Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Covid: infortunio indennizzabile nella polizza infortuni

Il virus Sars Cov 2 deve essere equiparato all’infortunio indennizzabile dalla polizza infortuni stipulata dal de cuius perché è una causa esterna, violenta e fortuita

Non ha dubbi il Tribunale di Torino nell’accogliere la domanda di una vedova, il cui marito è morto per Covid e che ha non è riuscita in via stragiudiziale a ottenere il pagamento della somma prevista dalla polizza infortuni stipulata dal marito. Per il giudicante il virus Covid, in quanto evento, violento ed esterno integra perfettamente la definizione di infortunio, che le condizioni generali di contratto considerano indennizzabili. Condanna quindi per la società a pagare 100.000,00 agli eredi. Queste in sintesi le conclusioni della sentenza del Tribunale di Torino del 19 gennaio 2022.

Padre di famiglia muore per Covid

Un uomo di 49 anni, con moglie e figlio piccolo, il 7 marzo 2020 si reca in ospedale perchè accusa tosse, dispnea, malessere generale e febbre alta. Ricoverato per “sospetto Covid 19” si aggrava fino a quando il 24 marzo 2020 muore.

La moglie, a conoscenza della stipula di una polizza infortuni, si rivolge alla Compagnia Assicurativa, chiedendo il pagamento delle somme. Diversi, ma vani i tentativi stragiudiziali finalizzati a ottenere l’indennizzo previsto dal contratto, fino a quando la donna non decide di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

 

Il Covid, come l’infortunio, è fortuito, violento ed esterno

Il Tribunale accoglie le istanze di pagamento degli eredi perché fondate, respingendo al contrario la tesi difensiva della Compagnia convenuta, la quale nega che il Covid rientri tra gli infortuni indennizzabili dalla Polizza contratta dal de cuius.

Analizzando il contratto il Tribunale rileva però che il danno ristorabile ai sensi dell’art. 12 delle condizioni generali della Polizza, è quello da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna.

Indubbio per il Tribunale che il Covid rientri nella suddetta definizione di infortunio in quanto:

– l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario (…) il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato, che si è venuto a trovare in siffatta condizione senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione”, tanto più, sottolinea il giudicante, se si tiene conto che quando l’assicurato ha contratto la malattia in Italia si era scoperto da poco che la pandemia circolava con tale prepotenza anche nel nostro Paese

– La causa è inoltre e senza dubbio, “violenta” perché non occorre un contatto dilatato nel tempo e perché “il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale”.

– “Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno”. Non avrebbe senso altrimenti l’uso della mascherina per evitare il contatto con il virus.

A ulteriore conferma della natura di infortunio del Covid, il Tribunale ricorda che il Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell’articolo “SARS-CoV-2 ed infortunio nell’assicurazione privata: annotazioni medico legali” ha affermato che in sintesi, riguardo al Covid che “l’evento infettante in sé costituisca, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso.”

Non vi è quindi alcun dubbio che il Covid, proprio per le caratteristiche sopra descritte, rientri nella nozione di infortunio contemplato dalle condizioni generali di contratto della polizza infortuni e debba quindi essere indennizzato dalla compagnia.

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