Indagini sulle frequentazioni del figlio minore.
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Minori e uso di droga: cosa fare e come comportarsi
Il primo passo per essere certi della cosa è rivolgersi a una persona esterna, un investigatore privato, in modo che il minore non sospetti di essere tenuto d’occhio. Molti genitori sbagliano perché iniziano a indagare loro per primi, venendo così scoperti e peggiorando la situazione già delicata.
Spaccio di droga a minorenni: qual è la pena?
Aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a persone che non hanno compiuto ancora i diciotto anni: quando si applica?
Lo spaccio di sostanze stupefacenti è sanzionato con pene che possono perfino raggiungere i venti anni di reclusione. Ad essere punita non è solo la classica cessione di droga a scopo di lucro (cioè, la vendita), ma anche la cessione gratuita (ad esempio, tra amici), la detenzione finalizzata al successivo spaccio, la coltivazione; insomma: ogni condotta che abbia a che fare con le sostanze stupefacenti è potenzialmente perseguibile penalmente. Anche quando la droga è per uso personale, si tratta ugualmente di condotta illegale, anche se punita solo con una sanzione amministrativa. Con questo articolo analizzeremo un particolare aspetto: vedremo qual è la pena per lo spaccio di droga a minorenni.
Cosa succede se mi trovano con della droga?
Dipende. A seconda della quantità e di altre circostanze, puoi avere conseguenze.
Il consumo di sostanze stupefacenti (inclusa la marijuana) non è reato da quando gli italiani votarono al Referendum del 1993. Tuttavia, chi viene trovato con della droga addosso può avere effetti negativi sia per le conseguenze sulla patente che per il rischio di trovarsi indagato per spaccio.
- Possesso di droga per uso personale
Avere con se’ della droga per uso personale non è un comportamento punito dal Codice Penale.
Possono essere applicate delle sanzioni amministrative, come previsto dall’articolo 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti (vedi il testo di questo articolo in fondo a questa pagina: Stupefacenti: norme sulla responsabilità dei minori per uso di droghe ).
La sanzione non viene segnata sulla fedina penale.
Anche se non è reato, il possesso di droghe è comunque punito con una sanzione amministrativa.
La sanzione consiste nella sospensione o con il divieto di ottenere la patente (patentino di guida), oppure il porto d’armi, oppure il passaporto e la carta d’identità per andare all’estero, o anche il permesso di soggiorno (per chi non è cittadino italiano).
Tenere della marijuana o altra droga addosso o nel bagaglio può essere considerato reato di “detenzione a fini di spaccio”, se la quantità è maggiore di quanto serva al consumo personale per una o due occasioni. Ma si valutano anche altri elementi: ad esempio, si considera un reato per spaccio se la droga è confezionata in piccole dosi, oppure se si ha un apparecchio di misurazione (ad esempio, un bilancino).
La quantità massima che si può detenere (Quanità Massima Detenibile) è il limite oltre il quale la legge prevede l’applicazione della pena.
Tale quantità è definita in base al principio attivo contenuto nella sostanza, secondo una tabella del Ministero della Salute nel decreto
dell’ 11 aprile 2006: Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis.
Per le sostanze Cannabis – THC – (marijuana, hashish) la quantità massima che si può detenere senza essere punibili è di 500 milligrammi di principio attivo, pari a 5 grammi di sostanza lorda.
In questo caso la punizione prevista è la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. è prevista dall’articolo 73 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti (vedi il testo di questo articolo in fondo a questa pagina: Stupefacenti: norme sulla responsabilità dei minori per uso di droghe ).
- Quando si tratta di spaccio, secondo la legge?
La valutazione viene effettuata non solo tenendo conto della quantità detenuta, ma anche di altri parametri, come il possesso di grandi quantità di denaro, le modalità di presentazione della sostanza, la suddivisione in dosi, ecc..
La denuncia penale viene, inoltre, attivatase sono superate le dosi minime di principio attivo contenute nella sostanza sequestrata.
Al di sotto di tali limiti si presume che il possesso di droga sia per uso personale.
Per le quantità di sostanze considerate “ad utilizzo personale”, non ci sono parametri precisi e la valutazione.
