L’iscrizione al Registro delle opposizioni vieta i contatti a scopo promozionale anche sui cellulari. Cosa dice la legge e come denunciare gli abusi.
Sarà successo anche a te di rispondere al telefono e di sentire una voce registrata che parte dicendo: «Salve» oppure «gentile cliente», anche se cliente della società che ti cerca non sei. Si tratta di chiamate commerciali effettuate da un software e non sempre gradite. Il risultato era che, se una volta (per quanto potesse servire) si diceva a un operatore di non chiamare più, ad un software non è possibile fare nemmeno quello: un computer seleziona il tuo numero, lo compone, tu devi lasciare quello che stai facendo per rispondere e ti senti dire «Salve» oppure «gentile cliente». La musica è cambiata, anzi: la si può zittire insieme alla voce dell’operatore. La nuova legge sulle telefonate commerciali spiega come difendersi dai call center da fisso e da cellulare.
Esiste in Italia quello che viene denominato il «Registro delle opposizioni» in cui un cittadino può inserire il proprio numero di telefono fisso o di cellulare per non ricevere più delle chiamate commerciali. Questa possibilità è stata allargata grazie al Dpr pubblicato in Gazzetta Ufficiale a metà aprile 2022 che dal 31 luglio successivo consente di bloccare le chiamate commerciali indesiderate. Che siano fatte da un operatore o da un computer.
Occorrerà anche prestare particolare attenzione ai tentativi di truffa: c’è già chi sta tentando di aggirare questo divieto. Alla fine di questo articolo, ti riporteremo un caso reale, accaduto pochi giorni prima della pubblicazione del decreto. Prima, però, vediamo come difendersi dai call center da fisso e da cellulare.
Che cos’è il Registro delle opposizioni?
Il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio gratuito per i cittadini che consente di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di telemarketing. L’iscrizione è gratuita.
Grazie a questo servizio, quindi, è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali. In termini pratici, chi si iscrive a questo Registro non potrà più essere chiamato sul numero fisso o sul cellulare da un call center, neanche da quelli che si riferiscono a società commerciali con cui il cittadino ha in corso dei rapporti ed a cui, pertanto, ha dato il consenso alle telefonate commerciali.
Questo è uno degli aspetti più importanti del nuovo Registro: l’iscrizione cancella tutti i consensi a essere contattati fino a quel momento accordati alle varie società. Non solo: rinnovando l’iscrizione di volta in volta, saranno revocati i nuovi consensi dati nel frattempo.
Quali effetti ha l’iscrizione al Registro delle opposizioni?
Per sintetizzare quanto appena detto, l’iscrizione al nuovo Registro pubblico delle opposizioni comporta per gli operatori di telemarketing il divieto di fare:
– chiamate sul telefono fisso o cellulare fatte da un operatore;
– chiamate sul telefono fisso o cellulare attraverso dei sistemi automatizzati (le voci registrate su un software);
– invio di volantini pubblicitari nella cassetta delle lettere.
È possibile revocare il divieto in qualsiasi momento per uno o più operatori.
La società di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è obbligata a verificare, prima di effettuare la chiamata commerciale, se il telefono del cliente da contatore è iscritto nel Registro. L’operatore deve aggiornare ogni mese l’elenco dei contatti utilizzabili. Per le campagne telefoniche, la verifica sul Registro è valida per 15 giorni. Chi trasgredisce a queste regole, il cui controllo spetta al Garante della privacy, rischia delle sanzioni pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale dell’esercizio precedente, se superiore.
Lo stop alle telefonate indesiderate è stato oggetto di diverse sentenze della Cassazione, a partire da quella che nel 2016 aveva stabilito il divieto di chiamare insistentemente i cellulari a scopi pubblicitari. E non solo da operatori «fisici» ma anche da sistemi informatici.
Più recentemente, la Suprema Corte ha confermato il divieto del Garante della Privacy nei confronti di un operatore telefonico di portare avanti un’iniziativa mirata ad acquisire il via libera all’utilizzo dei dati dei clienti che, in precedenza, avevano escluso di voler essere contattati telefonicamente «per finalità promozionali». Secondo i giudici supremi, «una comunicazione telefonica finalizzata a ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una comunicazione commerciale».
Come iscriversi al Registro delle opposizioni?
Come detto, l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni è gratuita. Per farlo, occorre seguire uno di questi passaggi:
– compilare l’apposito modulo via Internet presso il sito del Registro (registrodelleopposizioni.it);
– telefonare al numero verde 800 265 265. L’utente dovrà scegliere l’operazione desiderata e seguire le indicazioni del risponditore automatico, comunicando alcuni dati personali, tra cui il codice fiscale (o la partita Iva). In caso di difficoltà, sarà possibile ricevere assistenza da un operatore umano (servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00);
– inviare un’e-mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it del modulo fornito via web;
– inviare una raccomandata all’indirizzo «Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, Abbonati – Ufficio Roma Nomentano, C.P. 7211 – 00162 Roma» allegando lo stesso modulo.
Come difendersi dalle chiamate indesiderate?
E fin qui, la teoria. Nella pratica, però, la società di telemarketing continua a provarci. Forse consapevole del fatto che, mal che vada, l’utente metterà giù il telefono dopo avere invitato l’operatore ad accomodarsi a quel paese. Come uscire da questa situazione? Come difendersi dai call center? Che fare se, nonostante i divieti, il telefono squilla ancora in continuazione?
Chi compone il numero di telefono dell’utente sapendo anche di trasgredire la normativa sa che, nella stragrande maggioranza dei casi, l’interlocutore disturbato non lo denuncerà mai. Bene, occorre farlo. Al Garante della privacy, il quale, oltre a effettuare i controlli, è tenuto a irrogare le sanzioni ai trasgressori. La segnalazione può avvenire anche online.