Il certificato dei carichi pendenti, previsto dagli artt. 6-8 del TU Casellario giudiziale, è un documento che contiene i procedimenti penali in corso a carico di un soggetto e viene rilasciato su richiesta
Cos’è il certificato dei carichi pendenti
Previsto e disciplinato dagli articoli 6-8 del Testo Unico casellario giudiziale D.P.R. n. 313/2002, il certificato dei carichi pendenti è un documento da cui risultano i procedimenti penali in corso (anche presso le procure distrettuali antimafia) a carico di un determinato soggetto, compresi eventuali giudizi di impugnazione.
Indica quindi la presenza o meno di carichi pendenti, a differenza del certificato del casellario giudiziale che indica la presenza di provvedimenti di condanna a carico del soggetto.
Il certificato ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio.
Le iscrizioni nel casellario sono eliminate:
– al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono;
– alla cessazione della qualità di imputato ex art. 60, comma 2, c.p.p.
Cosa si intende per carico pendente
Per fare chiarezza, il carico pendente è una definizione di natura penalistica che descrive lo status del soggetto imputato (non più indagato quindi nelle indagini preliminari) che ha a suo carico dei procedimenti penali pendenti, ossia ancora in corso.
Cosa contiene il certificato dei carichi pendenti
Il certificato dei carichi pendenti, si limita ad indicare l’esistenza (o meno) dei carichi pendenti che risultano a carico di un determinato soggetto e per questo si distingue, quindi, dal certificato del casellario giudiziale, che attesta invece la presenza di provvedimenti di condanna a carico del soggetto.
Le iscrizioni riportate nel certificato dei carichi pendenti si riferiscono soltanto ai processi in corso (e ai relativi giudizi di impugnazione) innanzi al tribunale a cui accede la specifica procura dove il certificato è stato richiesto.
Nel certificato però non risultano alcune iscrizioni, espressamente previste dall’art. 27 del T.U. del Casellario (ad esempio, le sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; i provvedimenti emessi dal Giudice di pace; le condanne per contravvenzioni punibili con l’ammenda; ecc.).
Chi può richiederlo
Il certificato può essere richiesto:
– dall’interessato o da soggetto da lui delegato;
– dalle PP.AA. o dai gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l’espletamento delle loro funzioni;
– dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione;
– dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.
In alcuni casi, il soggetto interessato non può richiedere personalmente il rilascio del certificato:
– per i minori di anni 16, la domanda deve essere presentata dal soggetto che ne esercita la potestà genitoriale;
– per gli interdetti, la domanda deve essere presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina;
– per la persona detenuta (o che è stata inserita in una comunità terapeutica), la richiesta può essere inoltrata per posta o a mezzo di un delegato, o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore o dall’ufficio matricolare del carcere;
– per le richieste dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.
Dove si richiede
Il certificato dei carichi pendenti, in attesa che venga attivato il casellario nazionale dei carichi pendenti, può essere richiesto a qualsiasi procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o residenza dell’interessato. Il certificato infatti, anche se in genere viene richiesto alla Procura che corrisponde al luogo di residenza dell’interessato, può essere rilasciato anche da una Procura diversa.
In questo caso dal certificato emergeranno i procedimenti pendenti presso il relativo tribunale.
Se infatti l’interessato vuole conoscere le pendenze in corso presso più uffici giudiziari, non deve fare altro che presentare la richiesta del certificato a tutte le procure della Repubblica interessate (ciò fino a quando non verrà attivato il casellario nazionale dei carichi pendenti).
Per i minori il certificato è rilasciato dalla procura presso il tribunale per i minorenni.
Come si richiede il certificato dei carichi pendenti
La richiesta può essere presentata direttamente dall’interessato (o dal suo delegato) mediante l’apposito modello (disponibile sul sito del ministero della giustizia e qui sotto in pdf) unitamente al modello di delega), muniti di un valido documento di riconoscimento ovvero per posta.
I cittadini extracomunitari che non hanno il passaporto devono allegare alla domanda la copia del permesso di soggiorno.
