Indagini private, aziendali, difensive e tecniche informatiche.  Quando costo un investigatore Privato? Costi orari e giornalieri degli investigatori privati  a  livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 45 € all’ora per agente operativo.

Indagini aziendali, private, difensive e tecniche informatiche.  Tn team di investigatori privati competenti consulenti investigativi ed esperti in diverse scienze investigative forensi che operano  in sinergia per lo sviluppo di progetti di indagine strutturati ad hoc per le esigenze del Committente.

Indagini private, aziendali, difensive e tecniche informatiche.  Quando costo un investigatore Privato?

Costi orari e giornalieri degli investigatori privati  a  livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 45 € all’ora per agente operativo.

IDFOX InvestigazioniSince 1991  — Forniamo  servizi investigativi pernsonalizzati e concreti  per eventuali uso Legale. Affidati con fiducia all’agenzia IDFOX  Investigatori privati esperti, seri e e competenti appassionati. Private Detective  specializzati.

Cosafacciamo?

Siamo specializzati nelle indagini private , aziendali e tecniche informatiche; Indagini falsi infortuni violazione Legge 104 – falsa malattia, concorrenza sleale, assenteismo dipendete- socio e partners commerciale.

o Investigazioni per Studi Legali

IDFOX Investigazini – Since 1991 –  comprovata esperienza nello svolgimento di indagini volte a reperire prove e informazioni da utilizzare in sede civile e penale.

 

L’Agenzia Investigativa IDFOX Investigation , da oltre 30 anni, si conferma azienda Leader nel campo delle Investigazioni private e aziendali ed informatiche in Italia e all’estero; operiamo in oltre 170 paesi nel mondo e con circa 400 corrispondenti online

NON promettiamo la LUNA  -siamo concreti e riservati!!!

Prove utilizzabili in sede giudiziaria

Preventivi gratuiti e costi certi

 

 

ALCUNI CLIENTI IN FASE DI UN COLLOQUIO TELEFONICHO CHIEDONO:

1-Quanto costo un servizio investigativo?

2- Le Investigazioni private sui dipendenti: sono legittime o violano la privacy?

 

Il tema delle investigazioni private sui dipendenti è un tema frequente e attuale. Sono sempre di più le aziende che decidono, quando la situazione sembra non essere chiara, di ‘controllare’ l’operato dei loro dipendenti e per farlo, il più delle volte, assumono un investigatore privato. Come vedremo di seguito, però, esistono dei limiti e delle regole da rispettare per evitare di violare il diritto alla privacy delle persone.

 

Poteri e limiti del datore di lavoro

 

Ogni contratto di lavoro si caratterizza per la supremazia del datore di lavoro e per la corrispondente posizione di soggezione del lavoratore. Nella sua qualità di creditore di lavoro subordinato, il datore di lavoro esercita nei confronti del lavoratore, oltre al potere direttivo e al potere disciplinare, anche il potere di controllo volto a verificare l’esatto adempimento degli obblighi del dipendente. Tale potere di controllo, però, non è assoluto, ma è soggetto a vincoli tesi a garantire il rispetto del diritto del lavoratore alla tutela della sua dignità e riservatezza.

 

Il datore di lavoro, ad esempio, ha il potere di controllare che il lavoratore, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, usi la diligenza dovuta, osservi le disposizioni impartitegli, rispetti gli obblighi di fedeltà sullo stesso gravanti.

 

Lo Statuto dei lavoratori, entrato in vigore con la legge n.300 del 20 maggio 1970, ha circoscritto con precisione i limiti entro i quali il datore di lavoro può esercitare il proprio potere di controllo.

 

Gli articoli dello Statuto a tutela della riservatezza dei lavoratori

 

Al fine di tutelare la dignità, la libertà e la riservatezza dei lavoratori, gli art. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori individuano a tal proposito specifici limiti.

 

“Spiare” i dipendenti: quando è lecito

 

Nonostante questi articoli siano così limitativi e si pongano a tutela del lavoratore e della sua dignità, lo Statuto non preclude al datore di lavoro la possibilità di ricorrere ad agenzie investigative per controllare l’operato del lavoratore purché questo avvenga fuori dalla sede operativa.

