Infedeltaà Coniugale, Se l’ex moglie va via di casa ha il diritto di abitazione? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX Srl , Tel.02344223 – info@idfox.it

Se l’ex moglie va via di casa ha il diritto di abitazione?

Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX Srl , Tel.02344223 – info@idfox.it

Abbandono del tetto coniugale e diritto di abitazione: cosa succede?

In caso di separazione, il coniuge che abbandona la casa coniugale potrebbe perdere il diritto al mantenimento. Ma cosa accade all’immobile di proprietà dell’altro coniuge? Se, ad esempio, l’ex moglie va via di casa ha il diritto di abitazione? E se tale bene viene venduto prima della separazione? Analizziamo la situazione.

Indice

* Diritto di abitazione e abbandono del tetto coniugale

* Presupposti per il diritto di abitazione

* Vendita della casa prima della separazione

* Conclusioni

Diritto di abitazione e abbandono del tetto coniugale

Il diritto di abitazione viene concesso al genitore presso cui il giudice colloca i figli. Il coniuge che viola i doveri del matrimonio non perde la potestà genitoriale. Pertanto, questi potrebbe ottenere oltre all’affidamento condiviso anche il collocamento prevalente della prole.

Ad esempio, una moglie che si trasferisce altrove può comunque essere ritenuta un’ottima madre, sicché il tribunale potrebbe disporre che i figli – specie se ancora in tenera età – vadano a vivere con lei. Con la conseguenza che la donna potrà far ritorno nella casa coniugale e viverci, imponendo all’ex marito di andare via.

In altri termini, il diritto di abitazione della casa coniugale spetta al coniuge separato anche se ha subito l’addebito , purché i figli siano collocati presso di lui.

Tuttavia, il diritto di abitazione non viene riconosciuto se:

* il proprietario ha venduto l’immobile prima della separazione, rendendolo quindi non più dimora abituale della coppia;

* la coppia aveva già smesso di vivere nella casa molto tempo prima della separazione, andando a stare altrove (ad esempio in affitto);

* la casa appartiene a un terzo che l’ha concessa alla coppia con un contratto di comodato a tempo determinato: il termine deve risultare espressamente nel contratto. Alla scadenza di tale data, l’immobile torna al proprietario.

Presupposti per il diritto di abitazione

Il diritto di abitazione può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della separazione come residenza familiare, non anche la seconda casa.

È necessario dunque che al momento della separazione esista una casa adibita ad abitazione familiare.

In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, l’assegnazione della casa coniugale non può essere disposta come parte dell’assegno di mantenimento.

Sull’assegnazione del diritto di abitazione non incide l’eventuale regime di separazione dei beni prescelto dalla coppia. Quindi il regime patrimoniale concordato dai coniugi è del tutto ininfluente.

Vendita della casa prima della separazione

Se la casa viene venduta prima della separazione, il coniuge che l’ha lasciata potrebbe non poter rivendicare alcun diritto sull’immobile. Difatti, il diritto di abitazione del genitore collocatario è opponibile a un terzo acquirente solo se la sentenza di separazione, che riconosce detto diritto, è trascritta prima della vendita.

Conclusioni

La moglie che lascia la casa perde il diritto al mantenimento (se previsto, situazione che si verifica solo in caso di incapacità a mantenersi da sola). Può però rivendicare il diritto di abitazione nell’immobile dell’ex se il giudice colloca i figli presso di lei.

Per evitare di perdere la casa, è necessario non abitarvi oppure intestarla a un terzo, facendosi poi riconoscere un diritto d’uso in forza di un contratto di comodato a tempo determinato.

Fonte internet

Articolo precedente
La guida sull’atto di opposizione alla donazione: analisi ed esempi pratici. Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX Srl , Tel.02344223 – info@idfox.it
Articolo successivo
Chi può aggredire un fondo patrimoniale? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX Srl , Tel.02344223 – info@idfox.it
Menu