Con il termine successione si indica generalmente il passaggio di titolarità in uno o più rapporti giuridici tra un soggetto (detto autore o dante causa) in favore di un altro (denominato successore o avente causa). La successione può avvenire per varie cause: ad esempio la vendita, la donazione o la successione per causa di morte. Quest’ultima è il fenomeno che si viene a verificare quando un soggetto decede e, al suo posto, i beni passano agli eredi. È interessante comprendere dove si apre la successione in quanto da ciò dipendono alcune importanti conseguenze come, ad esempio, la competenza del tribunale nel caso in cui dovessero insorgere liti tra gli eredi del cosiddetto de cuius.
Cosa si intende per de cuius? Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino de cuius che in sostanza significa «colui della cui eredità si tratta». Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è “ereditando”, che ugualmente indica il de cuius.
Ma procediamo con ordine e vediamo innanzitutto dove si apre la successione.
Luogo di apertura della successione
Quando si parla di apertura della successione si intende l’esatto momento in cui il de cuius muore. È in questo momento che si verifica infatti il passaggio di proprietà dei suoi beni in favore degli eredi. In realtà, il passaggio sarà ufficializzato solo con la loro accettazione dell’eredità (che può avvenire entro 10 anni), ma tale accettazione ha valore retroattivo, per cui esplica effetti a partire dall’esatto momento del decesso del precedente titolare, in modo che vi sia continuità nella proprietà del bene.
La successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il domicilio deve essere inteso quale luogo nel quale il defunto aveva stabilito il centro principale dei propri affari e interessi.
Il luogo di apertura della successione determina il foro competente per le cause ereditarie e per i procedimenti successori.
Come chiarito dalla Cassazione, «la determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita con riferimento al luogo di apertura della successione, in cui il de cuius aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione la relazione tra la persona ed il luogo che essa ha scelto come centro dei propri affari ed interessi, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del de cuius in detto luogo».
Perché è importante sapere dove si apre la successione?
Il luogo di apertura della successione non rileva solo ai fini della competenza territoriale del giudice in caso di controversie. Essa determina anche:
– la cancelleria del tribunale competente a ricevere la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.) o la rinunzia alla stessa (art. 519 c.c.);
– il tribunale competente alla nomina di curatore nel caso di eredità beneficiata quando l’erede rilasci i beni ai creditori (art. 508 c.c.) o di eredità giacente (art. 528 c.c.);
– il tribunale competente ad ordinare la pubblicazione di un testamento olografo (art. 620 c.c.) o segreto (art. 621 c.c.);
– l’accettazione o la rinunzia alla nomina di esecutore testamentario (art. 702 c.c.);
– il tribunale competente ad autorizzare il chiamato alla vendita di beni facenti parte dell’eredità (art. 747 c.p.c.);
– il tribunale il cui presidente può disporre cauzioni a carico dell’erede o del legatario nei casi di legge (art. 751 c.p.c.) o surrogarsi al terzo o all’onerato che non abbia provveduto a determinare il beneficiario di disposizione a titolo particolare rimessa al suo arbitrio (art. 631 cod.civ.).
Dove si fanno le cause tra eredi?
Come detto, il luogo di apertura della successione rileva soprattutto per stabilire il giudice competente in caso di controversie e giudizi tra gli eredi. In particolare, il giudice del luogo dell’aperta successione è competente per tutte le cause fra coeredi, ivi comprese non solo quelle aventi ad oggetto diritti caduti in successione, ma anche le altre attinenti alla qualità di erede, tali cioè che la legittimazione attiva o passiva dei contendenti discenda necessariamente, e non occasionalmente, dalla sussistenza di tale qualità.