La valutazione in ordine alla destinazione della droga è effettuata secondo parametri come:
– la quantità,
– la qualità e la composizione della sostanza , anche
– il reddito del detentore e del suo nucleo familiare nonché
– la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza oltre che sulla base delle concrete circostanze del caso.
Si presume che il possesso della droga è a fine di spaccio facendo riferimento ad elementi come il quantitativo della droga sequestrata, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi (bilancino, etc.), la ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga.
- A chi posso chiedere informazioni se vengo trovato in possesso di sostanza stupefacente per “uso personale”?
In ogni Prefettura – U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo) si trova un ufficio chiamato N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) dove lavorano degli assistenti sociali e personale amministrativo disponibili a fornire le informazioni richieste.
- Di che cosa si occupa il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura?
Il N.O.T. si occupa dei procedimenti amministrativi attivati nei confronti delle persone che vengono segnalate dalle Forze dell’Ordine, per possesso di sostanza stupefacente destinata “all’uso personale” e non allo spaccio (procedimento penale).
- Cosa mi succede dopo che sono stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale?
Quando le Forze dell’Ordine trovano una persona in possesso di stupefacente, la segnalano al N.O.T. della Prefettura del luogo di residenza.
La sostanza stupefacente viene sequestrata ed inviata al competente laboratorio di analisi per determinare la qualità ed il quantitativo di principio attivo.
La Polizia effettua esami sulla sostanza sequestrata le Forze dell’Ordine e, in base ai risultati, confermano la contestazione redigendo un verbale “di contestazione dell’illecito amministrativo” che viene comunicato per iscritto al trasgressore.
Una copia della comunicazione è trasmessa al Prefetto competente. L’interessato ha trenta giorni di tempo per far pervenire alla Prefettura scritti difensivi e chiedere un’audizione.
Il Prefetto (l’Ufficio N.O.T.) valuta i fatti e, ed entro quaranta giorni, convoca l’interessato ad un colloquio per valutare le sanzioni amministrative da irrogare o per formulare l’invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti
Se si è in auto, in moto o con altro veicolo a motore, le Forze dell’Ordine ritirano la patente di guida per un periodo di trenta giorni.
Quando si tratta di una moto o motorino, viene ritirato il certificato di idoneità tecnica sempre per trenta giorni e viene disposto il fermo amministrativo del ciclomotore (30 giorni).
- Cosa succede se mi trovano con qualcuno che ha con se’ della droga?
Leggi tutto a questa pagina.
Una lettura interessante:
“DROGA: perché ci sono strade in cui ti puoi perdere”
Guida pratica delle Iene, editore Fivestore R.T.I. 2013
Una guida pratica su cosa sono e come funzionano le droghe, cosa possiamo fare e cosa dice la legge
Stupefacenti: il labile confine tra spaccio e uso personale
Questo elaborato è finalizzato ad informare il lettore sulle conseguenze penali/amministrative applicabili ai danni di un soggetto colto in possesso di qualunque sostanza stupefacente o psicotropa, allo stesso tempo mettendo in risalto le difficoltà oggettive dell’autorità giudiziaria, a distinguere comportamenti finalizzati allo spaccio o all’uso personale della droga.
Sommario
* La distinzione normativa risultante dal D.P.R. 309/90, in conseguenza delle modifiche apportate dalla L. 49/2006
* Art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90: i fatti di lieve entità
* Art. 75 D.P.R. 309/90: il procedimento davanti al prefetto
* La difficoltà oggettiva a distinguere, nei casi specifici, l’uso personale dallo spaccio
La distinzione normativa risultante dal D.P.R. 309/90, in conseguenza delle modifiche apportate dalla L. 49/2006
Il D.P.R. 309/90, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, ha avuto un’altisonante importanza storica e la sua emanazione comportò l’apertura di un acceso (e mai sopito) dibattito pubblico avente ad oggetto, in particolare, il trattamento sanzionatorio riservato al semplice consumatore: la legge, infatti, puniva non solo lo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma anche la mera detenzione per uso personale. Dapprima la situazione mutò in conseguenza del referendum abrogativo del 1993, con cui si è declassato l’uso personale di suddette sostanze in illecito amministrativo.