 

Se è vero, dunque, che il datore di lavoro non può mai controllare il dipendente mentre sta lavorando e ha il divieto categorico di verificare se esegue correttamente le mansioni assegnategli, è anche vero però che può farlo alla fine dell’orario di servizio. In tal caso, infatti, il pedinamento non si risolve in un controllo sulla prestazione lavorativa e sull’efficienza dello stesso, ma su comportamenti esterni che potrebbero ugualmente danneggiare l’azienda. Si pensi, ad esempio, al dipendente in malattia che, in realtà, sta benissimo, o a quello che usa i permessi della legge 104 per fare una gita, o ancora a quello che ha un secondo lavoro in concorrenza con quello del datore.

 

Dunque, i controlli dell’agenzia investigativa sono legittimi e non violano la privacy del dipendente solo se:

* effettuati in luoghi pubblici, ossia né in azienda né all’interno della dimora del lavoratore (ove sussiste il divieto di interferenze nella vita privata);

* riguardano fatti estranei alla prestazione lavorativa: pertanto è vietato il pedinamento del dipendente in missione se eseguito per verificare come si comporta con i clienti e i fornitori; è lecito invece se eseguito al fine di accertare se questi sta davvero svolgendo i compiti che gli sono stati impartiti dal datore di lavoro.

 

L’investigatore privato, quindi, non viola la privacy dei dipendenti se si apposta all’uscita dell’azienda per controllare chi va via prima dell’orario di chiusura e dove si reca. Il pedinamento del lavoratore che non rispetta i propri turni e abbandona il posto di lavoro anzitempo è lecito.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile- L, Ordinanza 20 novembre 2018 – 1 marzo 2019, n.6174

 

A proposito della liceità delle investigazioni private e della tutela della privacy del lavoratore si è espressa l’ordinanza n.6174/19 del 1° marzo 2019.

 

Con questa sentenza la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per effetto respingeva la domanda proposta da S.S. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l’impugnazione del licenziamento disciplinare ricevuto.

 

RFI contestava al lavoratore di essersi ripetutamente assentato dal posto di lavoro durante l’orario di servizio rimanendo assente per diverso tempo (da 15 minuti a più di un’ora) senza timbrare il badge in uscita e facendo così risultare la regolare presenza in servizio. L’azienda era venuta a conoscenza di tali illeciti grazie a delle investigazioni private svolte al di fuori dell’ambiente lavorativo.

 

Di contro, il lavoratore, aveva fatto appello all’illegittimità delle indagini investigative e alla possibile violazione della sua privacy.

 

Nel caso in esame, però, il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, bensì «la condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro nonostante la timbratura del badge». Non sussisteva, quindi, una violazione della privacy del lavoratore seguito nei suoi spostamenti, in quanto il controllo era effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause dell’allontanamento. La Corte aveva perciò rigettato il ricorso.

 

Secondo la Cassazione è legittimo il licenziamento in tronco di un dipendente per essersi ripetutamente allontanato dall’ufficio durante l’orario di servizio senza timbrare il badge in uscita e facendo così risultare la regolare presenza in servizio.

 

Quanto alla legittimità dell’attività svolta dall’agenzia investigativa, la Cassazione ha ricordato che i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore di lavoro; non possono invece avere a oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa in ragione del divieto previsto dallo Statuto dei lavoratori.

 

Le investigazioni aziendali

È necessario, quindi, alla luce di queste osservazioni, che un datore di lavoro valuti attentamente le azioni da intraprendere. Le indagini aziendali hanno come scopo principale quello di raccogliere informazioni precise e prove sui lavoratori al fine di tutelare gli interessi aziendali. Queste indagini possono essere richieste dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di prendere queste decisioni.

 

Le investigazioni aziendali possono essere fatte per effettuare delle verifiche sul personale, sulla fedeltà di soci e dipendenti, per la tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, per la tutela di marchi e brevetti, per casi di concorrenza sleale, per illeciti da parte del prestatore di lavoro.

Le indagini sul personale e quelle pre-assuntive oggi sono sempre più frequenti.

 

Le prime sono generalmente finalizzate per verificare i casi di assenteismo, di false malattie, le false timbrature di cartellini, gli abusi dei permessi aziendali e quelli con la legge 104.

 

Le seconde, invece, sono mirate a valutare l’excursus professionale del candidato, verificandone le  referenze professionali, i feedback reputazionali che ne confermino la correttezza ed integrità morale.

