Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 788/221, pubblicata il 15.6.2021, ha deciso la controversia insorta tra un assicurato ed il suo assicuratore in merito all’oggetto della garanzia assicurativa r. c. auto.
Il fatto all’origine della lite riguardava un “autocarro adibito ad uso speciale di ‘furgone rosticceria’”, il cui proprietario aveva stipulato due distinti contratti assicurativi, diretti l’uno a coprire i rischi inerenti alla propria responsabilità civile per l’esercizio dell’attività commerciale esercitata per mezzo dell’autocarro e l’altra quello relativo alla “r.c. auto” del medesimo, e cioè ai danni causati dalla sua circolazione stradale.
Era accaduto che l’autocarro in questione, mentre “era parcheggiato nella piazza” di un centro urbano ed al suo interno si trovavano l’assicurato ed “altre persone intente a vendere al pubblico polli allo spiedo”, aveva “preso fuoco, cagionando un terribile incendio, domato solo dopo diverse ore”, provocando “la morte di tre persone, il ferimento di molte altre e pesanti danni materiali alle auto ed ai beni circostanti”.
La sentenza di primo grado del processo penale, “passata in giudicato in ordine all’accertamento dei fatti”, aveva accertato che l’incendio era stato causato “dalla manomissione e dalla modifica dell’impianto GPL di alimentazione del forno” effettuata dall’assicurato stesso.
In conseguenza, questi aveva attivato la garanzia inerente alla “polizza per responsabilità civile verso terzi”, ma l’assicuratore aveva esaurito il massimale contrattualmente pattuito senza riuscire a soddisfare tutte le richieste dei vari danneggiati, ragion per cui l’assicurato gli aveva domandato “di indennizzare i residui danni subiti dai terzi in forza della diversa ed ulteriore polizza stipulata per responsabilità civile automobilistica”.
A fronte del rifiuto oppostogli dall’assicuratore, che riteneva i danni succitati non coperti da tale specifica garanzia, l’assicurato aveva proposto domanda giudiziale di esecuzione del suddetto contratto assicurativo.
Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che i danni cagionati dall’incendio succitato fossero estranei all’oggetto dell’assicurazione dei rischi inerenti alla r.c. auto.
A tal fine il Giudice reggiano ha anzitutto osservato che il danno era stato causato dallo “svolgimento di attività commerciale di vendita che nulla ha a che vedere con la circolazione oggetto del rischio assicurato”.
Infatti, per quanto la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il concetto di circolazione stradale oggetto del rischio assicurativo può includere anche la posizione di arresto del veicolo (cfr. Cass. n. 3257/2016 e Cass. Sez. Un. n. 8620/2015)”, questa afferma che “l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro può essere eziologicamente ricollegabile alla circolazione, mentre non opera laddove il sinistro sia intervenuto per causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione (cfr. Cass. n. 2092/2012 e Cass. n. 3108/2010)”.
Nel caso concreto, l’incendio si era “verificato non già in una fase di stasi propedeutica alla ripresa della circolazione, e cioè in quella situazione di circolazione statica che secondo la giurisprudenza legittima l’operatività della RCA, ma piuttosto in una fase di sosta, in area preclusa al traffico, non funzionale ad una ripartenza e connaturata invece allo svolgimento” della suddetta attività commerciale, quale era in atto quando scoppiò l’incendio stesso.
Quindi, il Tribunale ha escluso che il sinistro avvenuto a causa dell’incendio rientrasse nell’oggetto dell’assicurazione r.c. auto.
Ma ha aggiunto che la sua causa era stata ravvisata, da una sentenza penale passata in giudicato, nella “radicale manomissione dell’impianto di GPL ad opera dell’assicurato”, osservando che “ciò che in tutta evidenza integra un’ipotesi di caso fortuito, addebitabile peraltro all’assicurato, che interrompe il nesso causale con la circolazione stradale e che dunque esclude l’operatività della polizza RCA alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato”.
Rilievo questo che, in realtà, appare ultroneo, poiché, se il sinistro è estraneo all’oggetto della garanzia assicurativa, è irrilevante stabilirne la causa ovvero se questa debba o meno farsi risalire al fortuito.
Ma il Giudice emiliano adduce, poi, un ulteriore argomento a sostegno della tesi anzidetta, osservando che questa “risulta poi coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE”, rispondendo così all’esigenza di “garantire l’uniforme applicazione in tutto il territorio dell’Unione delle norme poste dalla direttiva UE 2009/103 a tutela delle persone coinvolte nei sinistri stradali”, secondo il principio della prevalenza “del diritto dell’Unione” rispetto a quello interno dei singoli Stati membri in questa specifica materia, come affermato da svariate pronunce: “(sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, punti 41 e 42; sentenza del 28 novembre 2017, C-514/16, Rodrigues De Andrade, punti 28 e 29; sentenza del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro, C-334/16, punto 24; sentenza del 20 giugno 2019, Línea Directa Aseguradora SA, C-100/18, punto 32)”.
Rileva, quindi, il Tribunale che “la decisione C-514/16 (in particolare punti 34, 38 e 40) pare decisiva ai fini dell’esclusione dell’operatività dell’assicurazione RCA nel caso per cui è processo, in quanto… chiarisce che “rientra nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto”, ma che “è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, detto veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione””.
Da questa premessa la sentenza in esame trae la conclusione per cui “il sinistro per cui qui si discute si è verificato allorquando il mezzo era utilizzato come ‘macchina da lavoro’ e non già come ‘mezzo di trasporto’”, al che consegue la definitiva conferma della “inoperatività della polizza RCA”.
In proposito deve richiamarsi il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8620/2015, secondo il quale “nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”.
Quest’ultima parte del principio affermato dalle SS.UU., invero, appare non solo gravida di rilevanti ambiguità, che risultano evidenti ove si consideri che quella stessa sentenza ritenne coperto dalla garanzia r.c. auto “il sinistro mortale determinato dall’imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima”.
Ma anche non del tutto coerente rispetto al “diritto dell’Unione”, come interpretato dalla Corte UE, quale giustamente richiamato dal Giudice reggiano, laddove questo distingue l’uso del veicolo assicurato come “mezzo di trasporto” rispetto a quello che altrimenti se ne faccia come “macchina da lavoro”.