INSTALLAZIONE DA PARTE DEL MARITO DI UN GPS NELL’ AUTO DELLA (EX) MOGLIE NON DANNEGGIA LA SUA PRIVACY.IDFOX Milano

INSTALLAZIONE DA PARTE DEL MARITO DI UN GPS NELL’ AUTO DELLA (EX) MOGLIE NON DANNEGGIA LA SUA PRIVACY

La Cassazione, con sentenza n. 3446/24, stabilisce che l’installazione di un GPS nell’auto dell’ex partner o coniuge, in particolare di un cellulare con suoneria e con la funzione di risposta automatica per consentire una ripresa sonora, non costituisce il reato “di interferenze illecite nella vita privata” (art. 615-bis) in quanto l’abitacolo, impiegato principalmente per il trasporto, non è un luogo di privata dimora a meno L’IMPUTATO HA DIRITTO ALL’OBLAZIONE PROCESSUALE

La Cassazione illustra la differenza tra oblazione processuale e quella facoltativa di cui gli art. 162 e 162-bis c.p. L’oblazione processuale (art.162 c.p.) è un diritto soggettivo dell’imputato, pertanto, il giudice deve esclusivamente controllare le condizioni formali che ne consentono l’ammissione ed è obbligato a consentirla dichiarando, dopo il pagamento della somma, estinto il reato, mentre l’oblazione facoltativa (art. 162-bis c.p.) dipende dal potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla in relazione alla gravità del fatto. La terza sezione penale chiarisce la differenza con la sentenza n. 45734/2023.

Nella specie, Il Tribunale di Salerno affermava di non doversi procedere nei riguardi dei reati art. 110 cod.pen. e 1216 cod. nav. (capo 1) e art. 110 cod. pen. e 1231 cod. nav. (capo 2) in quanto estinti per avvenuto pagamento dell’oblazione ma, il Procuratore generale impugnò tale decisione perché il Giudice non aveva controllato l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dei reati commessi, requisito fondamentale per avere l’estinzione dei reati (art. 162-bis terzo comma c.p.).                                                                  l ricorso è fondato, i giudici affermano che le violazioni impugnate prevedevano entrambe la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, per cui, ai fini dell’oblazione, si deve applicare l’art. 162-bis e non l’art. 162 cod. pen. La giurisprudenza spiegò che l’oblazione processuale (art. 162 cod. pen.) riguardava le contravvenzioni punibili con la sola pena dell’ammenda mentre quella facoltativa (ex. art. 162-bis cod. pen.) riguardava le contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda.                 Nello specifico, il Procuratore generale osservò che gli imputati non disponevano delle attestazioni delle autorità marittime, competenti sulle verifiche dei requisiti ovvero del Registro navale per i requisiti di navigabilità e della Guardia costiera per il rilascio del certificato di sicurezza. Quindi, per errore era stata dichiarata l’estinzione in violazione dell’art. 162-bis cod. pen. terzo comma. e per tale motivo, la sentenza impugnata venne annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.

La Corte Suprema di Cassazione – III Sez. Penale – Sentenza del 12.07.2023 n. 45734

 

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