L’interessato non è tenuto a motivare la richiesta del certificato dei carichi pendenti, salvo precisare l’uso cui è destinato se ne richiede il rilascio gratuito.
Certificato carichi pendenti online
Il sito del ministero della Giustizia, nella pagina dedicata all’interno della sezione “servizi al cittadino” offre la possibilità di prenotare online il certificato dei carichi pendenti presso qualsiasi ufficio locale del casellario.
Per effettuare la prenotazione è necessario scegliere l’ufficio presso cui si andrà a ritirare il certificato, compilare, quindi inoltrare la richiesta di prenotazione on-line e stampare la ricevuta da presentare allo sportello dell’ufficio locale scelto.
Il certificato, una volta pronto, sarà consegnato dopo aver pagato l’imposta di bollo e i relativi diritti di certificato, che come vedremo, possono essere con o senza urgenza.
Fino a quando la richiesta non è presa in carico dall’ufficio, è possibile cancellare la prenotazione.
Quanto costa il certificato carichi pendenti
Ogni certificato dei carichi pendenti costa nel complesso 19,92, di cui 16 euro per la marca da bollo (una ogni due pagine) e 3,92 euro per i diritti di certificato. Inoltre, se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati altri 3, 92 euro per i diritti di urgenza.
Certificato carichi pendenti gratis
Solo in alcuni casi il certificato dei carichi pendenti è gratuito, ossia quando lo stesso deve essere prodotto:
– nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73);
– nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83);
– in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).
Nei casi elencati nel d.p.r. n. 642/1972 (tabella allegato B), invece, il rilascio del certificato è esente soltanto da bollo.
Nell’ipotesi in cui si abbia diritto all’esenzione dal pagamento (sia del solo bollo che dei diritti di certificato), l’interessato deve produrre idonea documentazione che provi tale diritto.
Certificato carichi pendenti richiesto dal datore di lavoro
Un tema molto delicato che ha a che fare con il certificato dei carichi pendenti è quello che riguarda il mondo del lavoro.
Questo perché l’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori dispone che “E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.”
Sulla questione occorre segnalare che la Cassazione ha precisato che “non è possibile attribuire all’espressione ‘certificato penale’ (che trova precisa corrispondenza nel certificato di cui agli artt. 23 e 25 del T.U. d.P.R.14/11/ 2002, n. 313) un significato che ne consenta l’estensione anche all’ipotesi del certificato dei carichi pendenti. In ogni caso, la disposizione collettiva che condiziona (sospensivamente) l’assunzione alla presenza di determinati requisiti debitamente documentati, non può formare oggetto di interpretazione estensiva perché ciò si risolverebbe nell’introduzione di un limite ulteriore rispetto a quello che le parti contraenti hanno inteso prevedere. La richiesta del certificato penale configura, infatti, un limite rispetto alla previsione di cui all’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (…) Tale limite, in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso (oggetto del certificato previsto dall’art. 27 del T.U. sopra citato), in quanto non coerente con il principio costituzionale della presunzione d’innocenza” (cfr. Cass. n. 29423/2018).
In pratica, al momento dell’assunzione, se il contratto collettivo richiede la sola produzione del certificato penale, il datore non può chiedere anche la produzione del certificato dei carichi pendenti.
Certificato dei carichi pendenti Agenzia Entrate
Esiste infine anche un certificato dei carichi pendenti che si può chiedere all’Agenzia delle Entrate e che nello specifico si chiama Certificato unico debiti tributari ex art. 364 D.Lgs. n. 14/2019, da cui risultano i debiti tributari che gravano in capo a un contribuente in un determinato momento.
Esso riporta le imposte in sostanza che sono state contestate al contribuente e che lo stesso non ha pagato.
Questo certificato è utilizzabile nelle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 14/2019, che contiene il Codice della crisi e dell’insolvenza.
Modulo di richiesta Agenzia delle Entrate e istruzioni
Per richiederlo occorre inoltrare il modello, contenente anche le istruzioni di compilazione, all’ufficio dell’Agenzia competente a mezzo raccomandata, a mezzo pec, o consegnandolo a mano. Il rilascio del certificato avviene entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.