IDFOX Investigation ; propone servizi differenziati a seconda dell’esigenza dell’azienda sempre e solo con l’obiettivo di salvaguardare il Patrimonio Aziendale.

 

IDFOX Investigazioni  S.r.l. Since 1991 – è un agenzia Investigativa Autorizzata dalla Prefettura di Milano –   e  specializzata  nelle indagini private; aziendali; tecniche informatiche e in servizi di Tutela del Patrimonio Aziendale.

 

 

 

La scelta di un investigatore privato non deve essere presa alla leggera. Considerando attentamente aspetti come autorizzazioni, qualifiche, esperienza, reputazione, comunicazione, costi e servizi offerti, si può trovare il professionista che meglio risponde alle proprie esigenze.

Negli anni, ci sono capitati piu volte clienti che lamentavano di essere stati truffati da famose agenzie investigative…..FAMOSE… non per meriti professionali, ma per merito di giustizia…….ecc.DIFFIDATE………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

parola del veterano Max Maiellaro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nella vita privata o in azienda può succedere di avere bisogno di affidarsi ad un’agenzia investigativa o un investigatore privato. Quali caratteristiche deve avere l’agenzia di investigazioni a cui ci affidiamo ed in che modo scegliere un investigatore privato?

Le agenzie investigative sono numerose e purtroppo ci sono diverse abusive che si spacciamo per agenzia autorizzate…

Approfondimenti e consigli in ambito investigativo

Investigatore privato: di cosa si occupa e come sceglierlo

La struttura organizzativa e il personale qualificato

Le agenzie investigative ben strutturate, IDFOX Investigazioni- dal 1991-, Organizzazione Internazionale – nella tecnologia piu Avanzata -Organizzazione articolata su team di investigatori privati -dipendenti- specializzati in vari settori delle indagini professionali, commerciali, difensive, forense ed informatiche ,  hanno il vantaggio di diversificare gli interventi e avendo più specialità di azione risultano efficaci ed efficienti in diverse circostanze. Questo offre agli assistiti una prima garanzia di sicurezza del servizio nello smascherare gli infedeli.

 

La struttura articolata di un’agenzia di investigazioni garantisce la protezione delle informazioni ed evitando la dispersione di informazioni grazie al decentramento dei servizi e limitando i rischi di fughe di notizie.

 

Le aziende che hanno bisogno di azioni investigative comportano l’impiego di particolari dispositivi investigativi per affrontare casi come l’assenteismo del dipendente, lo spionaggio industriale, la concorrenza sleale del socio, del dipendente o del partner commerciale, di  bonifiche ambientali aziendali, le frodi e tutti i fenomeni che purtroppo sono molto diffusi in ambito aziendale e che possono avere risvolti penali. Un’agenzia di investigazioni deve disporre di determinati requisiti ed essere in grado di fare fronte a indagini specifiche ed efficaci che la rendano professionale.

Un primo fattore è la struttura organizzativa composta da diversi professionisti che possano dimostrare la propria preparazione e competenza professionale grazie alle competenze nel settore, ai titoli e all’esperienza pregressa.

L’aggiornamento sulle tecniche di indagine dimostrano inoltre affidabilità e alta professionalità aziendale. Inoltre, un’agenzia fortemente strutturata è in grado di occuparsi di tematiche più articolate .

Riassumendo un’agenzia investigativa di spessore deve avere nel suo organico personale SPECIALIZZATO  che sia:

– altamente preparato

-con solida esperienza sul campo

dotato di ottime capacità di analisi delle tematiche investigative, intuito e senso tattico nello sviluppo delle investigazioni e dell’acquisizione delle informazioni.

Un altro elemento determinante nella scelta di un’agenzia investigativa di eccellenza è caratterizzato dai contatti e dalle fonti di informazione dislocate sul territorio; più queste reti di contatto sono estese a livello nazionale e internazionale, più lo spessore dell’agenzia sarà considerevole in quanto sarà in grado di sviluppare indagini ed operazioni di acquisizione di informazioni ovunque in modo rapido, attendibile, e non eccessivamente dispendioso.

Scegliere il miglior investigatore privato per le tue esigenze richiede attenzione a diversi criteri fondamentali. Ecco alcuni punti da tenere presente quando valuti i professionisti disponibili:

-Esperienza anzianità’ investigatori privati “Autorizzai” e da quanto.

