Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Affido condiviso e frequentazione dei genitori: come funziona

L’affidamento condiviso presuppone la frequentazione paritaria dei genitori? Cos’è e come funziona l’affido con collocazione prevalente?

La separazione dei coniugi non modifica i doveri che i genitori hanno nei confronti della prole. Per legge, la fine del matrimonio deve ripercuotersi il meno possibile sulla vita dei figli minori, tant’è vero che, ove possibile, le parti devono mettersi d’accordo per l’affido condiviso.

Si tratta del famoso principio di bigenitorialità, quello secondo cui entrambi i genitori devono continuare a essere presenti nella vita dei propri figli, nonostante la separazione o il divorzio. Con questo articolo vedremo come funziona l’affido condiviso e la frequentazione dei genitori.

Possiamo sin d’ora affermare che, secondo la giurisprudenza, l’affido condiviso non impone una frequentazione perfettamente paritaria con i genitori. In altre parole, anche se i coniugi si mettono d’accordo per l’affido congiunto, non è necessario che il calendario degli incontri sia perfettamente uguale, con i giorni del mese divisi equamente al 50% tra il padre e la madre. Perché ciò è consentito? Come funziona l’affido condiviso e la frequentazione dei genitori in caso di separazione? Scopriamolo insieme.

Affido condiviso: cos’è?

L’affidamento condiviso della prole prevede che, in caso di separazione dei coniugi, i figli minori continuino a frequentare entrambi i genitori in maniera tendenzialmente paritaria.

Così facendo, viene data attuazione al cosiddetto diritto alla bigenitorialità, secondo cui la prole ha diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche quando l’unione matrimoniale è finita.

Affidamento condiviso: cosa prevede la legge?

Secondo la legge, «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori». L’affidamento condiviso a entrambi i genitori è proprio lo strumento per dare attuazione a quanto previsto dal Codice.

Nella causa di separazione, il giudice deve sempre valutare, in prima battuta, la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori; solo in alternativa deve stabilire a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

Insomma: per espressa previsione di legge, l’affido condiviso deve sempre essere la prima scelta; solo quando non è possibile procedere a ciò, ad esempio perché uno dei genitori vive lontano oppure perché è totalmente inadatto ad accudire la prole, allora il giudice potrà optare per l’affido esclusivo a un solo genitore, con possibilità per l’altro di fare visita e di poter trascorrere del tempo solo nei periodi prestabiliti (ad esempio, durante le vacanze estive, ecc.).

Affido condiviso con collocazione prevalente: cos’è?

Come ricordato in apertura, l’affidamento condiviso non presuppone necessariamente una ripartizione assolutamente equa (al 50%, per intenderci) del tempo che la prole deve trascorrere con i genitori; soprattutto in presenza di figli molto piccoli, l’affidamento condiviso di tipo paritario potrebbe essere destabilizzante e avere ripercussioni sul corretto sviluppo psicofisico dei bambini.

Ecco perché, il più delle volte, i coniugi che si separano scelgono l’affido condiviso con collocazione prevalente presso uno dei genitori, per la precisione presso colui al quale è stata assegnata la casa familiare.

In pratica, per non minare la serenità dei figli minori, il giudice (così come le parti, nel caso di separazione consensuale) può stabilire che la prole abbia la residenza prevalente presso un solo genitore, mentre l’altro continuerà a conservare il diritto di fare visita e di tenere con sé i figli secondo il calendario stabilito.

La differenza tra affido condiviso con collocazione privilegiata e affido esclusivo è evidente: nell’affido condiviso, il genitore non collocatario ha un diritto di visita e di frequentazione della prole di gran lunga maggiore rispetto al coniuge che ha perso l’affido dei figli in quanto esclusiva dell’altro genitore.

In altre parole, la differenza tra affido condiviso con collocazione privilegiata e affido esclusivo sta nei tempi di frequentazione, che sono di gran lunga ridotti nel secondo caso.

Sul punto, la giurisprudenza non ha dubbi: l’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria, se questa non garantisce la serenità e il benessere psicofisico della prole.

Affido condiviso paritario: quando?

Da quanto appena detto si evince chiaramente che l’affido condiviso “paritario”, cioè che prevede una frequentazione della prole con i genitori perfettamente identica, equamente divisa al 50%, è davvero possibile solo in pochi casi, per lo più riconducibili a due circostanze:

– l’età avanzata della prole. Si pensi ai figli diciassettenni che non hanno problemi a lasciare la casa familiare quasi ogni notte per andare a dormire a casa dell’altro genitore;

– la vicinanza dei genitori. Se gli ex coniugi non abitano l’uno distante dall’altro, sarà più semplice garantire una frequentazione effettivamente paritaria.

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