Esame testimoniale nel processo penale
L’esame testimoniale nel processo penale segue le regole dell’art. 499 c.p.p. che vieta di formulare al teste domande in grado di inficiare la verità in relazione ai fatti sui quali viene sentito. Lo stesso è disciplinato dalla normativa contenuta nel titolo II dedicato ai mezzi di prova, capo I, intitolato “Testimonianza”, dall’art. 194 all’art 207 c.p.p., anche se all’interno del codice sono altre le norme dedicate a questo istituto, che riguardano:
- Contenuto dell’esame testimoniale: Oggetto dell’esame sono i fatti che costituiscono l’oggetto della prova, il testimone infatti non può deporre sulla moralità dell’imputato, a meno che dette informazioni non siano utili a definire la pericolosità sociale del soggetto o la sua personalità in relazione al reato commesso.
- Testimonianza indiretta o de relato: Può accadere anche che dei fatti oggetto del procedimento penale siano a conoscenza dei soggetti che ne abbiano avuto una conoscenza indiretta, anche in forma diversa da quella orale, perché degli stessi hanno acquisito informazioni per mezzo di altre persone.
- Capacità di testimoniare: in linea generale, ogni soggetto possiede la capacità di rendere la propria testimonianza, in alcuni casi però si può rendere necessario verificare l’idoneità sia fisica che mentale del soggetto.
- Incompatibilità a testimoniare: L’articolo 197 del codice di procedura penale dispone che non possono essere sottoposti ad esame testimoniale i coimputati per il medesimo reato e le persone imputate in un procedimento connesso fatti salvi casi particolari (artt. 196 e 197 c.p.p).
- Obblighi del testimone: Il testimone una volta citato deve presentarsi al giudice e rispettare quanto lo stesso prescrive per necessità processuali.
- Astensione dalla testimonianza: Al fine di rendere il più possibile imparziale la testimonianza in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale il codice di procedura dispone che i prossimi congiunti dell’imputato non siano obbligati a deporre, dovendo intendersi per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti il coniuge, i fratelli e le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii, i nipoti e gli affini, solo se il coniuge non è morto e vi sono figli.
- Testimonianza e segreti: Un’ulteriore deroga al generale obbligo di dire la verità da parte della persona che ricopre il ruolo di testimone è quella contenuta nell’articolo 200 del codice di procedura civile.
- Valenza probatoria della testimonianza: L’apertura del dibattimento segna il momento iniziale del processo penale, ove tutto ciò che ne entra a far parte assume valenza probatoria.
- Citazione del testimone: L’art. 468 c.p.p fissa, al I comma, il termine perentorio entro il quale depositare la lista testi , ossia almeno sette giorni prima della data fissata per l’apertura del dibattimento, indicandovi anche le circostanze sulle quale verte l’esame.
- Giuramento del teste: Prima di procedere all’esame il teste deve formulare giuramento ai sensi dell’articolo 497, II comma e fornire le proprie generalità.
- Credibilità del teste: Le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 500, II comma (“Contestazioni nell’esame testimoniale”) hanno lo scopo di valutare la credibilità del teste; il citato comma è stato dichiarato legittimo dall’ordinanza 36/2002 pronunciata dalla Corte Costituzionale.