-Verificare che un’agenzia Investigativa “AUTORIZZATA” deve avere una sede certificata ed  utenze telefonica fissa.  Una seria agenzia Investigativa indica sul proprio dominio il numero dell’autorizzazione della Prefettura, la partita iva ecc. Ti consigliamo di DIFFIDARE  di coloro che ti fissano un appuntamento alla fermata della metropolitana, al bar o alla stazione Ferroviaria o ti richiedono di inviare soldi su carte  non intestate all’agenzia ecc. DIFFIDARE di coloro che non ti fanno firmare un regolare mandato e non ti consegnano una copia ecc. DFIFFIDATE! DIFFIDATE! SONO DEI TRUFFATORI!!!. Su internet trovate la pubblicità di strane  agenzie investigative  del tipo -servizi di consulenza investigativa- oppure di coloro che vendono informazione illegali o servizio che violano la privacy. DIFFIDATE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Altri soggetti pubblicizzano servizio tipo intercettazioni telefoniche o vendita di tabuati telefonico o geolocalizzazione di utenze telefoniche! DIFFITATE SONO DEI TRUFFATORI.!!!!!!!

DIFFIDATE di coloro che praticano tariffe orario inferiore a euro 45 oppure una giornata del detective privato 300 euro ecc. I costi dovranno essere aderenti alle indagini e commisurati in base alle attività che l’agenzia spiegherà al cliente in modo esaustivo.

VI SEGNALIAMO LE TARIFFE INDICATIVE DEI  COSTI  CHE  I DETECTIVE PRIVATI “AUTORIZZATI” PRATICANO:

I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 50 € all’ora per agente operativo oltre iva e spese. Per un servizio efficiente  non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro al giorno e tariffe orarie inferiori ad euro 40,00.

Da cosa partire per la scelta dell’agenzia investigativa e dell’investigatore privato

– Affidarsi ad un investigatore privato titolare di licenza prefettizia

-Rivolgersi ad investigatori privati che si comportano con trasparenza e disponibilità a fornire un preventivo o una consulenza gratuita

-All’atto dell’accettazione del preventivo gli investigatori privati devono farvi firmare un conferimento d’incarico che li autorizzi allo svolgimento dell’attività investigativa (è vietato dalla legge lavorare senza conferimento)

Diffidare di investigatori privati o di agenzie investigative che asseriscono di poter effettuare indagini illegali.

Prima di impegnarti con un investigatore, assicurati di verificare che siano in regola con tutte le licenze e le certificazioni richieste.

Scegliere l’agente privato giusto è fondamentale, e questi criteri ti aiuteranno a selezionare un professionista con l’esperienza, le competenze e le credenziali necessarie per affrontare il tuo caso in modo efficace.

La fiducia nell’investigatore è essenziale quando si tratta di questioni personali o aziendali delicate, e con la giusta selezione, potrai affrontare il tuo problema con sicurezza e speranza di ottenere risultati positivi.

Grazie alla nostra ultra trentennale esperienza Vi suggeriamo i sottonotati 13 consigli che sono come il VANGELO per un affermata ,seria e competente agenzia investigativo:

 

 

 

  1. Non fare la scelta solo sul prezzo.
  2. Richiedi referenze, verifica le licenze e fai ricerche online.
  3. Richiedi al potenziale investigatore di mostrarti le sue qualifiche e la sua esperienza.

4.-Se vi dovesse capitare di conferire mandato al detective XY e ritenete di essere stato truffato perché’ non vi risponde piu  al telefono e non vi ragguaglia sull’andamento delle indagini conferite, non esite a denunciare l’accaduto all’A.G.

  1. L’importanza di un’attenta valutazione.
  2. Focus sulle necessità
  3. Verifica delle qualifiche, delle certificazioni e della registrazione al Registro Imprese.
  4. La reputazione conta.
  5. Importanza della comunicazione.
  6. Etica, legalità e discrezione.

11.Tabella dei contenuti

12.Assicurati che il contratto includa garanzie di privacy e sicurezza.

13.Mantieniti informato sull’evoluzione del caso.

