È discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Questa è la conclusione della Corte costituzionale, riunitasi oggi in camera di consiglio per esaminare le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.
In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
In attesa del deposito della sentenza, che avverrà nelle prossime settimane, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In virtù del principio di eguaglianza e dell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono avere l’opportunità di condividere la scelta sul suo cognome, elemento fondamentale dell’identità personale.
Pertanto, la nuova regola prevede che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato, a meno che essi decidano, sempre di comune intesa, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In assenza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione.