Infedeltà coniugale: quali sono le conseguenze? fedeltà – assistenza morale e materiale – collaborazione nell’interesse della famiglia . Prezzi-Costi-Tariffario-Prove Infedeltà Coniugale-Assegno Mantenimento- Affidamento Minori-Chiamaci -Sorveglianze ed accertamenti sull’infedeltà coniugale. Questa volta intendo trattare l’infedeltà coniugale e le sue conseguenze giuridiche. Il codice civile parla chiaro. Essere fedeli nel matrimonio è un obbligo come recita l’art. 143 del codice civile. Non è soltanto una questione morale ed affettiva.
Infedeltà coniugale
L’infedeltà coniugale è la mancanza di fedeltà affettiva, sentimentale o sessuale in un rapporto di coppia esclusivo. Il suo concetto morale varia a seconda dei contesti storici e sociali. Ancora oggi alcuni ordinamenti giuridici la perseguono come reato, in alcuni casi estremi anche con la lapidazione.
L’infedeltà coniugale e quindi la violazione del dovere di fedeltà non è più reato e non ha più conseguenze penali, ma può avere importanti conseguenze sul piano civilistico, può ad esempio essere causa di addebito della separazione a carico del coniuge infedele qualora l’infedeltà sia la causa da cui si è originato il …
infedeltà coniugale: quali sono le conseguenze?
Separazioni per infedeltà coniugale
Le cause più frequenti delle separazioni e divorzi sono nell’ordine l’infedeltà coniugale, la noia dello stare insieme che crea la routine, la violenza, l’ingerenza dei suoceri che spesso sono raccontate in storie presenti nei giornali con titoli come “moglie tradisce marito”, “marito scoperto in relazioni extraconiugali”, “Reato di adulterio, tradimento ed amante” e tanti altri simili.
infedelta coniugale
Nella mia lunga carriera di investigatore privato mi sono occupato di investigazioni per presunta infedeltà’ coniugale con separazione per tradimento, infedeltà matrimoniale sospetto infedeltà del partner, risarcimento danni da infedeltà coniugale. Non si contano le storie rinchiuse nella mia mente. Dalle mie indagini in alcuni casi ci sono state sentenze della cassazione che per la privacy non cito i vari soggetti. Pero’ posso indicare, senza fare nomi: qualche anno fa con il mio team abbiamo svolte un servizio investigativo su di un soggetto, avvocato italo-svizzero; bene, dopo circa 30 gg di pedinamento, raccolto tutte le prove, oltre 500 foto con l’amante in vari luoghi aperti al pubblico in varie citta’ del nord-italia, la cliente, famosa imprenditrice/ereditiera non ci penso’ due volte ad instaurare una causa giudiziale. L’infedele nella trattativa con la moglie ebbe modo di farsi una copia del nostro report. L’Infedele, si rivolse al garante della Privacy con una denuncia al sottoscritto per violazione della privacy in quanto in quel periodo delle indagini ebbe la sensazione di essere pedinato nella citta di Venezia e Firenze senza indicare altro . Il garante della Privacy, dopo i vari accertamenti nei confronti di questa agenzia investigativa e del sottoscritto, informò l’avvocato “pinco palla” che non avevamo commesso nessuna violazione della privacy e che il suo comportamento era punibile in tutti i paesi del mondo.!!! Questo caso, grazie all’avvocato Roberto GOBBI fu oggetto di discussione/informazione in un corso di aggiornamento della categoria degli investigatori privati.
I segnali di tradimento più comuni
L’amore perfetto è un cammino lungo …su una pista di sci ghiacciata… pronta a buttarti fuori pista quando meno te l ho aspetti…
L’infedeltà, è un’insidia nascosta che può farti male da un momento all’atro, nella caduta puo farti molto male crearti delle fratture serie che quando cambia il tempo senti sempre dolore e in alcuni casi metter fine alla relazione. Quando si innesca il contorto meccanismo della gelosia è difficile ritrovare la fiducia, irrinunciabile requisito di ogni relazione.
LE BUGIE VENGONO SEMPRE A GALLA………………
A volte si tende a far finta di niente, per evitare a sé stessi la sofferenza, ma la scoperta del tradimento e come un lutto di una persona cara. Non è facile capire se il partner/coniuge tradisca o meno l’altro. Quando si è coinvolti, la lucidità viene meno, e il rischio è quello di esagerare l’importanza di certi fattori. Oppure di non coglierli affatto, presi dalla quotidianità ,il lavoro, i figli, i problemi personali ecc.
Per esperienza vi segnalo i seguenti campanelli d’allarme “PREOCCUPANTI!
-SMARTPHONE e SOCIAL
-E’ sempre in ritardo, c’e traffico, al mattino esce prima..telefono sempre spento o in riunione, e’ impegnata in un’altra call di lavoro…, va a giocare a tennis, la maglietta ed i pantaloncino sono asciutti, ancora piegati….nella borsa.
Passa troppo tempo su facebook?
PREOCUPATI: social network, sono lo scenario perfetto del tradimento.
E Whatsapp? Quindi se il suo telefono continua a vibrare e si sposta per rispondere, con fare colpevole e anche un po’ vergognoso, non ci sono dubbi purtroppo.
-Cambio di look e di interessi. Occhio ai cambiamenti nell’abbigliamento, nel look, negli hobby, nello sport praticato. Tutti segnali che possono indicare che il vostro partner ha una nuova relazione. Molto spesso, il fedifrago appare ringiovanito, più vitale, intraprendente.
-Un partner infedele cerca più occasioni di riservatezza. Per esempio, può chiudersi in bagno per telefonare, pretende spesso di uscire spesso pr portare il cane a fare un giro….imposta lo smartphone in modalità silenziosa, protegge i suoi dispositivi con mille password. C’è anche il caso che acquisti, una nuova scheda…
-Cambiamenti nell’intimità con il partner… Sotto questo profilo, chi tradisce può comportarsi in due modi diametralmente opposti.
Diminuzione della presenza in casa o al lavoro. Una relazione extra sottrae il coniuge alla vita in famiglia, persino ai suoi impegni di lavoro. L’adultero/a tenderà a trascorrere meno tempo del solito in casa. Se le condizioni glielo permetteranno, potrà anche accampare scuse per assentarsi sul luogo di lavoro.
-Piccoli segreti e bisogno d’intimità:
Necessità di stare da soli. Se il partner di colpo ha un nuovo hobby che lo porta a stare spesso lontano da te.! Fai attenzione però a non confondere un nuovo passatempo con qualcosa di più, tra le cose che gli uomini odiano, c’è proprio la gelosia ingiustificata.
– Riunioni, straordinari al lavoro, troppe serate, senza il partner, con gli amici..
Forse il suo migliore amico/amica ha bisogno di averlo accanto in un momento difficile, in fondo cosa non faresti anche tu per i tuoi amici/i amiche?
Se non vuoi che i sospetti si trasformino in paranoia è meglio discuterne ed avare un chiarimento, oppure chiama il detective Max Maiellaro.
Un partner attento osserva e nota: un profumo diverso, oggetti nascosti in macchina..
-se già nutri dei sospetti, un ‘ritrovamento’ deve farti aprire gli occhi, allora ci sei!
-Autostima
Se il partner si sente più sicuro di sé, soprattutto se non lo è mai stato prima. Di colpo penserà di poter emulare in bellezza con l’attore del momento di essere un partner indispensabile e di successo….
-Se le sue abitudini sono esagerate e completamente diverse dalle tue, portandovi anche a stare più tempo separati, potrebbe voler dire qualcosa….sono segnali da allarme rosso.
-Solitamente, il comportamento del partner / coniuge infedele è contrassegnato da:
Il partner che tradisce può sentirsi in colpa, agitato, triste, frustrato ecc.. Tutto questo accrescono le occasioni di attrito e quindi le liti con il partner. Anche il riposo notturno viene intaccato. Una tale tempesta interiore si traduce, spesso, in difficoltà a riposrae, pensare, decidere,dormire…
–Se trovi questi segnali anche nella tua relazione, non permettere alla gelosia di prendere il controllo, affronta la situazione e le tue paure parlandone con lui/lei e se non ti convince chiama il detective Max Maiellaro esperto nello smascherare da oltre 30 anni gli infedeli.
GIURISPRUDENZA
La legge sull’adulterio e’ penale?
L’infedeltà coniugale non rappresenta più un reato, con le due sentenze della Corte Costituzionale (n.126/1968 e n.147/1969) che hanno dichiarato illegittimi …
Qundi la risposta è no, tradire il partner- marito o la moglie non è un reato punito dal codice penale. Eppure non è sempre stato così. Due sentenze della Cassazione aboliscono il reato di adulterio -tradimento della donna verso l’uomo-e il reato di concubinato -tradimento dell’uomo verso la donna-, emanate rispettivamente nel 1968 e nel 1969.
Cass. 16169/2023).
Il coniuge infedele deve dimostrare la preesistenza della crisi
Secondo le varie censure della ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che gli otto anni trascorsi insieme, dopo l’incidente occorso al marito, siano espressione di un’affectio coniugalis. La donna sostiene che, in realtà, i due fossero separati in casa e, pertanto, la relazione extraconiugale da lei intrattenuta non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla fine del matrimonio.
Gli ermellini considerano infondate le doglianze e confermano la ricostruzione effettuata in sede di merito. È pacifico che la moglie si sia allontanata dalla casa coniugale intraprendendo una convivenza con un altro uomo, così violando l’obbligo di coabitazione e di fedeltà. Tali violazioni, considerate singolarmente, sono idonee a determinare l’addebito, a maggior ragione se considerate congiuntamente. Spetta al coniuge a cui le suddette condotte sono imputabili provare che l’infedeltà si è manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale. A titolo esemplificativo:
* nel caso dell’allontanamento dalla casa coniugale, occorre dimostrare che esso sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge (salvo che sia posteriore alla separazione),
* nell’ipotesi dell’infedeltà, occorre provare la mancanza di nesso causale tra il tradimento e la crisi coniugale.
In ogni caso, preme sottolineare come i doveri nascenti dal matrimonio siano inderogabili e, pertanto, la mera tolleranza nei confronti delle violazioni commesse da parte dell’altro coniuge non ne esclude il disvalore. In particolare, la tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge rispetto alle infedeltà dell’altro non può considerarsi come una “esimente oggettiva”, che faccia venir meno l’illiceità della condotta né vale come rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, essi, infatti, hanno carattere indisponibile. L’eventuale tolleranza dell’altro coniuge può rilevare come elemento indicatore di una crisi in atto (
Cass. 15212/2023; Cass. 25966/2022; Cass. 11792/2021;
Fino a quell’epoca, il partner che tradiva il marito/moglie era punito dal Codice Penale, e rischiava quindi da multe salate fino alla galera come Fausto COPPI e la dama bianca…..Oggi le separazione si fanno sui social in tv, vedi il la separazione di Dino De Megni e Paola Rossetti –Trump ed Ivana, Corrado Agusta e Francesca Vacca Graffagni-Silvio Berlusconi e Veronica Lario-Bernie Ecclestone e Slavica Radic-Madonna e Guy Ritchie-Harrison Ford e Melissa Mathison-Mel Gibson, Robyn Moore- Barbara d’Urso e Michele Carfora-Bill e Melinda Gates- Jeff Bezos Mackenzie Tuttle -Francesco Totti e Illary Blasi e separazione Ferragni e Fedez.
Fonte Internet
Una precisazione: il reato di adulterio puniva le donne che avessero commesso infedeltà, a prescindere dalla durata della loro relazione; il reato di concubinato, attribuito agli uomini, prevedeva la punizione solo se l’uomo avesse ospitato la sua amante nella casa coniugale o altrove. La Corte Costituzionale ha ripreso più volte la disparità di trattamento nel corso degli anni. Si è arrivati infine alle sentenze che abolivano i due reati ed equiparavano i tradimenti, che fossero perpetrati dagli uomini o dalle donne.
Nel corso di una separazione giudiziale, il marito chiede l’addebito alla moglie per la violazione dell’obbligo di fedeltà, avendo ella abbandonato la casa familiare e intrapreso una convivenza more uxorio. La donna si difende, sostenendo che il tradimento non abbia avuto incidenza causale sulla separazione, atteso che il matrimonio era crisi da anni e, in particolare, da quando il marito aveva avuto un incidente che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle. La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296 (testo in calce), ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell’onere della prova. La parte che chieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, ha l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l’altro coniuge (nel nostro caso, la moglie) che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, ossia l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà. Nella fattispecie in esame, dalle conversazioni Whatsapp tra i coniugi è emerso che tra i due fosse ancora viva l’affectio coniugalis, anche dopo l’incidente del marito, e la moglie non ha allegato fatti idonei ad escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, viene confermata la decisione gravata con cui i giudici di merito hanno addebitato la separazione alla moglie, ritenendo il di lei tradimento come fattore scatenante dell’intollerabilità della convivenza e della conseguente separazione.
Nel corso di un procedimento di separazione, entrambi i coniugi chiedono l’addebito; il Tribunale rigetta ambedue le domande, assegna la casa familiare alla moglie, in quanto collocataria della prole e pone a carico del marito un assegno di mantenimento a suo favore pari a 700,00 euro. In particolare, secondo il Tribunale, la relazione della donna con un altro uomo non avrebbe avuto un’incidenza causale sulla separazione, stante la perdurante (e precedente) crisi originata dall’incidente che ha costretto il marito in sedia a rotelle.
L’uomo contesta tale ricostruzione, interpone appello e, in riforma della sentenza di prime cure, la separazione è addebitata alla moglie, a cui è revocato il mantenimento con conseguente condanna alla ripetizione di tutti gli importi percepiti. I giudici di secondo grado hanno riesaminato le risultanze istruttorie e hanno ritenuto che la relazione more uxorio intrapresa dalla donna – una volta abbandonata la casa coniugale – abbia avuto un’incidenza causale nella crisi familiare. Infatti, dopo l’incidente, la coppia ha continuato a vivere insieme per otto anni e dalle conversazioni whatsapp versate in atti emerge come fosse ancora sussistente l’affectio coniugalis. Pertanto, la crisi del rapporto è imputabile al tradimento della donna, onde la dichiarazione di addebito della separazione.
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: cos’è l’addebito
Un coniuge chiede l’addebito della separazione all’altro quando lo ritiene responsabile della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio (art. 151 c. 2 c.c.). In buona sostanza, gli attribuisce la colpa del fallimento dell’unione, per questa ragione, in passato, si parlava di separazione per colpa. L’esempio classico è rappresentato dal tradimento che provoca la crisi coniugale e porta le parti alla separazione. Tuttavia, la violazione degli obblighi coniugali non è sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, ma è necessario dimostrare che la condotta del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia. In altre parole, occorre provare l’efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Quindi, se il legame della coppia è già compromesso anche prima della violazione, non può pronunciarsi l’addebito. Nel caso di specie, si controverte proprio sull’incidenza causale che ha avuto il tradimento della moglie sulla fine del matrimonio.
Infine, si ricorda che l’addebito ha una funzione sanzionatoria. Infatti, le conseguenze della pronuncia hanno natura patrimoniale e punitiva, in quanto il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) e i diritti successori (art. 548 c.c.).
La ripartizione dell’onere della prova in materia di addebito
Gli ermellini ricordano come vada ripartito l’onere della prova in materia di addebito:
* la parte che chiede l’addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l’incidenza causale sulla fine del rapporto,
* la parte che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l’eccezione.
Quindi, nel caso in esame, il marito ha l’onere di dimostrare che la condotta tenuta dalla moglie abbia violato l’obbligo di fedeltà e, altresì, che la sua violazione abbia avuto un’efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. Mentre, spetta alla moglie provare l’anteriorità della crisi coniugale rispetto alle circostanze dedotte dal marito. In altre parole, chi si oppone deve dimostrare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito (
Cass. 2059/2012;
Cass. 3923/2018;
Cass. 648/2020;
Cass. 3923/2018;
Cass. 14591/2019).
Contenuto delle chat di Whatsapp come prova della perdurante affectio coniugalis
La sentenza gravata ha correttamente argomentato e illustrato, con pertinenti richiami giurisprudenziali, le motivazioni per le quali ha ritenuto non dimostrata la preesistente crisi coniugale rispetto ai comportamenti tenuti dalla ricorrente. In particolare, i giudici di merito hanno attribuito rilievo:
* alle conversazioni tra i coniugi avvenute su Whatsapp dalle quali emergevano i rapporti affettuosi tra i coniugi,
* al fatto che la convivenza sia proseguita per otto anni, anche successivamente alla presunta crisi (avvenuta dopo l’incidente del marito),
* alla testimonianza del fratello della ricorrente che era rimasto sorpreso dalla decisione di quest’ultima di lasciare il consorte.
La decisione impugnata è stata assunta alla luce del suesposto quadro probatorio. Il punto centrale riguarda la crisi della coppia, infatti, anche a volere ritenere che tale crisi vi sia stata, la ricorrente «(sulla quale gravava il relativo onere probatorio) non ha fornito alcuna prova che tale crisi ebbe a perdurare oltre il grave infortunio patito dal marito e per i successivi otto anni, durante i quali i coniugi continuarono a convivere».
Conclusioni: ricostruzione probatoria non censurabile in sede di legittimità
La Suprema Corte considera inammissibili le censure proposte dalla ricorrente in quanto dirette a contestare la decisione gravata. Infatti, la valutazione del materiale probatorio e la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione sono riservate al giudice di merito. Pertanto, in sede di legittimità non è possibile sindacare il “peso probatorio” attribuito a alcune evidenze rispetto ad altre. In altre parole, «le conclusioni del giudice di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, né la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» (
Cass. 21187/2019;
Cass. 13054/2014;
Cass. 12912/2004;
Cass. 6774/2022;
Cass. 20553/2021).
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso proposto dalla donna viene rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite, oltre a un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ove dovuto ex art. 13 c. 1-quater DPR 115/2002.
Il codice deontologico dell’investigatore privato
Questa può essere una strategia, più o meno inconscia, per far sì che il rapporto si deteriori e procurarsi in tal modo una giustificazione al tradimento. Anche i cambiamenti relativi alla qualità del sonno potrebbero essere indice di tradimento. Un partner che tradisce, infatti, spesso ha difficoltà a dormire, oppure mostra un sonno agitato dovuto a sensi di colpa e ansia di essere scoperto.
L’Agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Investigazioni, con sede a Milano, si occupa di investigazione aziendale e privata. Da oltre 30 anni siamo attivi sul tutto il territorio nazionale ed internazionale , operando con professionalità e riserbo al servizio del cliente, che si tratti di privati o aziende, imprese ed Enti pubblici.
Agiamo sempre nel rispetto della privacy e tutelando la vita privata del cliente. Formiamo i nostri detective con corsi di formazione appositi perchè agiscano nel pieno rispetto delle normative di legge e del codice deontologico morale che regola l’esercizio della professione, per offrire ai clienti un servizio eccellente e conforme alle normative vigenti.
Il codice deontologico dell’investigatore di professione prevede il mantenimento del più stretto riserbo su dati sensibili che riguardano le indagini e l’identità del mandante, come delle motivazioni che hanno dato inizio alle investigazioni. L’attività professionale dell’investigatore si deve sempre fondare su principi saldi di integrità morale, riservatezza e rispetto delle leggi previste dalla Costituzione e dai Codici civili e penali.
L’investigatore che operi privatamente o per conto di aziende è tenuto ad osservare in modo scrupoloso le regole di buon senso, dignità e professionalità nello svolgimento delle indagini, quindi nelle ore di lavoro, e parimenti nella vita privata, conservando una condotta morale irreprensibile.
L’investigatore si vede assegnato un delicato compito svolto su commissione del cliente, e nello stesso tempo svolge una funzione sociale e di utilità pubblica, nei casi in cui si occupi di smascherare comportamenti illeciti da parte di privati e/o aziendale.