14.Certificazioni investigatori privati

15.Massima Riservatezza

16.Testimonianze e Recensioni dei Clienti

  1. Mantieni una Comunicazione Aperta
  2. Rispetta la Riservatezza

19.Chiedi Aggiornamenti Periodici

20.Segui le Raccomandazioni dell’Investigatore

 

 

L’agenzia investigativa IDFOX Srl -Investigazioni  dal 1991,   con sede operativa e Legale in via Lugi Razza 4 – 20124 Milano, si avvale esclusivamente di investigatori privati altamente qualificati e con esperienza pluriennale, pronti a svolgere ogni tipologia di indagine, garantendo il rintraccio di prove tangibili e inconfutabili utilizzabili anche in sede di giudizio. Tempestività, professionalità e riservatezza sono le linee guida fondamentali della nostra agenzia investigativa, capace di garantire in modo affidabile lo svolgimento delle indagini e la raccolta prove tangibili, utilizzabili in sede di giudizio.

 

 

Ricordati che l’esperienza e la conoscenza accumulata attraverso anni di lavoro sul campo è inestimabile quando si tratta di risolvere casi complessi. Quando consultando potenziali investigatori, non esitare a chiedere dei dettagli sulla loro esperienza passata e su casi simili al tuo. Un investigatore con un solido background nel settore avrà affrontato una vasta gamma di casi, affinando le sue capacità e sviluppando intuizioni che solo gli anni di pratica possono garantire.  Assicurati che l’investigatore abbia le competenze necessarie per affrontare il tuo caso specifico. Chiedi informazioni dettagliate sulle strategie che utilizzano per risolvere casi simili al tuo e come intendono affrontare il tuo specifico problema.

La professione di investigatore privato è regolamentata in molte giurisdizioni, e i professionisti devono rispettare determinate normative e ottenere le licenze necessarie per operare legalmente. Le certificazioni, inoltre, indicano un impegno costante nell’aggiornamento delle competenze e nell’adeguamento alle normative in evoluzione.

Ecco perché dovresti dare la massima importanza alla qualità quando scegli un investigatore privato.

Altro consiglio: la discrezione è un pilastro fondamentale di ogni investigatore privato di qualità. Molte questioni affrontate dagli investigatori riguardano aspetti personali o aziendali estremamente delicati. Pertanto, l’investigatore deve operare con la massima riservatezza, garantendo che tutte le informazioni raccolte siano trattate con il massimo rispetto per la privacy. Questa riservatezza non solo protegge la tua reputazione, ma assicura anche che il processo investigativo rimanga confidenziale.

 

-Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con regio decreto (R.D.) 18 giugno 1931, n. 773 assieme al relativo regolamento di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l’emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell’Interno, prevedendo altresì con tale atto l’individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti. In particolare il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che “nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice“.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale;[1] Sempre a riguardo, il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:

«Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione […] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.[2]»

Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.

 

 

                                           C H I     S I A MO

 

Il nostro team di esperti dell’agenzia IDFOX Srl,  parla almeno correttamente  5  lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco  ed arabo è esperto nelle indagini  private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali ed opera sotto la direzione  dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.  La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.

 

L’agenzia investigativa International  Detective Fox ®  “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro.       

Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni,  marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

 

Contatti, Contacts

 

Agency IDFOX SRL -p.iva 09741640966

www.idfox.it  max@idfox.it

Autorizzazione  134 of the T.U.L.P.S.  n. 9277/12B15E – Area Osp.1

Contattaci al numero telefonico    +3902344223

Sede/uffici:   – via Luigi Razza n.4, 20124 – Milano, Italy

Siamo – a 30 metri dalla fermata MM3 Repubblica (uscita via Vittor Pisani) – Tram 9, 29/30   – Tram 1, 5  – a 300 mt dalla Stazione Centrale (MM3-GIALLA) (siamo a 100 mt dall’hotel Principe di Savoia, hotel Gallia ed hotel The Westin Palace Milan-Italy)

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                DI SEGGUIO AlCUNE SENTENZE

 

Patto di non concorrenza: l’oggetto deve essere limitato.

Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Milano  -Since 1991 – Costi, Prezzi, Tariffe.

 

È legittimo un patto di non concorrenza di durata 24 mesi, nel quale si prevede il divieto di svolgere attività di carattere autonomo o subordinato a favore di soggetti concorrenti o comunque operanti nel settore di appartenenza del datore di lavoro, siano essi diretti concorrenti o clienti/utilizzatori?

Il patto di non concorrenza è quell’accordo mediante il quale il datore di lavoro, per proteggersi da un eventuale attività di concorrenza da parte dell’ex dipendente, ne limita l’attività professionale successiva la cessazione del rapporto di lavoro.