Fu poi il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 – convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49 – ad inasprire sensibilmente le sanzioni relative alle condotte di “produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti”, comportando la contestuale abolizione di qualsivoglia distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Si rammenta al riguardo che la Corte Costituzionale, con la famosa sentenza 32/2014 ha ridefinito le pene applicabili al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: per quanto riguarda le sole pene detentive, se il fatto riguarda le cosiddette “droghe leggere” si potrà avere l’applicazione di una pena da 2 a 6 anni di reclusione, mentre in caso di cessione di cosiddette “droghe pesanti”, la pena potrà variare tra gli 8 e i 20 anni di reclusione.
In merito a quanto anzidetto, si ricordi che l’art. 73 D.P.R. 309/90 punisce con la reclusione da sei a vent’anni e con la multa da € 26.000 a € 260.000 “chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14”.
L’art. 75 (dal 2006), invece, sottopone ad una delle sanzioni amministrative menzionate dallo stesso dettato normativo “chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope”. Per maggior chiarezza, le sanzioni a cui si fa riferimento sono:
- Sospensione della patente di guisa, del certificato di abilitazione personale per al guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
- Sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- Sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, dovrà seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo in relazione alle proprie specifiche esigenze.
Art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90: i fatti di lieve entità
Il legislatore nel 2013 è intervenuto sull’articolo 73 D.P.R. 309/90, con il D.L. n. 146/2013, modificando in primis la cornice edittale di riferimento, ed in secundis riconoscendo il comma 5 del predetto articolo quale fattispecie autonoma di reato, invertendo la precedente rotta che lo concepiva quale mera circostanza attenuante. Orbene, al comma 5 è prevista la riduzione della pena (reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329) se la condotta criminosa, per i mezzi, le modalità o le circostanze ovvero per la quantità e qualità delle sostanze, è di lieve entità. La Corte di Cassazione ha chiarito, con sentenza n. 13982/2018, i criteri di distinzione tra un fatto “lieve” ed un fatto rientrante nella fattispecie di cui all’art 73.
Secondo la Suprema Corte, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata unicamente al quantitativo spacciato o detenuto, ma occorre tener conto delle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avendo riguardo all’entità della droga movimentata in un particolare lasso di tempo, alla rete organizzativa, al numero di assuntori riforniti, alle modalità adottate al fine di porre in essere determinate condotte illecite al riparo da controlli delle forze dell’ordine. In parole semplici, non si può ritenere quale fatto di lieve entità quello compiuto nel quadro della gestione di una piazza di spaccio, che dunque è caratterizzata da una organizzazione di supporto, finalizzata ad assicurare uno stabile commercio di sostanze stupefacenti.
Per la Cassazione, inoltre, la lievità o meno della condotta deve essere affrontata caso per caso1, ed il Giudicante deve determinare il trattamento sanzionatorio più adeguato alle specifiche circostanze e modalità del caso2.
Art. 75 D.P.R. 309/90: il procedimento davanti al prefetto
“Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediatamente, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro 10 giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13”. Il procedimento davanti al prefetto inizia a seguito dell’invio, da parte dell’autorità, del verbale di contestazione dell’illecito di uso personale di droga. Entro 90 giorni da quando viene ricevuta la segnalazione, il prefetto, qualora ritenga fondato l’accertamento, adotta un’apposita ordinanza e convoca, dinanzi a sé o ad un suo delegato, la persona colta in possesso di droga e valuta, a seguito di un colloquio con la stessa, le sanzioni amministrative più adeguate da irrogare e la loro durata, nonché formula l’invito a intraprendere un percorso di recupero.
Qualora l’interessato è un minorenne, il prefetto convoca i genitori o chi ne esercita la potestà.
Entro 50 giorni dalla ricezione degli eventuali scritti difensivi della persona trovata in possesso di sostanza stupefacente, nel caso in cui non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all’ordinanza con cui, dunque, è ritenuto fondato il motivo dell’accertamento, il prefetto convoca la persona segnalata. Qualora quest’ultima non si presenti al colloquio, troverà applicazione l’irrogazione automatica di una delle sanzioni amministrative previste dalla norma.
Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondati i motivi posti alla base dell’accertamento e convoca la persona segnalata, può essere proposta opposizione al giudice di pace entro 10 giorni da quando la notifica perviene all’interessato. In caso di minorenne, l’opposizione deve essere proposta al Tribunale per i minorenni.
Diversamente, contro il decreto col quale il prefetto irroga una sanzione ed eventualmente formula l’invito ad intraprendere un percorso di recupero presso una comunità, può essere fatta opposizione dinanzi al giudice di pace entro 30 giorni. Anche in tal caso, qualora si tratti di persona minorenne, l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni.
Quando risulta che l’interessato si sia sottoposto con esito positivo al programma di recupero, il prefetto revoca la sanzione irrogata, e ne da comunicazione al questore ed al giudice di pace competente.
Inoltre, dopo la riforma del 2005, la durata delle sanzioni è stata riformata in base alla fondamentale distinzione tra “droghe pesanti” (per cui la sanzione può durare per un periodo da 2 mesi ad 1 anno) e “droghe leggere” (per cui la sanzione può durare da 1 a 3 mesi).
Ai sensi del c. 14 dell’art. 75, in conclusione, nel caso di prima segnalazione e di particolare tenuità della violazione, tale per cui ricorrano elementi utili a far presumere che la persona interessata si asterrà, in futuro, dal commetterli nuovamente, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti (c.d. ammonizione del prefetto), in luogo delle suddette sanzioni.
La difficoltà oggettiva a distinguere, nei casi specifici, l’uso personale dallo spaccio
Ma come può, l’autorità giudiziaria, accertare che la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso di un soggetto sia destinata ad uso personale anziché allo spaccio?
Ebbene, per comprendere quando la detenzione di droga sia posseduta a fini di spaccio anziché a fini di consumo personale, occorre considerare il quantitativo e la modalità del possesso.
Ai sensi del decreto del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 95 il 24 aprile 2006, son stabiliti come limiti massimi:
* 250 milligrammi di principio attivo per l’eroina, corrispondenti a circa 1,7 grammi di sostanza lorda e a 10 dosi
* 750 milligrammi di principio attivo per la cocaina, circa 1,6 grammi lordi e 5 dosi;
* 500 milligrammi di principio attivo per la cannabis, marijuana, hashish che corrispondono a 5 grammi lordi e a 15-20 “spinelli”;
* 750 milligrammi (5 compresse) di principio attivo per MDMA (l’ecstasy);
* 500 milligrammi (5 compresse) di principio attivo per l’anfetamina;
* 0,150 milligrammi di principio attivo, cioè 3 “francobolli” per Lsd.
In breve, colui che viene colto in possesso di tali sostanze stupefacenti entro i suddetti limiti quantitativi, si presume utilizzi la droga a fini di uso personale; la conseguenza è l’impossibilità di essere indagati per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90, bensì si potrà integrare la violazione della fattispecie di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90 che, come abbiamo detto precedentemente, è stato derubricato ad illecito amministrativo.
Ma il “quantitativo” non è l’unico parametro da cui può desumersi con certezza se il soggetto in possesso di droga sia intenzionato a spacciarla o a consumarla personalmente. “Il superamento del limite quantitativo fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato, e l’esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze”3. Orbene, possono essere plurime le ulteriori “circostanza dell’azione” da tenere in considerazione a tal fine, come la modalità di presentazione della sostanza, la divisione della stessa in dosi preconfezionate o il ritrovamento di denaro contante nelle tasche di colui che deteneva la droga. Oggigiorno, la maggior parte della Giurisprudenza ritiene che la condotta del tossicodipendente che detenga sostanza stupefacente in presenza di altre circostanze aggiuntive (come, appunto, la suddivisione della sostanza in dosi preconfezionate, il ritrovamento di denaro contante etc.), possa far ragionevolmente ritenere una detenzione finalizzata allo spaccio4. Inoltre, seppur a fronte di una modica quantità rinvenuta e suddivisa in dosi, è necessaria la valutazione circa le modalità comportamentali del soggetto che le detiene, astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale5.
In conclusione, occorre sottolineare come non spetti all’imputato o alla sua difesa la dimostrazione dell’uso personale della droga detenuta ma, al fine di ritenere un soggetto responsabile del reato di spaccio, è l’accusa a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.
Fonte internet
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