente, ma si è avvalso del contenuto della testimonianza al fine di esprimere e motivare le proprie perplessità circa l’attendibilità del testimone”. Piuttosto, “in ossequio al disposto dell’art. 2697 c.c. spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente e i danni da risarcire”.

Per la Corte di Cassazione, pertanto, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda attorea in quanto “mancante la prova non tanto della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del sinistro (come sostenuto in ricorso)”, quanto piuttosto del fatto che lo stesso si fosse realmente verificato e che le lesioni riportate dalla minire fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale.

Si tratta dell’ennesima decisione che afferma l’inderogabile necessità che il danneggiato adempia l’onere di provare che l’incidente si è realmente verificato, in una prospettiva che, in realtà, va inquadrata, non solo nell’ottica processuale di una corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., ma anche in quella del contrasto alle frodi nel settore R.C. auto perseguito dalla più recente legislazione, non ultima la norma dell’art. 135 del Codice delle assicurazioni private.

Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20654

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