Il patto di non concorrenza può essere stipulato al momento dell’assunzione, oppure durante lo svolgimento o al termine del rapporto.

Si tratta di un accordo a sestante distinto dal contratto di lavoro intercorrente tra le parti.

La legge prevede espressamente, a pena di nullità, che il patto di non concorrenza debba:

* rivestire la forma scritta

* prevedere un corrispettivo a favore dei prestatori di lavoro

* essere contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo

* Quanto alla durata infatti il vincolo non può essere superiore a cinque anni se si tratta di dirigenti e a tre anni negli altri casi qualora sia prevista una durata maggiore essa si riduce nella misura di legge.

Con specifico riferimento al la misura del corrispettivo in favore del lavoratore per la limitazione dell’attività lavorativa, questo deve essere equo e proporzionato al sacrificio richiesto.

Il compenso può essere corrisposto in misura fissa o percentuale e pagato durante lo svolgimento del rapporto di lavoro unitamente alla retribuzione, oppure in soluzione unica alla cessazione del rapporto di lavoro.

La legge non prevede espressamente alcun preciso limite in merito all’oggetto e all’ambito territoriale di applicazione del patto di non concorrenza.

All’assenza di previsioni normative ha supplito dunque la giurisprudenza, la quale è costante nel ritenere che l’oggetto del patto di non concorrenza possa andare anche oltre le mansioni precedentemente svolte dal lavoratore e riguardare qualunque attività potenzialmente concorrenziale nociva per l’impresa, purché tuttavia lascia impregiudicati il diritto al lavoro e la professionalità dell’ex dipendente. In altre parole, l’oggetto del patto di non concorrenza, per quanto ampio, deve comunque garantire al lavoratore la possibilità di reimpiego non in un qualsiasi lavoro, ma in un’attività consona alle proprie capacità e conoscenze professionali acquisite.

Inoltre, sempre secondo la prevalente giurisprudenza in materia, il patto di non concorrenza che preveda per il lavoratore il divieto di svolgere attività di concorrenza, non solo nei confronti di imprese direttamente concorrenti, ma anche a favore di imprese clienti/utilizzatrici dei beni commercializzati dal datore di lavoro, come nell’ipotesi oggetto dell’intestato quesito, deve considerarsi illegittimo, in quanto non più funzionale alla protezione del datore di lavoro dalla concorrenza di altri diretti concorrenti sul mercato.

Infine, con riguardo ai limiti territoriali di operatività del patto di non concorrenza, si osserva che essi sono strettamente connessi all’oggetto dell’accordo stesso: il patto potrebbe prevedere un ambito di operatività anche estremamente ampio, purché però, per contro, l’oggetto sia ristretto e circostanziato a ben precise attività.

Diversamente, un patto di non concorrenza a valenza territoriale molto ampia (o peggio indefinita) ed altrettanto ampio oggetto risulterebbe nullo, impedendo al lavoratore un opportuno reimpiego.

 

 

Quando il datore di lavoro può leggere le mail dei dipendenti?

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A quale condizione il datore di lavoro può effettuare controlli sulle email aziendali e sugli strumenti informatici personali del lavoratore?

L’accesso del datore alle mail aziendali del dipendente è un tema delicato, regolato dal Jobs Act e dal GDPR per garantire, da un lato, la tutela del patrimonio aziendale e, dall’altro, la privacy dei lavoratori. Recenti sentenze hanno chiarito quando il datore di lavoro può leggere le mail dei dipendenti ed effettuare controlli per elevare contestazioni disciplinari.

In questo articolo, vedremo come funzionano i controlli sugli strumenti informatici in uso ai lavoratori, quali sono le condizioni per l’accesso all’account di posta elettronica aziendale dato in uso al dipendente e quali sono le conseguenze di una raccolta di prove avvenuta in modo illecito. Ma procediamo con ordine.

Indice

* Il datore può accedere alla mail aziendale del dipendente senza motivo?

* Quali sono le conseguenze di un accesso illecito alle mail aziendali?

* Quali sono le condizioni per il controllo delle mail aziendali?

* Cosa dice la giurisprudenza sui controlli delle email aziendali dei dipendenti?

* Cosa si intende per controllo ex post?

 

Il datore può accedere alla mail aziendale del dipendente senza motivo?

Il datore di lavoro non può accedere alla mail aziendale del dipendente senza un motivo valido. Secondo la giurisprudenza (ad es. Trib. Roma, sent. n. 1870/2024 del 14 febbraio 2024) egli può acquisire informazioni dalle mail aziendali del dipendente solo se vi è un “fondato sospetto” di condotta illecita e unicamente a partire da tale momento. Pertanto sono illeciti:

* i controlli a ritroso, ossia eseguiti prima che il sospetto si sia manifestato;

* gli accessi esplorativi, indiscriminati e in modalità “random”, fatti al solo scopo di prevenire violazioni disciplinari.

Qualsiasi informazione ottenuta in modo illecito non può essere utilizzata in un eventuale giudizio.

Quali sono le conseguenze di un accesso illecito alle mail aziendali?

Se un datore di lavoro accede illecitamente alle mail aziendali di un dipendente, violando il GDPR (il regolamento europeo sulla privacy), le informazioni così acquisite non fanno prova.

Sicché, semmai il dipendente dovesse contestare la sanzione disciplinare – come nel caso di un licenziamento motivato proprio sulla base delle informazioni acquisite tramite l’accesso all’email aziendale – la sanzione stessa deve essere annullata.

Quali sono le condizioni per il controllo delle mail aziendali?

Sicuramente il datore di lavoro non può controllare gli strumenti informatici personali dei dipendenti, come tablet e smartphone. Le verifiche a distanza possono riguardare solo il materiale fornito dall’azienda stessa.

Con riferimento a tali dotazioni, il datore di lavoro non necessita della preventiva autorizzazione dei sindacati per controllare le mail aziendali, ma deve informare preventivamente i dipendenti della possibilità di tali controlli.

Tuttavia, come detto sopra, il controllo e la raccolta delle prove possono avvenire solo dal momento in cui si sono manifestati indizi concreti di illeciti disciplinari. Questo significa che il datore può utilizzare strumenti tecnologici per accertare condotte illecite solo quando ci sono prove sufficienti che giustifichino tale ingerenza sulla privacy.

È sempre il Tribunale di Roma, in un altro precedente (sent. del 13.06.2018) a indicare quali sono le condizioni per il controllo delle email aziendali. Secondo i giudici della capitale, contemperando l’interesse al controllo e la protezione della dignità e riservatezza dei lavoratori, il dipendente può essere controllato con mezzi a distanza, ma solo se sussistono tutti i seguenti presupposti:

* il datore deve aver previamente informato il lavoratore che l’impianto è stato installato, e che vi si potranno esperire controlli;

* il controllo deve essere effettuato in conformità al Codice della privacy.

Tali regole valgono sempre, alla sola condizione che si tratti di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Ne consegue che sia la posta elettronica che il software PRS rientrano in tale categoria, trattandosi di strumenti che, pur non avendo finalità di controllo (ma lavorative) consentono il controllo “a distanza” dell’operato del lavoratore.

Cosa dice la giurisprudenza sui controlli delle email aziendali dei dipendenti?

La pronuncia del Tribunale di Roma sopra citata riporta le seguenti istruzioni: «La legittimità dei controlli cosiddetti “difensivi” presuppone il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori. Ne consegue che il datore di lavoro non è abilitato ad eseguire tali controlli in funzione esplorativa e risulta autorizzato a raccogliere informazioni solo successivamente all’insorgere del “fondato sospetto”, sicché sono utilizzabili ai fini disciplinari unicamente le notizie successive al legittimo controllo».

Cosa si intende per controllo ex post?

Il controllo ex post si riferisce alla raccolta di informazioni a partire dal momento in cui si manifestano gli indizi circa il comportamento illecito del dipendente. Non è necessario che il datore raggiunga la “prova certa” (diversamente non avrebbe ragione di dover cercare ulteriori conferme nelle mail). I giudici parlano di sospetto – e non qualsiasi tipo di sospetto, ma uno “fondato” – proprio per consentire al datore di integrare gli indizi che ha già raccolto con una prova utilizzabile in giudizio. In questo modo viene garantito un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del dipendente.

Se il datore contesta al lavoratore fatti precedenti alla segnalazione e agli accertamenti, tali prove non possono essere utilizzate a fini disciplinari. L’accesso a informazioni antecedenti, senza autorizzazione, è considerato illecito e in contrasto con il GDPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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